3 Giugno 2026

Invalidità civile: come ripristinare le prestazioni dopo reiezione, revoca o sospensione

L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 1791 del 28 maggio 2026 con nuove indicazioni operative per la concessione e il ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità respinte, revocate o sospese per mancanza dei requisiti socio-economici. Le istruzioni aggiornate sostituiscono integralmente quelle precedentemente vigenti in materia e accentuano la separazione tra accertamento sanitario e verifica dei requisiti amministrativi.

Con il Messaggio n. 1791 del 28 maggio 2026, la Direzione centrale Salute dell’INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la concessione e il ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità civile e sordità nei casi in cui le stesse siano state respinte, revocate o sospese per insussistenza dei requisiti socio-economici. Le istruzioni contenute nel messaggio sostituiscono integralmente quelle precedentemente diramate in materia.

Il contesto normativo di riferimento

Il messaggio si inserisce nel quadro della Riforma della disabilità avviata con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e successive modificazioni, in vigore dal 1° gennaio 2025. In base all’art. 6, comma 7, del citato decreto, l’INPS è stato individuato quale ente unico accertatore della cosiddetta valutazione di base della condizione di disabilità. Tale ruolo è attualmente esercitato nelle province in cui è in corso la fase di sperimentazione della riforma, in attesa dell’entrata a regime prevista a decorrere dal 1° gennaio 2027. L’esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che solo in casi eccezionali ammette la revisione della condizione di disabilità.

I tre scenari di ripristino previsti dal messaggio

Il Messaggio n. 1791/2026 disciplina tre distinte fattispecie:

  • Prestazione respinta per mancanza originaria dei requisiti socio-economici;
  • Prestazione revocata a causa della sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici;
  • Prestazione sospesa a causa della perdita provvisoria dei requisiti socio-economici.
1. Domanda respinta per insussistenza dei requisiti socio-economici

Qualora la domanda di prestazione economica di invalidità civile, cecità o sordità sia stata respinta per insussistenza dei requisiti socio-economici e, successivamente, l’interessato ritenga che i medesimi si siano perfezionati, l’istanza di ripristino può essere presentata tramite il modello AP93, reperibile nella sezione «Moduli» del sito istituzionale www.inps.it.

In attesa della telematizzazione della procedura, il modulo AP93, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della struttura territorialmente competente dell’INPS, unitamente al modulo AP70 e al verbale sanitario in corso di validità già in possesso dell’interessato — qualora rilasciato da ente diverso dall’INPS (anteriormente al 1° gennaio 2010).

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Non occorre riattivare il procedimento di accertamento sanitario al fine di ottenere l’erogazione della prestazione economica. La domanda di ripristino è accolta, ove sussistano tutti i requisiti socio-economici, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione.

2. Prestazione revocata per sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici

Nel caso in cui la prestazione economica sia stata revocata a seguito della sopravvenuta perdita dei requisiti socio-economici, l’interessato che ritenga di aver maturato nuovamente i presupposti può avanzare istanza di ripristino seguendo le medesime modalità descritte per la domanda respinta, presentando il modulo AP93 unitamente alla documentazione attestante il riacquisto dei requisiti richiesti.

3. Prestazione sospesa per perdita provvisoria dei requisiti socio-economici

Nell’ipotesi di sospensione della prestazione per perdita provvisoria dei requisiti socio-economici, l’interessato può richiedere la ripresa dell’erogazione non appena i requisiti risultino nuovamente integrati, seguendo le medesime indicazioni procedurali.

Il principio di separazione tra valutazione sanitaria e verifica amministrativa

Un elemento cardine del messaggio è la netta distinzione tra accertamento sanitario e verifica dei requisiti amministrativi. L’INPS chiarisce che il ripristino della prestazione economica non comporta la riapertura del procedimento medico-legale: la condizione di invalidità, cecità o sordità già accertata rimane valida, e la verifica riguarda esclusivamente il profilo socio-economico. Le verifiche straordinarie dei verbali sanitari restano disciplinate secondo criteri che evitano sia omissioni sia abusi, nel rispetto dell’equilibrio tra tutela del cittadino e necessità di controllo.

Riferimento alla fonte ufficiale

Per il testo integrale del provvedimento si rinvia al Messaggio INPS n. 1791 del 28 maggio 2026, pubblicato nella sezione «Circolari, Messaggi e Normativa» del portale istituzionale www.inps.it.

Fonte: INPS, Messaggio n. 1791 del 28 maggio 2026

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