L’indennizzo commercianti è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D. Lgs 207/1996 inizialmente in via sperimentale. A partire dal 1° gennaio 2019, grazie alla Legge n. 145/2018 è stato definitivamente reso strutturale. Per far fronte ai maggiori costi derivanti da tale prestazione, dal 1° gennaio 2022 è stato aumentato dello 0,39% il contributo aggiuntivo per il finanziamento della prestazione per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori commercianti (ad oggi pari allo 0,48%).
L’indennizzo in questione è una prestazione erogata dall’INPS di importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti (per il 2026 pari a € 611,85 lordi mensili) ed è erogato per tredici mensilità fino al raggiungimento del diritto anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Soggetti interessati
- Titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche;
- Esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- Agenti e rappresentanti di commercio.
Sono esclusi dall’indennizzo:
- gli esercenti attività commerciali all’ingrosso
(salvo che l’attività sia esercitata congiuntamente a un’attività di vendita al dettaglio, a prescindere dal criterio di prevalenza); - gli esercenti attività commerciali svolte al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo:
commercio elettronico, vendita presso il domicilio dei consumatori, vendita per corrispondenza o tramite televisione, somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di soggetti aventi titolo ad accedervi (ad esempio scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); - gli esercenti attività di intermediazione diverse da quelle previste dalla Legge n. 204/1985, quali, ad esempio, procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Requisiti
1° Requisito
Uomini
62 anni di età
Donne
57 anni di età
2° Requisito
Risultare iscritti da almeno 5 anni alla Gestione speciale INPS Commercianti, al momento della presentazione della domanda.
3° Requisito
Aver chiuso l’attività, o aver richiesto la cancellazione dell’attività alla Camera di commercio e aver restituito la licenza commerciale al Comune di residenza.
Come provare la chiusura dell’attività
Per provare la chiusura dell’attività è necessario riconsegnare al Comune, dove ha sede l’azienda, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto o di somministrazione di alimenti e bevande e cancellare l’attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio (tramite Comunica).
Per gli agenti e i rappresentanti di commercio, a seguito della soppressione del Ruolo dal 2012, è stata inserita nella struttura REA (Repertorio Economico Amministrativo) un’apposita sezione; è pertanto sufficiente il documento comprovante la cessazione dell’attività presso la CCIAA/Registro delle imprese.
Importo
L’indennizzo in questione è una prestazione erogata dall’INPS di importo pari al trattamento minimo di pensione nella gestione artigiani e commercianti (per il 2026 pari a € 611,85 lordi mensili) ed è erogato per tredici mensilità fino al raggiungimento del diritto anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria. Inoltre, l’erogazione dell’indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia ripreso un’attività lavorativa, dipendente, di collaborazione o autonoma. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista la concessione di interessi legale nè rivalutazione monetaria ne l’erogazione di trattamenti di famiglia.
Decorrenza
L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa. Viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.
Domanda
Per richiedere l’indennizzo commercianti è necessario inviare una domanda telematica all’INPS e la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino al mese precedente la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia.
La pensione non deve
spaventarti
deve essere
comprensibile
Un’analisi chiara dei tuoi contributi, una strategia concreta e indicazioni precise su quando e come muoverti.
Cumulabilità dell’indennizzo con pensioni
L’indennizzo commercianti è interamente compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico sia diretto che indiretto (Circolare Inps n. 20/2002 e Messaggio Inps n. 7384/2014) come ad esempio la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità.
Incumulabilità
L’indennizzo commercianti è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma e la corresponsione dell’assegno termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa. Pertanto, se il soggetto riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, è tenuto a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni.
Contributi figurativi utili al diritto alla pensione
Durante tutto il periodo di percezione dell’indennizzo commercianti vengono accreditati contributi figurativi utili al solo raggiungimento del diritto alla pensione (non rilevanti ai fini della misura della pensione, in quanto non incrementano l’importo dell’assegno).
Qualora il diritto alla pensione anticipata venga maturato durante la fruizione dell’indennizzo (anche mediante l’utilizzo della contribuzione figurativa), è possibile accedere alla prestazione pensionistica e continuare a percepire l’indennizzo fino al mese precedente a quello in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia, con il raggiungimento della relativa età anagrafica (Circolare Inps 20/2002).
Cessazione dell’indennizzo
L’indennizzo cessa automaticamente nel mese in cui si perfeziona l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia oppure nel caso in cui, prima del raggiungimento di tale età, venga intrapresa un’attività lavorativa.
Esempio
Se il beneficiario compie 67 anni il 20 maggio 2026, l’indennizzo viene erogato fino al 31 maggio 2026.
A decorrere dal 1° giugno 2026, infatti, si perfeziona il diritto alla pensione di vecchiaia, la quale – come noto – decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente.
Di conseguenza, dal momento in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia, l’indennizzo cessa automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dell’interessato.





