10 Gennaio 2026

Ape Sociale 2026

Fino al 31 dicembre 2026, per poter accedere alla prestazione Ape sociale occorrono 63 anni e 5 mesi. Inoltre, per coloro che presentano la domanda già dal 2024, non è più possibile cumulare la prestazione con redditi da lavoro dipendente o autonomo (con la sola esclusione del lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5.000€ annui). Vediamo insieme i requisiti e le condizioni per poter accedere a tale prestazione di accompagnamento alla pensione di vecchiaia.

Con l’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2026 (L. 199/2025), il governo ha deciso la proroga con dell’Ape sociale (Anticipo PEnsionistico) fino 31 dicembre 2026. L’Ape sociale, introdotta nel 2017, consiste in un’indennità mensile, erogata per 12 mensilità annue (non è prevista la tredicesima) fino a quando il lavoratore non ha compiuto l’età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni di età fino al 31 dicembre 2027, poi incremento in base all’aspettativa di vita).

Requisito anagrafico

Per potere accedere all’APE Sociale è necessario aver compiuto almeno 63 anni + 5 mesi di età ed essere in possesso di una delle 4 condizioni previste dalla legge (oltre al requisito contributivo minimo che va dai 30 ai 36 anni di contributi a seconda della tipologia di condizione). L’interessato, inoltre, per ottenere l’assegno, deve cessare l’attività lavorativa e non risultare già titolare di una pensione diretta.

Le 4 categorie di lavoratori interessati

Disoccupati

Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ed abbiano integralmente esaurito la prestazione di disoccupazione NASpI. Sono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Caregivers

Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che, al momento della richiesta, assistono da almeno 6 mesi, un familiare convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92. Per familiare si intende il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Invalidi civili

Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di contribuzione che sono stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%.

Lavori gravosi

Possono chiedere il beneficio dell’APE Sociale i lavoratori in possesso di almeno 36 anni di contribuzione che, alla data di presentazione della domanda di accesso all’Ape sociale, abbiano svolto uno o più lavori gravosi (All. A al DPCM 88/2017, come integrato dall’All. 3 della L. 234/2021) per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci. Dal gennaio 2022, inoltre, per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell’anzianità contributiva è ridotto a 32 anni.

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Bonus per le donne

Le donne hanno diritto alla riduzione del requisito contributivo dei 30, 32 o 36 anni in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2.

Condizione per cui si richiede l’APE Sociale

Requisito contributi per tutti i lavoratori

Requisito contributi Donne con 1 figlio

Requisito contributi Donne con 2 o più figli

Requisito età

Disoccupati

30 anni di contributi

29 anni di contributi

28 anni di contributi

63 anni + 5 mesi

Caregivers

30 anni di contributi

29 anni di contributi

28 anni di contributi

63 anni + 5 mesi

Invalidi

30 anni di contributi

29 anni di contributi

28 anni di contributi

63 anni + 5 mesi

Lavori gravosi

36 anni di contributi

35 anni di contributi

34 anni di contributi

63 anni + 5 mesi

Operai edili

32 anni di contributi

31 anni di contributi

30 anni di contributi

63 anni + 5 mesi

Importo

Il valore dell’Ape sociale è pari all’importo della pensione maturata alla data di accesso alla prestazione ma in ogni modo non può superare i 1.500,00 € lordi mensili, non rivalutabili ed erogata per 12 mensilità e non 13. Dal punto di vista fiscale l’indennità è assimilata al reddito di lavoro dipendente e non dà luogo all’accredito di contributi figurativi.

Dipendenti pubblici: attenzione al TFS

Per i dipendenti pubblici, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio (TFS/TFR) non decorre dalla data di accesso all’APE agevolata, bensì dal momento in cui il lavoratore raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Di conseguenza, anche se il dipendente cessa il servizio e accede all’APE agevolata in anticipo, i termini di liquidazione del TFS/TFR restano sospesi fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Posso lavorare con l’Ape sociale?

Dal 2024 è prevista la totale incumulabilità della prestazione Ape sociale con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro un massimo di 5.000,00 € annui lordi (stessa regola prevista per la quota 100, quota 102, quota 103).

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Attenzione

In caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo, si decade dall’ape sociale e l’Inps procederà al recupero dell’indennità erogata nell’intero anno in cui risulta lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente o autonoma. Ai fini della decadenza, come chiarito dall’Inps, rilevano solo le attività di lavoro dipendente o autonomo svolte dalla data di decorrenza della prestazione sino al compimento dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia. Per il raggiungimento del limite dei 5.000 € di lavoro autonomo occasionale, invece, rileva l’intero reddito annuale conseguito nel periodo di godimento dell’ape sociale, cioè anche quello relativo ai mesi dell’anno anteriori alla decorrenza della prestazione e quelli successivi al compimento dell’età di vecchiaia.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (in particolare la NASpI), con l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Inoltre, non può essere concessa ai soggetti già titolari di una pensione diretta.
È invece cumulabile con eventuali trattamenti ai superstiti spettanti al beneficiario, nonché con le prestazioni di invalidità civile.

Ape sociale e agricoli

Con il Messaggio Inps n. 3365/2024 l’istituto è intervenuto per fornire chiarimenti operativi in merito alle domande di certificazione e di accesso all’APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati.

Per i lavoratori agricoli, il riconoscimento della prestazione di disoccupazione presenta uno sfasamento temporale tra:

  • il periodo di effettiva disoccupazione, e
  • il momento di erogazione dell’indennità.

