La pensione anticipata ordinaria è una misura previdenziale che permette ai lavoratori di ritirarsi dal mondo del lavoro prima di aver raggiunto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, basandosi esclusivamente sugli anni di contributi versati. Questa opzione è particolarmente interessante per chi desidera interrompere l’attività lavorativa in anticipo, avendo raggiunto una significativa anzianità contributiva.
Pensione anticipata ordinaria
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione anticipata ordinaria potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno |
| Uomini | Donne |
2026 | Contributi | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2027 | Contributi | 42 anni + 11 mesi | 41 anni + 11 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2028 | Contributi | 43 anni + 1 mese | 42 anni + 1 mese |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi |
*Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Pensione anticipata contributiva
Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione anticipata contributiva potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra | Importo soglia |
2026 | 64 anni | 20 anni | 3 mesi | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) |
2027 | 64 anni + 1 mese | 20 anni + 1 mese | 3 mesi | |
2028 | 64 anni + 3 mesi | 20 anni + 3 mesi | 3 mesi |
Importo massimo mensile
Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
La pensione non deve
spaventarti
deve essere
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Un’analisi chiara dei tuoi contributi, una strategia concreta e indicazioni precise su quando e come muoverti.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in possesso di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi* |
2026 | 67 anni | 20 anni |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni |
*Deroghe ai 20 anni
Possono accedere alla pensione di vecchiaia con solo 15 anni di contributi i lavoratori che:
- hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31/12/1992;
- risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 26/12/1992;
- hanno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part-time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 67 anni | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: € 546,24 lordi mensili. |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
Inoltre, sempre coloro che hanno contributi solo post 1995, in mancanza dei requisiti di cui sopra, potranno accedere alla pensione con i seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 71 anni | 5 anni | Non previsto |
2027 | 71 anni + 1 mese | 5 anni | Non previsto |
2028 | 71 anni + 3 mesi | 5 anni | Non previsto |
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione di vecchiaia in totalizzazione potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra |
2026 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
2027 | 66 anni + 1 mese | 20 anni | 18 mesi |
2028 | 66 anni + 3 mesi | 20 anni | 18 mesi |
Pensione anticipata ordinaria
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione anticipata ordinaria potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno |
| Uomini | Donne |
2026 | Contributi | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2027 | Contributi | 42 anni + 11 mesi | 41 anni + 11 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2028 | Contributi | 43 anni + 1 mese | 42 anni + 1 mese |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi |
*Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Pensione anticipata contributiva
Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione anticipata contributiva potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra | Importo soglia |
2026 | 64 anni | 20 anni | 3 mesi | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) |
2027 | 64 anni + 1 mese | 20 anni + 1 mese | 3 mesi | |
2028 | 64 anni + 3 mesi | 20 anni + 3 mesi | 3 mesi |
Importo massimo mensile
Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
Pensione anticipata contributiva: Stop al cumulo con la previdenza complementare
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della pensione contributiva, eliminando una novità introdotta nel 2025 ma mai divenuta operativa per la mancata emanazione del decreto attuativo.
Viene infatti abrogata la possibilità, su richiesta dell’interessato, di computare una o più rendite di previdenza complementare (fondi pensione) al fine di raggiungere l’importo soglia necessario per l’accesso alla pensione anticipata contributiva o alla pensione di vecchiaia contributiva.
Come conseguenza diretta della soppressione del cumulo tra previdenza pubblica e previdenza complementare, viene abrogato anche l’innalzamento del requisito contributivo previsto per chi si fosse avvalso di tale facoltà. Non trovano quindi applicazione:
- l’aumento da 20 a 25 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2025;
- né il successivo innalzamento da 25 a 30 anni a decorrere dal 2030.
Pensione anticipata contributiva: Stop al cumulo con la previdenza complementare
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della pensione contributiva, eliminando una novità introdotta nel 2025 ma mai divenuta operativa per la mancata emanazione del decreto attuativo.
Viene infatti abrogata la possibilità, su richiesta dell’interessato, di computare una o più rendite di previdenza complementare (fondi pensione) al fine di raggiungere l’importo soglia necessario per l’accesso alla pensione anticipata contributiva o alla pensione di vecchiaia contributiva.
Come conseguenza diretta della soppressione del cumulo tra previdenza pubblica e previdenza complementare, viene abrogato anche l’innalzamento del requisito contributivo previsto per chi si fosse avvalso di tale facoltà. Non trovano quindi applicazione:
- l’aumento da 20 a 25 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2025;
- né il successivo innalzamento da 25 a 30 anni a decorrere dal 2030.
Cos’è l’importo soglia?
L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.
Cos’è la finestra mobile?
La finestra mobile è il periodo che intercorre tra la data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero i 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne) e l’effettiva decorrenza della pensione. In questi 3 mesi non si percepisce la pensione. L’obiettivo delle finestre è quello di contenere la spesa pubblica in quanto pur acquisendo il diritto alla pensione al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne, il pagamento della pensione decorre trascorsi 3 mesi.
Il cumulo dei contributi
Un aspetto cruciale per chi ha una carriera lavorativa frammentata o ha versato contributi in diverse gestioni previdenziali è la possibilità di ricorrere al cumulo contributivo, regolato dal Decreto Legislativo 184/1997 (per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 non hanno alcun contributo accreditato) e dalla Legge 228/2012 (per i lavoratori cui il primo contributo risulta accreditato prima di gennaio 1996).
Prima di questa normativa, chi aveva versato contributi in casse diverse era costretto a ricorrere alla totalizzazione o alla ricongiunzione, spesso con costi elevati e penalizzazioni economiche. Con il cumulo contributivo, invece, è possibile sommare i contributi accumulati in diverse gestioni senza alcun costo aggiuntivo, ottenendo una pensione proporzionata ai contributi versati.
Questo meccanismo è particolarmente utile per quei lavoratori che, pur avendo versato contributi in più gestioni, non avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione anticipata in una singola gestione. Grazie al cumulo, possono sommare i contributi e accedere alla pensione anticipata ordinaria, evitando di dover continuare a lavorare fino al raggiungimento dei requisiti in una singola gestione.
Importo della pensione anticipata
L’importo della pensione anticipata ordinaria è calcolato secondo le regole del sistema contributivo o retributivo, a seconda della storia contributiva del lavoratore. Non esistono penalizzazioni sull’importo della pensione per chi si ritira prima dei 62 anni. Il calcolo dell’importo avviene tenendo conto dei contributi effettivamente versati e dell’anzianità contributiva maturata. In generale, maggiore è il numero di anni di contribuzione e più elevato è il reddito su cui si sono basati i contributi, maggiore sarà l’importo della pensione. Tuttavia, per chi ha carriere lavorative discontinue o con periodi di contributi bassi, l’importo della pensione potrebbe essere inferiore rispetto a chi ha avuto una carriera più lineare.
Cumulabilità della pensione anticipata con il lavoro
Per i lavoratori dipendenti che al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, svolgono attività lavorativa subordinata, vige l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro il mese precedente alla decorrenza di pensione.
I lavoratori autonomi invece non hanno questo obbligo, possono continuare la loro attività senza dover cessare la partita iva.
Supplemento di pensione
Chi decide di lavorare pur essendo in pensione è comunque tenuto a versare i contributi obbligatori, determinati sul reddito da lavoro percepito.
Tuttavia, questi versamenti possono andare a costituire un supplemento di pensione che può essere richiesto trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o di un precedente supplemento. Per una sola volta, però, il supplemento può essere chiesto dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, a condizione che il pensionato abbia già compiuto l’età pensionabile.





