5 Dicembre 2025

Opzione per il sistema contributivo: cosa comporta, le condizioni ed i pro e contro

Il sistema contributivo è il metodo di calcolo della pensione introdotto dalla Legge n. 335/1995 (cosiddetta Riforma Dini), che determina l’importo della prestazione esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Per i lavoratori iscritti a una forma di previdenza obbligatoria dopo il 31 dicembre 1995, l’applicazione del sistema contributivo è automatica.La stessa normativa consente tuttavia anche ai lavoratori iscritti prima del 1° gennaio 1996 di optare volontariamente per la trasformazione e la liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo, rinunciando quindi, in tutto o in parte, al sistema misto. Tale facoltà è prevista dall’articolo 1, comma 23, della Legge n. 335/1995. Nel seguente articolo verranno esaminate le condizioni di accesso e le principali caratteristiche di tale opzione.

In breve

  • Chi ha contributi prima del 1996 può scegliere di farsi calcolare la pensione con le sole regole del sistema contributivo: è l'opzione dell'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995.
  • Serve avere meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni complessivi e almeno 5 anni dopo il 1995.
  • Conviene soprattutto a chi ha avuto retribuzioni alte a inizio carriera, e apre al riscatto della laurea agevolato e ad alcuni accrediti figurativi.
  • Ma non dà accesso all'uscita a 64 anni né a quella a 71: le porte restano quelle ordinarie. E si perde l'integrazione al minimo.
  • L'opzione è irrevocabile una volta che ha prodotto effetti. Va decisa con i numeri davanti, non per sentito dire.

Il sistema contributivo è il metodo di calcolo introdotto dalla legge 335/1995, la riforma Dini: determina l'importo della pensione esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa. Per chi si è iscritto a una forma di previdenza obbligatoria dopo il 31 dicembre 1995 si applica in automatico.

La stessa norma consente però anche a chi era già iscritto prima del 1° gennaio 1996 di optare volontariamente per la liquidazione della pensione con le regole del contributivo, rinunciando al sistema misto. Vediamo a chi conviene, a quali condizioni e, soprattutto, cosa si perde.

Cosa determina l'esercizio dell'opzione

L'opzione consente a chi possiede contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, e che quindi rientrerebbe in via ordinaria nel calcolo misto, di accedere al pensionamento applicando le stesse regole di calcolo previste per gli assicurati dopo il 31 dicembre 1995.

In alcune situazioni la scelta produce un beneficio sull'importo dell'assegno: accade in particolare a chi può far valere retribuzioni elevate nelle fasi iniziali della carriera, che nel sistema misto pesano poco e nel contributivo vengono invece pienamente valorizzate.

L'opzione porta con sé anche il riconoscimento di specifici periodi di accredito figurativo previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 335/1995:

  • periodi di assenza dal lavoro per educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età, nella misura di 170 giorni per ciascun figlio;
  • periodi di assenza per assistenza a figli oltre il sesto anno di età, al coniuge o al genitore convivente, quando ricorrono le condizioni dell'articolo 3 della legge 104/1992, per 25 giorni complessivi annui ed entro il limite massimo di 24 mesi.

Inoltre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni viene moltiplicata per il coefficiente 1,5, con un effetto positivo sul montante contributivo. Infine l'opzione consente di accedere al riscatto della laurea in forma agevolata, come chiarito dalla circolare INPS n. 6/2020: è uno dei motivi più frequenti per cui si valuta l'opzione, perché il riscatto agevolato costa molto meno di quello ordinario. Sul punto abbiamo visto se e quando il riscatto della laurea manda davvero in pensione prima, e in quali altri casi si possono riscattare contributi.

I benefici per le lavoratrici madri

Nell'ambito dell'opzione, le lavoratrici madri hanno diritto a un anticipo dell'età pensionabile di quattro mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di un anno e quattro mesi (messaggio INPS n. 18730/2013):

FigliAnticipo dell'etàIn alternativa: coefficiente di un'età maggiorata di
1 figlio4 mesi1 anno
2 figli8 mesi1 anno
3 figli12 mesi2 anni
4 o più figli16 mesi (novità della legge 207/2024)2 anni

In alternativa all'anticipo dell'età, la lavoratrice può scegliere di far calcolare il trattamento con un coefficiente di trasformazione più elevato, riferito a un'età di accesso maggiorata di un anno con uno o due figli e di due anni con tre o più figli. Le due strade incidono in modo opposto: una sulla data, l'altra sull'importo. La scelta va valutata sulla singola posizione contributiva.

