In breve
- Istruzioni per i contributivi puri: con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026 l’INPS spiega come liquidare l’isopensione e l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà a chi non ha contributi prima del 1996 e va in pensione con il sistema contributivo.
- Il nodo è l’importo soglia: per questi lavoratori la pensione di vecchiaia a 67 anni e l’anticipata a 64 anni spettano solo se l’importo della pensione raggiunge una soglia legata all’assegno sociale: un dato che si conosce solo al momento del pensionamento.
- La verifica si fa all’uscita: l’assegno di esodo, calcolato con la contribuzione maturata fino a quel giorno e il coefficiente dell’età di quel momento, deve raggiungere la soglia in vigore alla stessa data.
- Soglie 2026: 546,24 euro al mese per accompagnare alla vecchiaia; per l’anticipata a 64 anni 1.638,72 euro, 1.529,47 per le donne con un figlio e 1.420,22 per quelle con due o più figli.
- Durata massima dell’esodo: 60 mesi con i Fondi di solidarietà; 48 mesi con l’isopensione, 84 per le prestazioni con decorrenza entro il 1° dicembre 2026, cioè con cessazione del rapporto entro il 30 novembre. Nel periodo deve rientrare anche l’eventuale finestra.
- Tetto per l’anticipata a 64 anni: l’assegno non può superare 5 volte il trattamento minimo, 3.059,25 euro lordi al mese nel 2026, e il suo importo resta cristallizzato per tutto l’esodo.
- Fondi di solidarietà: i Comitati amministratori devono deliberare le ipotesi di accesso in linea con la circolare.
L’isopensione e l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali servono alle aziende per accompagnare alla pensione i lavoratori in esubero: il datore di lavoro paga l’assegno fino alla pensione e anche i contributi. Per chi ha il primo contributo dal 1° gennaio 1996 c’è però un ostacolo in più: il diritto alla pensione dipende anche dall’importo, che si conosce solo al momento del pensionamento, mentre l’uscita si decide anni prima.
La circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del lavoro, risolve il problema con un criterio operativo. Vediamo chi riguarda, quali requisiti vanno raggiunti entro l’esodo, come si verifica l’importo soglia e cosa devono fare aziende e Fondi.
Chi riguarda: i lavoratori “contributivi puri”
La circolare si applica agli assicurati privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, cioè con il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996. La loro pensione si calcola interamente con il sistema contributivo introdotto dalla legge n. 335 del 1995 e ha requisiti propri, fissati dall’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011: per la vecchiaia a 67 anni e per l’anticipata a 64 anni conta anche l’importo della pensione.
Chi ha contributi per periodi precedenti il 1996 ha di norma una pensione mista, senza soglie di importo: la circolare non lo riguarda. L’opzione per il sistema contributivo e il computo nella Gestione separata sono casi da verificare a parte.
Come capire se sei nel contributivo puro
Guarda l’estratto conto contributivo: conta la data del primo contributo accreditato. Se è del 1996 o successiva, sei nel contributivo puro. Con periodi anteriori al 1996 in altre gestioni o all’estero la posizione va verificata caso per caso, perché può cambiare il sistema di calcolo e con esso i requisiti. Attenzione anche a riscatti e accrediti figurativi riferiti a periodi anteriori al 1996, per esempio laurea, servizio militare o maternità: possono far perdere la condizione di contributivo puro.
Isopensione e assegno dei Fondi: gli strumenti
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione trattate dalla circolare sono due. Entrambe sono finanziate interamente dal datore di lavoro, contributi compresi, sono chieste dal datore di lavoro e riguardano i lavoratori individuati da specifici accordi aziendali.
