L’INPS ha ridefinito le procedure operative per la liquidazione delle prestazioni del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro, del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare e per la domanda di liquidazione della quota di TFR ai sensi dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018. Le nuove istruzioni sono contenute nel Messaggio INPS n. 2601 del 10 agosto 2026.
Il contesto: aggiornamento tecnologico e ridotto utilizzo del canale web
L’intervento si è reso necessario per due ragioni convergenti: l’esigenza di un aggiornamento tecnologico del servizio e il ridotto utilizzo registrato nel canale di acquisizione online da parte degli utenti. In considerazione di tali fattori, l’INPS ha provveduto a modificare le istruzioni precedentemente impartite, concentrando la trasmissione su un unico canale telematico standardizzato.
La nuova modalità operativa: solo file XML in modalità massiva
A decorrere dalla pubblicazione del messaggio, le seguenti tipologie di atti possono essere inviati esclusivamente in modalità massiva tramite file XML:
- Modulo SR52 — Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale ai fini della liquidazione delle prestazioni del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro;
- Modulo SR95 — Dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale per il Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare;
- Domanda telematica di liquidazione della quota di TFR ai sensi dell’art. 43-bis del D.L. n. 109/2018.
Per ciascuno di questi adempimenti, l’INPS rimanda alle rispettive schede servizio pubblicate sul portale istituzionale, dove sono disponibili le specifiche tecniche per la predisposizione e l’invio dei file.
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Scopri tutte le guideDismissione del canale web e del canale intranet
Il messaggio dispone espressamente che il servizio WEB per l’acquisizione online delle dichiarazioni e delle domande sopra indicate è stato dismesso. Analoga sorte è toccata al servizio disponibile sul portale intranet, utilizzato in precedenza dagli operatori INPS per l’acquisizione interna. Entrambi i canali non sono pertanto più operativi.
Chi è interessato
La modifica riguarda i responsabili delle procedure concorsuali — curatori fallimentari, commissari giudiziali, liquidatori e figure equiparate — che, nell’ambito delle procedure di insolvenza, sono tenuti a presentare le dichiarazioni necessarie per consentire all’INPS di liquidare le prestazioni sostitutive del datore di lavoro insolvente a favore dei lavoratori creditori.
Per approfondimenti e per accedere ai servizi aggiornati, si rinvia al testo integrale del Messaggio INPS n. 2601 del 10 agosto 2026 pubblicato sul portale ufficiale dell’Istituto.