Le condizioni di sfavore: cosa si perde

È la parte che viene raccontata meno e che pesa di più. Dal 2012, con il decreto legge 201/2011, l'opzione comporta l'applicazione del solo metodo di calcolo contributivo, senza estendere anche i requisiti di accesso previsti per i lavoratori interamente contributivi.

Chi ha contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, quindi, anche dopo aver optato mantiene le sole vie di uscita ordinarie della propria platea.

PrestazioneRequisitiAccessibile a chi ha optato?
Vecchiaia67 anni e 20 anni di contributi, senza importo soglia (messaggio INPS n. 219/2013)Sì
Anticipata ordinaria42 anni e 10 mesi (41 e 10 per le donne), finestra di 3 mesiSì
Quota 10362 anni e 41 di contributi, requisiti maturati entro il 31/12/2025Sì
Anticipata contributiva64 anni, 20 anni di contributi e importo di almeno 3 volte l'assegno sociale (2,8 con un figlio, 2,6 con due o più), finestra di 3 mesiNo
Vecchiaia contributiva71 anni e 5 anni di contribuzione effettivaNo

Va ricordato infine che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 335/1995, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata non sono utili le anzianità maturate con la prosecuzione volontaria dei versamenti.

Due effetti da mettere in conto

Si perde l'integrazione al trattamento minimo (articolo 1, comma 16, della legge 335/1995): se l'assegno calcolato è basso, resta basso.

Si applica il massimale della base pensionabile e contributiva (articolo 1, comma 18) dalla data di esercizio dell'opzione: sulla parte di retribuzione eccedente il massimale non si versano più contributi, e quella parte non produce più pensione.

Sono effetti che incidono direttamente sia sull'importo finale sia sulla contribuzione futura, e rendono necessaria una valutazione attenta prima di decidere.

Le condizioni per esercitare l'opzione

Per accedere all'opzione occorre rispettare tutte le seguenti condizioni:

  • Meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, pari a meno di 936 settimane. Chi al 31 dicembre 1995 aveva già 18 anni o più poteva optare solo esercitando il diritto entro il 1° ottobre 2001: oggi quella porta è chiusa.
  • Almeno 15 anni di contribuzione complessiva (780 settimane), di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995 (260 settimane).
  • Almeno un contributo anteriore al 1° gennaio 1996, cioè il possesso di anzianità contributiva a quella data.

L'opzione si esercita con apposita domanda all'INPS, e può essere presentata sia nel corso della vita lavorativa sia contestualmente alla domanda di pensione. Il momento in cui la si presenta non è indifferente, come vediamo qui sotto.

Se i requisiti li raggiungi solo con un riscatto

Chi non arriva ai 15 anni, o non ha anzianità prima del 1996, può perfezionare le condizioni anche con i periodi da riscattare, purché la domanda di riscatto sia presentata contestualmente a quella di opzione. Lo hanno chiarito la circolare INPS n. 54/2021 e il messaggio n. 2564/2023.

È il caso, per esempio, di chi con il riscatto della laurea colloca contributi negli anni del corso di studi svolto prima del 1996 e solo così acquisisce l'anzianità a quella data. L'ordine delle domande, qui, fa la differenza tra poter optare e non poterlo fare.

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L'opzione è irrevocabile

L'opzione per il calcolo contributivo è irrevocabile dal momento in cui produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa del lavoratore. Si distinguono due situazioni.

Opzione esercitata al momento del pensionamento. La scelta è definitiva e irrevocabile.

Opzione esercitata nel corso della vita lavorativa. Se non ha ancora prodotto effetti, può essere revocata. Se invece ha già prodotto effetti giuridici, per esempio il riscatto di laurea agevolato o l'applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile, non è più revocabile.

Contribuzione in più gestioni

I requisiti per esercitare l'opzione (anzianità al 31 dicembre 1995, almeno 15 anni complessivi di cui 5 successivi) vanno verificati nella singola gestione presso la quale si intende optare.

In presenza di contribuzione mista è quindi teoricamente possibile limitare l'opzione a una sola gestione nella quale risulti accreditata anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.

Questa facoltà, però, non è compatibile con il pensionamento in regime di cumulo dei periodi assicurativi: in quel caso l'opzione va esercitata in tutte le gestioni nelle quali risulti versata o accreditata anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come chiarito dalla circolare INPS n. 103/2017.

La salvaguardia delle vecchie regole

È garantito il mantenimento delle regole di pensionamento previgenti alla riforma Fornero a favore di chi, entro il 31 dicembre 2011, abbia maturato sia i requisiti per l'esercizio dell'opzione sia quelli per il diritto a pensione secondo la disciplina ante Fornero, anche se l'opzione viene esercitata dopo quella data.

