I lavoratori cui è stata accertata una invalidità non inferiore all’80% possono chiedere la pensione di vecchiaia anticipata con 61 anni di età se uomini e a 56 anni di età se donne purché in possesso di almeno 20 anni di contributi.
Dal raggiungimento dei requisiti contributivi e anagrafici di cui sopra, prima di vedersi corrisposta la pensione, i lavoratori devono attendere una finestra di 12 mesi.
Cos’è la finestra?
Le finestre mobili sono un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.
A chi si rivolge?
Questa misura si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che possiedono una invalidità riconosciuta pari o superiore all’80%. Non si estende invece ai lavoratori autonomi o ai dipendenti del settore pubblico, i quali non possono accedere a questa forma specifica di pensionamento anticipato.
| Donne | Uomini |
Requisito contributivo | 20 anni | 20 anni |
Requisito anagrafico 2026 | 56 anni | 61 anni |
Finestra | 12 mesi | 12 mesi |
Requisito anagrafico 2027 | 56 anni e 1 mese | 61 anni e 1 mese |
Requisito anagrafico 2028 | 56 anni e 3 mesi | 61 anni e 3 mesi |
I cosiddetti contributivi puri (prima iscrizione dal 1° gennaio 1996) restano esclusi da questa misura.
I titolari di Assegno ordinario di invalidità possono richiedere la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia inviando unitamente alla domanda di pensione anche la relativa documentazione che attesta il riconoscimento dell’invalidità civile (Circolare Inps 82/1994 punto 2.2).
Valutazione medica
La valutazione medica che permette l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è da effettuare ai sensi della Legge n. 222/1984 (invalidità specifica) e non ai sensi della Legge n. 118/1971 (invalidità civile). Infatti, il riconoscimento di un eventuale invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la definizione del giudizio medico legale come previsto dalla Circolare Inps n. 82/1994.
Invalidità civile e invalidità pensionabile: due valutazioni distinte
Il verbale di invalidità civile all’80% non è di per sé sufficiente: l’accertamento rilevante è quello medico-legale dell’INPS ai sensi della L. 222/1984, per il quale il verbale civile costituisce solo un elemento di valutazione. È quindi possibile ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici pur avendo un verbale civile di grado diverso, ed è altrettanto possibile il contrario. Sui profili di gestione del verbale civile si veda Invalidità civile: come ripristinare le prestazioni.
Quando decorre davvero la finestra mobile
La finestra di 12 mesi non decorre sempre dalla stessa data. L’INPS distingue due ipotesi:
- se la commissione medica accerta che l’invalidità pari o superiore all’80% sussisteva già prima del compimento dell’età richiesta, i 12 mesi decorrono dal perfezionamento del requisito anagrafico;
- se invece lo stato invalidante è riconosciuto dopo il perfezionamento del requisito anagrafico, i 12 mesi decorrono dalla data di riconoscimento dell’invalidità da parte dell’Istituto.
La pensione decorre poi dal primo giorno del mese successivo alla scadenza della finestra. Esempio: lavoratrice già riconosciuta invalida all’80% nel 2023, che compie 56 anni a marzo 2026 con 20 anni di contributi → finestra aperta a marzo 2027, primo rateo da aprile 2027. Per il meccanismo generale si rinvia alla guida alla decorrenza della pensione.
Il requisito contributivo: 20 anni, con qualche deroga
Servono di regola 20 anni di contributi (1.040 settimane). Conservano il requisito ridotto di 15 anni i lavoratori che rientrano nelle deroghe già maturate al 31 dicembre 1992 (anzianità di almeno 15 anni a tale data; autorizzazione alla prosecuzione volontaria anteriore; lavoratori con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni con meno di 52 settimane l’anno).
Il requisito può essere perfezionato solo con contribuzione presente nella gestione che liquida la pensione: eventuali contributi sparsi vanno accentrati con la ricongiunzione dei contributi (L. 29/1979 o L. 45/1990), istituto oneroso ma – in questo caso – l’unico praticabile.
La pensione non deve
spaventarti
deve essere
comprensibile
Un’analisi chiara dei tuoi contributi, una strategia concreta e indicazioni precise su quando e come muoverti.
La domanda: cosa serve e in che ordine
Domanda di pensione in via telematica sul portale INPS (SPID, CIE o CNS), sezione “Pensione di vecchiaia”, selezionando la voce “Pensione di vecchiaia anticipata”; in alternativa tramite patronato o Contact Center.
Certificato medico introduttivo (mod. SS3) compilato dal medico curante e successiva visita presso la commissione medico-legale INPS.
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente, condizione necessaria per la liquidazione della pensione di vecchiaia.
Tempistica: conviene attivare l’accertamento sanitario con largo anticipo, perché la data del riconoscimento può spostare in avanti l’apertura della finestra e quindi la decorrenza.
Quanto incide sull’importo
Non sono previste penalizzazioni percentuali: la pensione si calcola con le regole ordinarie (quota retributiva fino al 31 dicembre 1995 per chi ne ha diritto, quota contributiva per i periodi successivi). L’effetto dell’anticipo è comunque strutturale: meno anni di contribuzione e un coefficiente di trasformazione più basso significano un assegno inferiore rispetto all’uscita a 67 anni.
Le alternative quando non si raggiunge l’80%
Assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o inabilità assoluta): si veda la guida completa ad assegno ordinario e pensione di inabilità.
APE sociale per gli invalidi civili con grado pari o superiore al 74%: 63 anni e 5 mesi con 30 anni di contributi, prorogata fino al 31 dicembre 2026 – Ape Sociale 2026.
Pensione anticipata per lavoratori precoci, anch’essa aperta agli invalidi dal 74% in su, con almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni.
Opzione donna e Quota 103 non sono state prorogate dalla legge di Bilancio 2026: restano accessibili solo per cristallizzazione del diritto a chi ha maturato i requisiti entro le scadenze previste.
Punti di attenzione
La misura riguarda i soli lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’AGO: restano esclusi autonomi e dipendenti pubblici iscritti alle gestioni ex INPDAP.
La finestra di 12 mesi è un periodo senza retribuzione e senza pensione se il rapporto è già cessato: va pianificata prima delle dimissioni.
Il titolare di assegno ordinario di invalidità può chiederne la trasformazione in pensione di vecchiaia allegando la documentazione sanitaria (circolare INPS 82/1994, punto 2.2).
No al cumulo e alla totalizzazione
Non è possibile beneficiare della facoltà del cumulo dei contributi e della totalizzazione contributiva. Risulta possibile perfezionare il requisito contributivo solo con la ricongiunzione dei contributi.
Il confronto tra i diversi istituti di valorizzazione della contribuzione mista è approfondito in Cumulo e totalizzazione: pro e contro e in Ricongiunzione dei contributi: tutto quello che devi sapere.





