INAIL ha emanato la Circolare n. 37 del 28 agosto 2026, con la quale fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Istituto. L’adeguamento, pari all’1,4%, decorre dal 1° luglio 2026 e interessa le prestazioni riconosciute per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Il quadro normativo di riferimento
Il meccanismo di rivalutazione automatica su base annua è stato introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 e successivamente rafforzato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha stabilito l’obbligo di adeguare gli importi degli indennizzi del danno biologico a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cosiddetto indice FOI), al netto dei consumi di tabacchi, rilevata dall’ISTAT.
Per il 2026, la variazione dell’indice ISTAT tra il 2024 e il 2025 si è attestata all’1,4% (coefficiente di rivalutazione: 1,014). Il relativo provvedimento ministeriale è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 3 agosto 2026, pubblicato il 13 agosto 2026, che ha recepito la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con la deliberazione n. 42 del 9 aprile 2026.
A quali indennizzi si applica la rivalutazione
La Circolare n. 37/2026 distingue due tipologie di indennizzo soggette all’adeguamento:
Pianifica la pensione senza errori.
Requisiti, calcoli ed esempi pratici, spiegati in modo semplice. Una guida per ogni situazione: trova quella giusta per il tuo percorso verso la pensione.
Scopri tutte le guide- Indennizzi in capitale: rivalutati applicando il coefficiente 1,014 agli importi determinati in base alle tabelle vigenti alla data dell’evento lesivo.
- Indennizzi in rendita: la rivalutazione si applica alla quota destinata a ristorare il danno biologico, distinta dalla quota di danno patrimoniale che segue un percorso di adeguamento differente.
Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione opera esclusivamente sui maggiori importi liquidati a decorrere dal 1° luglio 2026, in coerenza con i principi già consolidati nelle circolari degli anni precedenti.
Modalità di liquidazione
INAIL procederà alla liquidazione degli importi rivalutati d’ufficio, secondo le consuete modalità operative. I beneficiari riceveranno apposita comunicazione da parte dell’Istituto. Non è pertanto necessario presentare domanda specifica per ottenere l’adeguamento.
Fonte ufficiale
Per il testo integrale e le tabelle degli importi aggiornati si rimanda alla Circolare INAIL n. 37 del 28 agosto 2026 e al relativo allegato, disponibili sul portale ufficiale dell’Istituto.





