5 Dicembre 2025

Opzione per il sistema contributivo: cosa comporta, le condizioni ed i pro e contro

Il sistema contributivo è il metodo di calcolo della pensione introdotto dalla Legge n. 335/1995 (cosiddetta Riforma Dini), che determina l’importo della prestazione esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Per i lavoratori iscritti a una forma di previdenza obbligatoria dopo il 31 dicembre 1995, l’applicazione del sistema contributivo è automatica.La stessa normativa consente tuttavia anche ai lavoratori iscritti prima del 1° gennaio 1996 di optare volontariamente per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo, rinunciando quindi, in tutto o in parte, al sistema misto. Tale facoltà è prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995. Nel seguente articolo verranno esaminate le condizioni di accesso e le principali caratteristiche di tale opzione.

Cosa determina l’esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione al sistema contributivo consente ai lavoratori che posseggono contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996 (e che rientrerebbero, in via ordinaria, nel sistema di calcolo misto) di accedere al pensionamento applicando le stesse regole previste per i lavoratori assicurati dopo il 31 dicembre 1995.

In determinate situazioni, tale scelta può comportare un beneficio sull’importo dell’assegno pensionistico, in particolare per quei lavoratori che possono far valere retribuzioni elevate nelle fasi iniziali della carriera lavorativa, che risultano pienamente valorizzate nel sistema contributivo.

L’opzione comporta inoltre il riconoscimento di specifici periodi di accredito figurativo, previsti dall’articolo 1, comma 40, della Legge n. 335/1995, e in particolare:

a) periodi di assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età, nella misura di 170 giorni per ciascun figlio;

b) periodi di assenza dal lavoro per assistenza a figli oltre il sesto anno di età, al coniuge o al genitore convivente, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per una durata di 25 giorni complessivi annui, entro il limite massimo complessivo di 24 mesi.

È inoltre previsto che la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età sia moltiplicata per il coefficiente 1,5, con un effetto positivo sul montante contributivo.

Infine, l’opzione per il sistema contributivo consente di accedere al riscatto della laurea in forma agevolata, secondo quanto chiarito dalla Circolare INPS n. 6/2020.

Benefici per le lavoratrici madri

Le lavoratrici madri possono beneficiare, nell’ambito dell’opzione per il sistema contributivo, di un anticipo dell’età pensionabile pari a quattro mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di un anno e 4 mesi, come chiarito dal Messaggio INPS n. 18730/2013.

In particolare:

  • 4 mesi in caso di un figlio
  • 8 mesi in caso di due figli
  • 12 mesi in caso di tre figli
  • 16 mesi in caso di quattro o più figli (novità introdotta dalla Legge n. 207/2024)

In alternativa all’anticipo dell’età pensionabile, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico applicando un coefficiente di trasformazione più elevato, riferito a un’età di accesso:

  • maggiorata di un anno in presenza di uno o due figli;
  • maggiorata di due anni in presenza di tre o più figli.

La scelta tra le due opzioni incide in modo diverso sui requisiti di accesso e sull’importo dell’assegno e va quindi valutata attentamente in funzione della posizione contributiva individuale.

Quali sono le condizioni di sfavore

A decorrere dal 2012, con l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, l’opzione per il sistema contributivo comporta l’applicazione esclusiva del metodo di calcolo contributivo alla pensione del soggetto che la esercita, senza estendere anche i requisiti di accesso al pensionamento previsti per i lavoratori interamente contributivi.

Di conseguenza, per coloro che hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, le uniche modalità di accesso alla pensione restano quelle ordinarie previste per tale platea, e in particolare:

  1. Pensione di vecchiaia con almeno 67 anni di età e 20 anni di contribuzione
    (non è richiesto il raggiungimento dell’importo soglia pari ad almeno una volta l’assegno sociale, come chiarito dal Messaggio INPS n. 219/2013);
  2. Pensione anticipata con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con applicazione di una finestra mobile di 3 mesi;
  3. Quota 103, con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi maturati entro il 31.12.2025.
Non è invece possibile accedere, pur avendo optato per il sistema contributivo, alle seguenti prestazioni:
  1. Pensione anticipata contributiva con almeno 64 anni di età, 20 anni di contributi e un importo pari ad almeno 3 volte il valore dell’assegno sociale (ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli), con finestra di 3 mesi;
  2. Pensione di vecchiaia contributiva con 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Infine, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge n. 335/1995, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata non sono utili le anzianità maturate mediante prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi.