| Isopensione | Assegno straordinario dei Fondi | |
|---|---|---|
| Norma | Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012 | Articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 |
| Chi può usarla | Datori di lavoro con più di 15 dipendenti in media, in caso di eccedenza di personale, con un accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello aziendale | Datori di lavoro dei settori coperti da un Fondo di solidarietà bilaterale che prevede l’assegno straordinario, come credito, credito cooperativo e imprese assicuratrici |
| Chi paga | Il datore di lavoro, per assegno e contribuzione correlata, con fideiussione bancaria a garanzia | Il datore di lavoro, che finanzia tramite il Fondo assegno e contribuzione correlata |
| Durata massima | 48 mesi dalla cessazione del rapporto; 84 mesi per le prestazioni con decorrenza entro il 1° dicembre 2026 | 60 mesi dalla cessazione del rapporto |
| Obiettivo | La prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, a carico della gestione di ultima iscrizione, entro la durata massima e senza soluzione di continuità dalla cessazione del rapporto | |
Isopensione a 84 mesi: conta la decorrenza entro il 1° dicembre 2026
La durata di 84 mesi vale solo per le prestazioni che decorrono entro il 1° dicembre 2026. Poiché l’isopensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione (circolare INPS n. 119 del 2013), il rapporto deve cessare entro il 30 novembre 2026, e conviene arrivarci con l’accordo già validato dall’INPS: i tempi sono stretti. Per le uscite successive, salvo proroghe, il limite torna a 48 mesi. Per un contributivo puro che punta alla vecchiaia la differenza può essere decisiva: chi esce a 61 anni arriva ai 67 anni e 3 mesi richiesti dal 2028 in almeno 75 mesi, un orizzonte coperto solo dagli 84 mesi.
I requisiti da raggiungere entro l’esodo
L’esodo deve portare alla prima decorrenza utile della pensione. Per i contributivi puri le pensioni a cui l’esodo può accompagnare sono quattro. Dal 2027 i requisiti crescono con la speranza di vita: tre mesi, applicati per un mese nel 2027 e per intero dal 2028 (decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 e articolo 1, comma 185, della legge n. 199 del 2025), valori riportati anche nelle note della circolare.
| Pensione | Requisiti 2026 | 2027 e 2028 | Soglia di importo |
|---|---|---|---|
| Vecchiaia | 67 anni e 20 anni di contributi | 67 anni e 1 mese nel 2027, 67 anni e 3 mesi nel 2028 | Pari all’assegno sociale: 546,24 euro al mese nel 2026 |
| Vecchiaia a 71 anni | 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva | 71 anni e 1 mese nel 2027, 71 anni e 3 mesi nel 2028 | Nessuna |
| Anticipata ordinaria | 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, 41 anni e 10 mesi le donne | Uomini: 42 anni e 11 mesi nel 2027, 43 anni e 1 mese nel 2028. Donne: 41 anni e 11 mesi nel 2027, 42 anni e 1 mese nel 2028 | Nessuna |
| Anticipata contributiva | 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva | 64 anni e 1 mese con 20 anni e 1 mese nel 2027, 64 anni e 3 mesi con 20 anni e 3 mesi nel 2028 | 3 volte l’assegno sociale: 1.638,72 euro; 2,8 volte per le donne con un figlio (1.529,47 euro), 2,6 volte con due o più figli (1.420,22 euro) |
Dal 2029 i requisiti vanno ancora adeguati alla speranza di vita (articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010): per le pensioni che decorreranno da quell’anno non sono ancora fissati, e nell’accordo conviene lasciare un margine rispetto alla durata massima. Dal 1° gennaio 2030 il moltiplicatore di 3 volte sale a 3,2. Per il 2029 la nota 4 della circolare indica, per l’anticipata contributiva, “67 anni e 3 mesi”: è evidentemente un refuso, perché il valore di partenza è 64 anni e 3 mesi. Nella durata dell’esodo deve rientrare anche l’eventuale finestra: oggi nessuna per la vecchiaia, tre mesi per l’anticipata ordinaria e per quella contributiva.
Per le lavoratrici madri nel contributivo l’età della pensione di vecchiaia si riduce di 4 mesi per ogni figlio, fino a 12 mesi, in alternativa a un coefficiente di trasformazione più favorevole (articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995): l’esodo verso la vecchiaia può quindi essere più breve.
Per un contributivo puro l’anticipata ordinaria resta di fatto fuori portata: dal 1996 a novembre 2033, la fine di un esodo di 84 mesi che decorra il 1° dicembre 2026, si accumulano al massimo 37 anni e 11 mesi di contributi, salvo maggiorazioni come quella fino a 5 anni per gli invalidi oltre il 74 per cento (articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000), da verificare caso per caso. Negli accordi contano quindi la vecchiaia a 67 anni, l’anticipata a 64 anni e, in casi limite, la vecchiaia a 71 anni, l’unica senza soglia di importo.