Questi soggetti possono accedere:

  • alla pensione di vecchiaia con almeno 65 anni di età (60 se donne) e 5 anni di contribuzione effettiva;
  • alla pensione con 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall'età anagrafica;
  • alla cosiddetta quota 96.

L'INPS ha inoltre chiarito che i meccanismi di salvaguardia dei requisiti vigenti al 31 dicembre 2011 si estendono anche ai casi in cui la facoltà di computo dei periodi contributivi nella Gestione separata, prevista dall'articolo 3 del D.M. 282/1996, venga esercitata dopo quella data, a condizione che a quella data risultino perfezionati tutti i requisiti.

Ai fini dell'accesso alla pensione prima dei 65 anni, al 31 dicembre 2011 deve risultare soddisfatto anche il requisito dell'importo minimo, pari ad almeno 1,2 volte l'assegno sociale. La giurisprudenza ha peraltro riconosciuto il diritto anche a chi matura i requisiti per l'opzione e per la pensione dopo il 31 dicembre 2011, purché rientrante in regimi di salvaguardia pensionistica. La salvaguardia comporta inoltre l'applicazione delle finestre di accesso vigenti al 31 dicembre 2011.

Da non confondere: il regime sperimentale Opzione donna

È fondamentale non confondere quanto illustrato finora con l'Opzione donna prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004. Quell'istituto consentiva alle lavoratrici del settore privato e pubblico di accedere alla pensione con 58 o 59 anni di età e 35 anni di contribuzione, per chi ha maturato i requisiti entro il 2021, a prescindere dalle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995.

In quel caso l'opzione al contributivo riguarda esclusivamente il metodo di calcolo e la prestazione mantiene natura giuridica mista o retributiva. Di conseguenza:

  • non si beneficia dello sconto di quattro mesi per ogni figlio;
  • è invece ammessa l'integrazione al trattamento minimo.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se per me conviene?

Non esiste una risposta valida per tutti: dipende dall'andamento delle retribuzioni nel tempo, dagli anni maturati prima e dopo il 1996 e dall'età di uscita. Il criterio di massima è che l'opzione premia chi ha guadagnato bene da giovane e meno negli ultimi anni, mentre penalizza chi ha avuto la carriera in crescita costante fino alla fine. Serve un confronto numerico tra le due liquidazioni prima di decidere, anche perché la scelta non si torna indietro.

Optando posso andare in pensione a 64 anni?

No. È l'equivoco più diffuso. L'opzione cambia solo il calcolo, non i requisiti di accesso: la pensione anticipata contributiva a 64 anni e la vecchiaia contributiva a 71 restano riservate a chi non ha alcun contributo prima del 1996.

Vale anche per i dipendenti pubblici?

Sì, con un'avvertenza sulle finestre. Per chi ha la pensione a carico delle gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG, la pensione anticipata ordinaria non decorre dopo tre mesi ma dopo 5 mesi se i requisiti maturano nel 2026, 7 mesi nel 2027 e 9 mesi dal 2028. L'allungamento non si applica a chi accede in regime di cumulo.

I requisiti indicati restano questi anche in futuro?

No: l'adeguamento alla speranza di vita fa salire i requisiti di un mese nel 2027 e di tre mesi dal 2028, e prosegue negli anni successivi. Chi programma l'uscita fra qualche anno deve ragionare sui requisiti dell'anno in cui li maturerà, non su quelli di oggi.

Non ho 15 anni di contributi: posso comunque optare?

Sì, se li raggiungi considerando periodi che intendi riscattare, presentando la domanda di riscatto insieme a quella di opzione (circolare INPS n. 54/2021 e messaggio n. 2564/2023). Vale anche per chi acquisisce l'anzianità anteriore al 1996 solo grazie al riscatto, per esempio di una laurea conseguita prima di quella data. Se invece presenti prima il riscatto e poi l'opzione, il conto si fa in un altro modo: conviene farsi seguire nella sequenza delle domande.

Posso revocare l'opzione se cambio idea?

Solo se non ha ancora prodotto effetti giuridici. Se hai già fatto un riscatto di laurea agevolato o se ti è già stato applicato il massimale contributivo, la scelta è definitiva. Ed è sempre definitiva quando viene esercitata insieme alla domanda di pensione.

La pensione non deve spaventarti, deve essere comprensibile.Un'analisi chiara dei tuoi contributi, una strategia concreta e indicazioni precise su quando e come muoverti.

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