10 Gennaio 2026

Pensioni: le agevolazioni per le lavoratrici madri nel 2026

Le lavoratrici madri che non hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o che, pur avendone, hanno optato per la liquidazione della pensione con un calcolo puro contributivo, possono beneficiare di alcune agevolazioni previste dalla Legge n. 335/1995 ovvero un anticipo dell’età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio o l’aumento dei coefficienti di trasformazione maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli. Vediamo insieme nel dettaglio le varie possibilità.

Nel sistema previdenziale italiano sono previste diverse tutele a favore delle lavoratrici madri, introdotte nel tempo con l’obiettivo di riconoscere il valore sociale della maternità e di attenuare gli effetti che i periodi di cura e assistenza possono avere sulla continuità lavorativa e contributiva.

Tali misure, tuttavia, non costituiscono un quadro normativo unitario e coerente, ma risultano eterogenee tra loro, in quanto stratificate nel corso degli anni attraverso interventi legislativi successivi, spesso riferiti a contesti normativi differenti e contenuti in diverse leggi. Ne deriva un sistema articolato, che richiede una lettura coordinata di più articoli e fonti normative, non sempre immediatamente riconducibili a un disegno organico.

Proprio per questa ragione, l’applicazione delle agevolazioni richiede una valutazione puntuale della singola posizione previdenziale, tenendo conto delle condizioni soggettive, del numero di figli e delle regole specifiche previste da ciascuna disposizione.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzate le principali misure di tutela previste per le lavoratrici madri, ricostruendone l’origine normativa, le modalità applicative e gli effetti concreti sull’accesso alla pensione e sulla determinazione del trattamento pensionistico.

Anticipo dell’età pensionabile

Le lavoratrici madri che non hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 o che, pur avendone, hanno optato per la liquidazione della pensione con un calcolo puro contributivo ai sensi dell’art. 1, c. 23 della Legge n. 335/1995 possono anticipare la pensione di vecchiaia di 4 mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di 1 anno e 4 mesi (art. 1, c. 40, lett. C della Legge 335/1995).

Tale norma infatti riconosce alle lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (fino a dicembre 2026, pari a 67 anni). Ad esempio, una signora con 4 figli potrebbe accedere alla pensione con 65 anni e 8 mesi in luogo dei 67 anni di età.

Numero figli

Mesi di anticipo della pensione

1

4 mesi

2

8 mesi

3

12 mesi

4 o più

16 mesi

Aumento dei coefficienti di trasformazione

Sempre ai sensi della legge n. 335/1995 è previsto per le lavoratrici madri che accedono alla pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, in alternativa al “bonus” di 4 mesi per ogni figlio (fino ad un massimo di 16 mesi), la possibilità di accedere alla pensione sempre a 67 anni ma con l’applicazione di un coefficiente di trasformazione più alto in base al numero dei figli. I coefficienti di trasformazione sono i valori percentuali utilizzati per “trasformare” il montante contributivo in importo mensile di pensione e variano in base all’età a cui si accede a pensione.

Numero figli

Coefficiente applicato

1

Elevato di un anno (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 68 anni)

2

Elevato di un anno (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 68 anni)

3 o più

Elevato di due anni (es. se vado in pensione a 67 anni, mi vedrò applicato il coefficiente di 69 anni)

Abbattimento dell’importo soglia per la pensione anticipata contributiva

Per le lavoratrici in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, oltre alla pensione anticipata ordinaria dei 41 anni e 10 mesi di contributi l’accesso alla pensione anticipata contributiva potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:

Anno

Età

Contributi

Finestra

Importo soglia

2026

64 anni

20 anni

3 mesi

Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli)

2027

64 anni + 1 mese

20 anni + 1 mese

3 mesi

2028

64 anni + 3 mesi

20 anni + 3 mesi

3 mesi

Importo massimo mensile

Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).

Cos’è l’importo soglia?

L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.

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Ape sociale

L’Ape sociale, introdotta nel 2017, consiste in un’indennità mensile, erogata per 12 mensilità annue (non è prevista la tredicesima) fino a quando il lavoratore non ha compiuto l’età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni di età fino al 31 dicembre 2028). Le donne hanno diritto alla riduzione del requisito contributivo dei 30, 32 o 36 anni in misura pari a 1 anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2.

