Nella gestione dei piani welfare la domanda ricorre a ogni campagna di rimborsi: il dipendente chiede il rimborso della retta scolastica del figlio, ma la fattura è stata pagata dal coniuge, da un conto corrente a lui solo intestato.
Il rimborso resta detassato? Sì, risponde l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 159/2026, che affronta apertamente la dissociazione tra chi sostiene materialmente la spesa e chi beneficia dell’esenzione.
Il quesito
A porre la domanda è un datore di lavoro i cui dipendenti, titolari di un credito welfare maturato anche in annualità precedenti, intendono chiedere il rimborso di spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli, familiari dell’articolo 12 del Tuir. Spese regolarmente documentate e coerenti con le finalità della lettera f-bis), ma pagate dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato. L’interrogativo è se questa circostanza faccia perdere l’esenzione.
La norma e il perimetro dell’esenzione
L’articolo 51, comma 1, del Tuir sancisce il principio di onnicomprensività: tutto ciò che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro è reddito, salve le deroghe tassative dei commi successivi. Fra queste, la lettera f-bis) del comma 2 esclude dal reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogati alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari dell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione, dei servizi integrativi e di mensa connessi, della frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali, nonché per le borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Già la circolare 28/E del 2016 aveva chiarito che il datore di lavoro può erogare tali servizi direttamente, tramite terzi oppure rimborsando somme per spese già sostenute, purché acquisisca e conservi la documentazione che ne comprova l’utilizzo coerente con le finalità di legge. La risoluzione 55/E del 2020 ha aggiunto il tassello decisivo: il documento di spesa può essere intestato al dipendente o al fruitore del servizio, ma deve sempre indicare chi ha fruito della prestazione e di quale prestazione si tratta.
Il pagamento «di terzi» non rompe la catena
La stessa risoluzione 55/E aveva osservato che la norma non impone alcuna modalità di pagamento dei servizi di cui alle lettere f-bis) e f-ter): la detassazione spetta anche per rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente. Su questa linea la circolare 35/E del 2022, in tema di utenze domestiche, aveva ammesso il rimborso di spese riferite a immobili del dipendente, del coniuge o dei familiari, a condizione che le spese fossero effettivamente sostenute.
Sono queste le coordinate che l’Agenzia applica al caso: le somme rimborsate a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari dell’articolo 12 non concorrono al reddito di lavoro dipendente anche quando il pagamento è stato eseguito dal coniuge. Ciò che rileva non è l’esecutore materiale del pagamento, ma la riconducibilità della spesa a un familiare fiscalmente rilevante e alla finalità agevolata.
Il divieto di doppio beneficio
Il rovescio della medaglia è netto: se la spesa è rimborsata e il rimborso non ha concorso al reddito, l’onere non resta a carico di chi lo ha sostenuto e né il dipendente né il coniuge possono dedurla o detrarla. Per presidiare il rischio di duplicazione, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il lavoratore attesti che le medesime fatture non sono già state — e non saranno — oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso di lui o presso altri soggetti. La documentazione richiamata nella dichiarazione va conservata dal dipendente per gli eventuali controlli.
Cosa mettere a regolamento welfare
In sede di aggiornamento del regolamento e della modulistica di rimborso, tre presidi diventano imprescindibili:
- documento di spesa parlante – deve risultare il fruitore del servizio (il familiare dell’articolo 12) e la tipologia di prestazione, a prescindere dall’intestatario;
- irrilevanza del mezzo di pagamento – nessuna richiesta di tracciabilità intestata al dipendente: il pagamento del coniuge o di terzi non pregiudica l’esenzione;
- dichiarazione sostitutiva anti-duplicazione – estesa anche ai rimborsi ottenibili presso altri datori di lavoro e alla rinuncia a deduzioni e detrazioni sulle stesse spese.
Un’ultima avvertenza di metodo: la risposta è resa sulla base degli elementi rappresentati nell’istanza e assunti acriticamente, impregiudicato ogni potere di controllo. La tenuta del piano welfare, come sempre, si gioca sulla qualità della documentazione conservata.





