Cos’è la decorrenza della pensione
Con il termine decorrenza della pensione si indica il momento a partire dal quale il soggetto matura il diritto a percepire il trattamento pensionistico di quiescenza, ossia la data di pagamento del primo rateo (cedolino) di pensione.
La decorrenza non coincide sempre con la data di maturazione dei requisiti pensionistici, poiché può essere influenzata da diversi fattori, tra cui:
- la gestione previdenziale di iscrizione;
- la tipologia di prestazione (vecchiaia, anticipata, invalidità, superstiti, ecc.);
- l’eventuale presenza di un meccanismo di differimento del pagamento, noto come finestra mobile;
- la data di presentazione della domanda di pensione;
- la cessazione del rapporto di lavoro, quando richiesta.
A partire dal 2019, il legislatore ha progressivamente reintrodotto le finestre, con l’obiettivo di contenere la spesa previdenziale e disincentivare i pensionamenti anticipati.
Questo meccanismo può risultare particolarmente penalizzante, poiché obbliga il lavoratore a proseguire l’attività lavorativa pur avendo già maturato i requisiti pensionistici, per evitare un periodo privo di reddito in attesa dell’erogazione della pensione.
Decorrenza nel settore privato
Per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle gestioni sostitutive dell’AGO e alla Gestione Separata dell’INPS, valgono le seguenti regole.
Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia decorre:
- dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata raggiunta l’età pensionabile (ad esempio 67 anni), se sono già soddisfatti i requisiti contributivi;
- in caso contrario, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono perfezionati anche i requisiti contributivi (ad esempio 20 anni di contributi);
- su richiesta dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (Circolare INPS n. 35/2012).
Prestazioni di anzianità
Le prestazioni di anzianità (pensione anticipata, pensione anticipata flessibile, lavori usuranti, ecc.) decorrono sempre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che:
- siano maturati i requisiti previsti;
- sia eventualmente trascorsa la finestra mobile;
- il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente (cessazione non richiesta per i lavoratori autonomi).
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Regole particolari per alcuni fondi
- Fondo volo: la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto e all’apertura della finestra, se la domanda è presentata entro due anni; diversamente, decorre dal mese successivo alla domanda.
- Fondo elettrici (soppresso): la decorrenza coincide con il primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, fermo restando il possesso dei requisiti e l’eventuale finestra.
Altre prestazioni dell’AGO
- Pensione supplementare: dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
- Supplemento di pensione: dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
- Pensione ai superstiti: dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
- Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità: dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oppure dal mese successivo alla maturazione del diritto avvenuta nel corso del procedimento amministrativo (art. 18, D.P.R. n. 488/1968).
Fondi esclusivi dell’AGO (settore pubblico)
Nei fondi esclusivi dell’AGO, la decorrenza della pensione di vecchiaia e di anzianità:
- coincide con il giorno successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi;
- prescinde dalla data di presentazione della domanda;
- richiede la cessazione del rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza;
- resta subordinata all’eventuale apertura della finestra mobile.
In tali gestioni la decorrenza può essere inframensile (artt. 250 e 191, D.P.R. n. 1092/1973).
Comparto scuola e AFAM
- Scuola: decorrenza fissata al 1° settembre dell’anno di maturazione dei requisiti.
- AFAM: decorrenza fissata al 1° novembre.
Decorrenza in caso di cumulo contributivo
In presenza di cumulo dei periodi assicurativi, si applicano le seguenti regole:
- Pensione di vecchiaia: dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, oppure dal mese successivo alla domanda su richiesta dell’interessato (Circolare INPS n. 120/2013).
- Prestazioni di anzianità: dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa maturazione dei requisiti e cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
- Pensione di inabilità: secondo le regole del fondo presso cui l’assicurato è iscritto al momento dell’insorgenza dell’invalidità.
- Pensione ai superstiti: dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.
Altre prestazioni nei fondi esclusivi
- Prestazioni di invalidità: decorrono dalla data di risoluzione del rapporto per inidoneità fisica.
- Pensione di inabilità assoluta e permanente:
- dalla data di cessazione dal servizio, se la domanda è presentata in costanza di rapporto;
- dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se presentata dopo la cessazione.
- Pensione privilegiata diretta: dalla data di risoluzione del rapporto; se la domanda è presentata oltre due anni, decorre dal mese successivo alla domanda.
- Pensione ai superstiti: dal primo giorno del mese successivo al decesso.
- Pensione privilegiata di reversibilità: dal giorno successivo alla morte del dante causa; se la domanda è tardiva (oltre due anni), dal mese successivo alla presentazione.





