23 Luglio 2026

ADI: dal 1° agosto 2026 al via le nuove domande di rinnovo

Dal 1° agosto 2026 i nuclei familiari che hanno concluso il primo ciclo dell'Assegno di Inclusione possono presentare la domanda di rinnovo. L'INPS, con il Messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, detta le istruzioni operative su tempi, pagamenti e utilizzo della Carta ADI, chiarendo anche che la prima mensilità del rinnovo viene riconosciuta nella misura del 50% dell'importo mensile spettante.

Dal 1° agosto 2026 si apre la finestra per presentare le nuove domande di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI). A definire le modalità operative è l’INPS con il Messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, pubblicato in prossimità della conclusione del primo ciclo completo di rinnovi della misura.

Chi è interessato dal rinnovo

Le istruzioni si rivolgono in particolare ai nuclei familiari che, dopo aver presentato domanda di rinnovo nel luglio 2025, hanno ricevuto la dodicesima e ultima mensilità a luglio 2026. Per questi nuclei, dal 1° agosto 2026 è possibile avviare un nuovo ciclo, a condizione che continuino a sussistere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L’INPS ricorda che l’ADI viene erogato per un massimo di 18 mesi nel primo periodo e può essere rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi ciascuno, previa presentazione di una nuova domanda e verifica della permanenza dei requisiti.

La domanda di rinnovo: chi può presentarla

La richiesta di rinnovo può essere inoltrata:

  • dallo stesso richiedente della domanda precedente;
  • da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.

L’INPS richiama un aspetto fondamentale: la domanda non può essere presentata prima del termine del periodo di fruizione già in corso. Le istanze anticipate non vengono accettate e possono generare ritardi o rigetti nella lavorazione.

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La prima mensilità: importo dimezzato

Una delle indicazioni più rilevanti del messaggio riguarda i pagamenti. L’INPS conferma che la prima rata del rinnovo viene riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile spettante. Questa regola si applica indipendentemente dal momento esatto in cui la domanda viene presentata all’interno del mese.

Una novità di rilievo rispetto alla disciplina precedente riguarda il mese di interruzione: se la domanda viene presentata immediatamente nel mese successivo all’ultimo pagamento, non è più previsto il mese di sospensione che vigeva in precedenza. I primi accrediti vengono generalmente disposti intorno al 15 del mese, mentre le mensilità ordinarie successive vengono pagate intorno al 27.

La Carta ADI: regole per il rinnovo

Il messaggio fornisce indicazioni anche sulla gestione della Carta ADI in caso di rinnovo:

  • per i nuclei familiari la cui composizione non ha subito variazioni, la carta già in uso continuerà a ricevere gli accrediti del nuovo ciclo;
  • per i nuclei che hanno subito modifiche nella composizione, l’INPS provvede all’emissione di una nuova Carta ADI per il richiedente e, se previsto, per gli altri componenti beneficiari;
  • le vecchie carte continueranno a funzionare esclusivamente per consentire l’utilizzo del saldo residuo, ma non riceveranno nuovi accrediti.

Obblighi dei beneficiari dopo il rinnovo

Anche dopo l’approvazione del rinnovo restano in vigore tutti gli obblighi previsti dalla misura. In particolare, i beneficiari devono presentarsi ai Servizi sociali entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, oppure dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD), laddove previsto. In caso di mancata presentazione, i pagamenti successivi possono essere sospesi.

Per approfondimenti e per la consultazione integrale delle istruzioni operative, si rimanda al Messaggio INPS n. 2437 del 22 luglio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.

Fonte: INPS, Messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026

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