In particolare:

  • la disoccupazione agricola viene richiesta ed erogata nell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
  • il pagamento avviene in un’unica soluzione.

Ne consegue che il diritto alla prestazione di disoccupazione agricola, in presenza dei requisiti di legge, prescinde dall’accertamento dello stato di disoccupazione sia al momento della presentazione della domanda sia successivamente.

Tenuto conto di tale regime speciale, l’INPS chiarisce che l’istruttoria delle domande di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per i lavoratori agricoli deve necessariamente tenere conto delle peculiarità dell’ammortizzatore agricolo.

A differenza degli altri lavoratori dipendenti:

  • la domanda di certificazione non deve essere presentata al termine dell’integrale fruizione della disoccupazione, ma può essere presentata anche prima;
  • le Sedi INPS sono tenute ad anticipare la valutazione circa la sussistenza dei requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola nell’anno successivo alla cessazione del rapporto.

Resta fermo che, qualora non risultino sussistenti i requisiti per la disoccupazione agricola, la domanda di certificazione non può essere accolta.

Decorrenza dell’APE sociale per i lavoratori agricoli

L’INPS precisa che:

  • la decorrenza dell’APE sociale non può mai essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, anche se la domanda di accesso al beneficio è stata presentata prima;
  • qualora la domanda venga presentata nell’anno successivo a quello dell’integrale fruizione della disoccupazione agricola, l’APE sociale decorre dal mese successivo alla presentazione dell’istanza, a condizione che il soggetto:
    • sia rimasto inoccupato dal 1° gennaio (data convenzionale di fine disoccupazione agricola).

È quindi condizione imprescindibile che, dal termine della disoccupazione agricola (convenzionalmente fissato al 31 dicembre dell’anno di cessazione), il richiedente rimanga inoccupato.

APE sociale e scadenza del contratto a termine

L’articolo 1, comma 162, lettera b), della Legge di Bilancio 2018 ha esteso l’accesso all’APE sociale anche ai casi di scadenza del contratto a termine, subordinando tuttavia il beneficio alla condizione che il lavoratore abbia svolto:

  • almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto.

Per i lavoratori agricoli, l’INPS chiarisce che:

  • ai fini del computo dei 18 mesi, devono essere considerate:
    • le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria;
    • gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro;
  • non devono invece essere computati i periodi di contribuzione figurativa accreditati a titolo di disoccupazione agricola o trattamento speciale agricolo.

Il riferimento temporale resta quello dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine, come risultante dalle comunicazioni UNILAV.

Cumulo contributivo e maggiorazioni

Nel caso in cui il lavoratore possegga contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, presso più gestioni rientranti tra quelle interessate dall’APE sociale, trovano applicazione le seguenti regole:

  • i contributi sono considerati unitariamente ai fini del diritto alla prestazione, consentendo il raggiungimento del requisito contributivo minimo mediante il cumulo dei periodi assicurativi;
  • il calcolo della rata mensile dell’indennità è invece effettuato pro quota da ciascuna gestione, in proporzione ai periodi di iscrizione maturati presso ogni cassa, secondo le regole di calcolo proprie di ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Tale disciplina è espressamente prevista dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 88/2017 (Circolare INPS n. 100/2017).

Tenuto conto che l’APE sociale non costituisce un trattamento pensionistico, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo (pari a 30, 32 o 36 anni, a seconda della fattispecie), non assumono rilievo eventuali maggiorazioni contributive di cui il richiedente potrebbe beneficiare al momento del successivo pensionamento.

Inoltre, non concorrono né al diritto né alla determinazione dell’importo dell’indennità le contribuzioni accreditate presso gestioni previdenziali che non riconoscono l’APE sociale, quali le Casse professionali.

No cumulo con le casse professionali

La contribuzione versata presso le gestioni dei liberi professionisti può essere presa in considerazione ai fini dell’APE sociale esclusivamente nell’ipotesi di ricongiunzione verso una delle gestioni amministrate dall’INPS.

Salvaguardia 2023

Valgono le vecchie regole di cumulabilità per coloro che hanno presentato domanda di Ape sociale entro il 31 dicembre 2023 e per coloro che hanno ottenuto la certificazione del beneficio entro tale data (ancorché presentino domanda di accesso alla prestazione nel 2025). Infatti, in questi casi il la cumulabilità con l’indennità Ape è ammessa:

  • nel limite di 8.000,00 € annui lordi, con i redditi derivanti da lavoro subordinato o assimilati;
  • nel limite di 4.800,00 € annui lordi, con i redditi derivanti da lavoro autonomo.

Due domande da presentare

Prima dell’invio della domanda vera e propria di Ape sociale, i lavoratori devono trasmettere una domanda di certificazione del diritto alla prestazione. Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, l’Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività lavorativa. Per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione, risultano già in possesso di tutti i requisiti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (Messaggio Inps n. 163/2020).

I lavoratori che matureranno i requisiti per l’Ape sociale entro dicembre 2026 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso entro il 31 marzo 2026, entro il 15 luglio 2026 e come termine ultimo dell’istanza tardiva entro il 30 novembre 2026.

A seconda del periodo in cui è stata inviata la domanda di certificazione, i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2026, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2026;
  • 15 ottobre 2026, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2026;
  • 31 dicembre 2026, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2026, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Decorrenza

L’ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accesso previa cessazione dell’attività lavorativa dipendente, autonoma o parasubordinata, svolta sia in Italia che all’estero. Per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, dovranno presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.