Opzione Donna

La legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha prorogato la cosiddetta pensione “Opzione donna” per le lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024. Le donne che maturato i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, possono accedere a Opzione donna se sono in possesso di una delle seguenti condizioni: assistono da almeno 6 mesi, un familiare convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 (per familiare si intende il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), invalide civili in misura pari o superiore al 74% e licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Requisiti: come sono cambiati nel tempo

Periodo normativo

Età anagrafica

Contributi

Finestra

Periodo di maturazione requisiti

Origine (L. 243/2004)

57 anni dipendenti

35 anni (da lavoro effettivo)

Nessuna finestra inizialmente prevista

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011

58 anni autonome

Dal 2012 (riforma Fornero)

57 anni dipendenti

35 anni (da lavoro effettivo)

12 mesi dipendenti

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2017

58 anni autonome

18 mesi autonome

Dal 2018 al 2022 (proroghe)

58 anni dipendenti

35 anni (da lavoro effettivo)

12 mesi dipendenti

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021

59 anni autonome

18 mesi autonome

Opzione Donna 2023 (L. 197/2022)

60 anni

35 anni (da lavoro effettivo)

12 mesi dipendenti

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2022

59 anni con 1 figlio

18 mesi autonome

58 anni con 2 o più figli

 

Opzione Donna 2024 (L. 213/2023)

61 anni

35 anni (da lavoro effettivo)

12 mesi dipendenti

Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2024

60 anni con 1 figlio

18 mesi autonome

59 anni con 2 o più figli

 

*Per il computo dei 35 anni di lavoro effettivo, valgono anche i periodi di mobilità o cassa integrazione, quelli di maternità riferiti ai permessi per utilizzo della Legge 104, da riscatto, da ricongiunzione o volontari. Sono invece esclusi i contributi in gestione separata e i contributi figurativi per malattia, infortunio non integrati dal datore di lavoro e disoccupazione, che concorrono comunque a determinare il montante contributivo su cui si calcola la pensione.

Riscatto del congedo parentale

I lavoratori e le lavoratrici dipen­denti del settore privato e pubblico, hanno la facoltà di ri­scattare i perio­di corrispondenti alla durata del congedo parentale (ex astensione facoltativa), an­che nel caso di maternità intervenute al di fuori di un rapporto di la­voro. Il riscatto, riconosciuto nel limite massimo di cinque anni, può essere chiesto dalla madre o dal padre e il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione facoltativa in costanza di rapporto di la­voro per un periodo pari, in linea generale, a 6 mesi per ogni maternità.

Requisiti

Il riscatto è concesso a condizione che la lavoratrice o il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi da effettivo lavoro dipendente in periodi precedenti o successivi all’evento da riscattare, anche da lavoro estero (Circolare Inps 41/2011).

Inoltre, il periodo da riscattare non deve essere già coperto da altra tipologia di contribuzione.

Maternità obbligatoria

Il periodo corrispondente ai 5 mesi di maternità obbligatoria, anche se intervenuta al di fuori di un rapporto di lavoro (Art. 25, comma 2 D.Lgs 151/2001), viene accreditato gratuitamente dall’Inps previa domanda da parte dell’interessata in quanto coperto da contribuzione figurativa (Circolare 61/2003). Tale possibilità è prevista anche nel caso di nascita avvenuta all’estero dal momento che la disposizione legislativa non contiene limitazioni territoriali (Messaggio Inps n. 4837/2004). Il criterio è inoltre supportato, per analogia, da quanto precisato, su conforme parere del Ministero del lavoro, in materia di anticipo di età per la pensione di vecchiaia alle lavoratrici madri previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c) della legge n.335/95 (punto 5 della circolare n.123 del 12 giugno 1996).

Rinuncia all’accredito

La normativa prevede che sia possibile rinunciare alla valutazione di periodi di contribuzione figurativaNon è possibile esercitare tale facoltà solo nei seguenti casi (Circolare Inps n. 11/2013 e Messaggio Inps n 4987/2017):

  • nel caso in cui i periodi figurativi siano stati utilizzati per liquidare precedenti prestazioni;
  • nel caso in cui l’accredito figurativo si riferisca a periodi precedenti il 1° gennaio 1996, e il lavoratore non avesse maturato alcun contributo al 31 dicembre 1995, l’accredito figurativo attribuisce al lavoratore la qualifica di “vecchio iscritto”.