26 Agosto 2026

Pensione tedesca: non imponibile in Italia la quota esentasse in Germania

La certificazione «a valenza unica» rilasciata dall'ufficio delle imposte di Neubrandenburg consente al cittadino italiano residente in Italia di scomputare dall'imponibile Irpef la quota di pensione di sicurezza sociale esente secondo la legislazione tedesca.

La quota di pensione tedesca che la legislazione della Germania considera esentasse non entra nella base imponibile italiana: il pensionato con cittadinanza italiana, residente in Italia e in precedenza fiscalmente residente in Germania, dichiara quindi soltanto la parte residua del trattamento. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 164/2026, chiudendo una questione che da anni divide pensionati, Caf e intermediari.

Il caso

Un cittadino italiano residente in Italia percepisce una pensione erogata dall’istituto previdenziale tedesco a fronte di contributi obbligatori per legge versati durante un rapporto di lavoro subordinato svolto in Germania. L’ufficio delle imposte di Neubrandenburg gli ha trasmesso la certificazione della quota annua non tassata in Germania; il Caf al quale si era rivolto per l’assistenza fiscale sosteneva però che l’intero importo lordo dovesse essere dichiarato in Italia. Da qui l’interpello, riproposto dopo che una precedente istanza sullo stesso tema si era chiusa per rinuncia implicita, non avendo il contribuente prodotto entro un anno la documentazione integrativa richiesta.

Perché la Convenzione prevale

Il punto di partenza resta la norma interna: per l’articolo 3, comma 1, del Tuir il residente è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti e, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), le pensioni di ogni genere sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Su questa regola prevale però il diritto convenzionale, per effetto dell’articolo 169 del Tuir e dell’articolo 75 del d.P.R. 600/1973, principio ribadito anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Nella Convenzione Italia-Germania (legge 459/1992) l’articolo 18 attribuisce le pensioni private allo Stato di residenza; l’articolo 19, paragrafo 4, introduce l’eccezione per le pensioni di sicurezza sociale, tassate in via esclusiva nello Stato della fonte a condizione che il beneficiario abbia la nazionalità di quello Stato e non quella dello Stato di residenza. Tradotto: la pensione pubblica tedesca erogata a un cittadino tedesco resta imponibile solo in Germania; se il beneficiario è cittadino italiano residente in Italia, la potestà impositiva è esclusivamente italiana.

Qui entra in gioco il paragrafo 14, lettera e) a) del Protocollo aggiuntivo (lettera (e)(i) nel testo inglese): se il pensionato è stato in precedenza residente in Germania, l’imposta italiana «è prelevata soltanto» sull’ammontare che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca. È la cosiddetta base imponibile fittizia: l’Italia tassa in via esclusiva, ma non oltre il perimetro che avrebbe avuto il Fisco tedesco.

L’accordo amichevole e il «one time certificate»

La svolta operativa arriva dall’accordo amichevole Italia-Germania firmato il 15 e il 17 novembre 2025 ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione ed efficace dal 1° gennaio 2025. L’accordo conferma la tassazione esclusiva in Italia per i cittadini italiani ivi residenti, ma limitatamente all’importo imponibile ai sensi del paragrafo 22 della legge federale tedesca sull’imposta sul reddito delle persone fisiche, e affida all’ufficio delle imposte di Neubrandenburg il rilascio di una certificazione «a valenza unica» (one time certificate) a tutti i pensionati residenti in Italia con cittadinanza italiana, con l’indicazione della quota esente. Il modello allegato all’accordo precisa espressamente che la certificazione può essere presentata alle autorità fiscali italiane.

Cosa cambia in dichiarazione

La conclusione dell’Agenzia è netta: la quota certificata come esente dall’ufficio di Neubrandenburg non concorre alla determinazione del reddito da pensione fiscalmente rilevante in Italia, sempre che il contribuente sia stato fiscalmente residente in Germania prima del trasferimento in Italia. In dichiarazione va quindi indicata la differenza tra pensione lorda annua e quota esente certificata.

Due avvertenze per chi presta assistenza fiscale

La prima: la condizione della precedente residenza fiscale in Germania è costitutiva del beneficio e va documentata. La seconda: l’Agenzia ricorda che l’accertamento della residenza fiscale è una questione di fatto, estranea all’interpello e assunta acriticamente, restando impregiudicato il potere di verifica dell’ufficio. Il presidio documentale – certificazione tedesca e prova della pregressa residenza – è dunque parte integrante della corretta compilazione del quadro dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

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