Condizioni per l’esercizio dell’opzione

Per l’esercizio dell’opzione per il sistema contributivo, i lavoratori devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

  1. avere meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
  2. avere almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 anni nel sistema contributivo, ossia successivi al 31 dicembre 1995;
  3. essere in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
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Opzione irrevocabile

L’opzione per il calcolo contributivo della pensione è irrevocabile dal momento in cui produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa del lavoratore. In base alla normativa vigente, si distinguono due diverse situazioni:

  1. Opzione esercitata al momento del pensionamento: In questo caso la scelta è definitiva e irrevocabile.
  2. Opzione esercitata nel corso della vita lavorativa
    • se non ha ancora prodotto effetti, l’opzione può essere revocata;
    • se invece ha già prodotto effetti giuridici (ad esempio riscatto di laurea agevolato, applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, ecc.), non è più revocabile.

Più gestioni

I requisiti per esercitare l’opzione al sistema contributivo (anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni di contributi complessivi, di cui almeno 5 successivi al 31 dicembre 1995) devono essere verificati nella singola gestione presso la quale si intende esercitare l’opzione.

In presenza di contribuzione mista, è quindi teoricamente possibile limitare l’opzione a una sola gestione nella quale risulti accreditata anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.

Tale facoltà, tuttavia, non è compatibile con il pensionamento in regime di cumulo dei periodi assicurativi: in questa ipotesi, infatti, l’opzione deve essere esercitata in tutte le gestioni nelle quali risulti versata e/o accreditata anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come chiarito dalla Circolare INPS n. 103/2017.

Salvaguardia delle vecchie regole

È garantito il mantenimento delle regole di pensionamento previgenti alla riforma Fornero a favore dei soggetti che entro il 31 dicembre 2011 abbiano maturato sia i requisiti per l’esercizio dell’opzione al sistema contributivo sia quelli per il diritto a pensione secondo la disciplina ante Fornero, anche qualora l’opzione venga esercitata in data successiva al 31 dicembre 2011.

Ciò comporta che tali soggetti possono accedere:

  • alla pensione di vecchiaia con almeno 65 anni di età (60 anni se donne) e 5 anni di contribuzione effettiva;
  • alla pensione con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • alla cosiddetta quota 96.

Si ricorda che, ai fini dell’accesso alla pensione prima dei 65 anni di età, alla data del 31 dicembre 2011 deve essere già soddisfatto anche il requisito dell’importo minimo, pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale.

La giurisprudenza ha peraltro riconosciuto tale diritto anche a soggetti che maturano i requisiti per l’opzione e per il diritto a pensione successivamente al 31 dicembre 2011, purché rientranti in regimi di salvaguardia pensionistica.

La salvaguardia delle vecchie regole comporta inoltre l’applicazione delle finestre di accesso al pensionamento secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2011.

Regime sperimentale opzione donna

È fondamentale non confondere quanto sopra illustrato con l’Opzione Donna prevista dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 243/2004. Tale istituto consentiva alle lavoratrici del settore privato e pubblico di accedere alla pensione con 58 o 59 anni di età e 35 anni di contribuzione (se i requisiti sono stati maturati entro il 2021), a prescindere dal possesso delle condizioni richieste dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995.

In questo caso:

  • l’opzione al sistema contributivo riguarda esclusivamente il metodo di calcolo della pensione;
  • la prestazione mantiene natura giuridica mista/retributiva.

Di conseguenza:

  • non è possibile beneficiare dello sconto di quattro mesi per ogni figlio;
  • è invece ammessa l’integrazione al trattamento minimo.