Durante l’esodo il datore di lavoro versa la contribuzione correlata, che vale per raggiungere i requisiti minimi di contribuzione: chi esce con 17 anni di contributi può arrivare durante l’esodo ai 20 anni richiesti per la vecchiaia. Non entra però nella verifica dell’importo soglia, che si fa con la contribuzione maturata fino al giorno dell’uscita. Per l’anticipata a 64 anni la legge chiede 20 anni di contribuzione effettiva: se vanno completati con la contribuzione correlata, che la circolare n. 119 del 2013 qualifica come figurativa, conviene una verifica preventiva con l’INPS.
L’importo soglia si verifica il giorno dell’uscita
Per la vecchiaia a 67 anni e per l’anticipata a 64 anni il diritto nasce solo se la pensione raggiunge la soglia, legata all’assegno sociale e rivalutata ogni anno in base alla media quinquennale del PIL nominale. L’esodo però si decide anni prima della pensione, quando né l’importo della pensione né quello della soglia futura sono noti.
La circolare supera il problema così: la soglia si verifica alla data di accesso all’esodo, con l’assegno sociale in vigore a quella data, mentre età e contributi sono quelli richiesti alla data della pensione. Secondo le valutazioni statistico-attuariali dell’INPS, raggiungere la soglia all’uscita indica che la soglia sarà raggiunta anche al momento della pensione.
- Montante alla data di uscita Si considera la contribuzione maturata fino al giorno di accesso all’esodo, non la contribuzione correlata che arriverà dopo.
- Coefficiente dell’età all’uscita Il montante si moltiplica per il coefficiente di trasformazione dell’età del lavoratore a quella data, non dell’età di pensione. Il risultato è l’importo della prestazione di accompagnamento.
- Confronto con l’assegno sociale in vigore L’importo mensile deve essere almeno pari all’assegno sociale vigente alla data di uscita, se l’esodo accompagna alla vecchiaia, o almeno pari a 3 volte, 2,8 o 2,6 volte, se accompagna all’anticipata a 64 anni.
- Esito Se la soglia è raggiunta l’esodo verso quella pensione è possibile; se non lo è, quella strada non è percorribile.
Esempio. Marco, contributivo puro, ha un montante di 150.000 euro e punta alla pensione di vecchiaia con l’isopensione.
Se esce il giorno dei 61 anni: 150.000 × 4,661% = 6.991,50 euro l’anno, 537,81 euro al mese su 13 mensilità. È sotto l’assegno sociale di 546,24 euro: l’esodo verso la vecchiaia non è possibile.
Se esce il giorno dei 62 anni, anche a parità di montante: 150.000 × 4,795% = 7.192,50 euro l’anno, 553,27 euro al mese. La soglia è raggiunta.
L’isopensione sarà pari a quell’importo e resterà fissa per tutto l’esodo. Attenzione però alla durata: dai 62 anni ai 67 anni e 3 mesi passano 63 mesi, più dei 48 dell’isopensione ordinaria. L’esempio funziona solo con un’isopensione che decorre entro il 1° dicembre 2026; dopo, con 48 mesi, verso la vecchiaia si potrà uscire solo da 63 anni e 3 mesi, con i requisiti del 2028. La pensione, a 67 anni e 3 mesi o al requisito più alto in vigore dal 2029, si calcolerà sul montante accresciuto dalla contribuzione correlata e con il coefficiente di quell’età.
Quanto montante serve all’uscita
Rovesciando il calcolo si ottiene il montante minimo che, all’età di uscita, raggiunge la soglia con i valori 2026. La tabella indica solo la soglia di importo: resta da verificare che la pensione decorra entro la durata massima dell’esodo.
| Età all’uscita e coefficiente | Verso la vecchiaia (1 volta) | Anticipata, donne con due o più figli (2,6 volte) | Anticipata, donne con un figlio (2,8 volte) | Anticipata, altri casi (3 volte) |
|---|---|---|---|---|
| 57 anni (4,204%) | 168.914 euro | 439.175 euro | 472.958 euro | 506.741 euro |
| 58 anni (4,308%) | 164.836 euro | 428.573 euro | 461.540 euro | 494.507 euro |
| 59 anni (4,419%) | 160.696 euro | 417.808 euro | 449.947 euro | 482.086 euro |
| 60 anni (4,536%) | 156.551 euro | 407.031 euro | 438.341 euro | 469.651 euro |
| 61 anni (4,661%) | 152.352 euro | 396.115 euro | 426.586 euro | 457.056 euro |
| 62 anni (4,795%) | 148.095 euro | 385.046 euro | 414.664 euro | 444.283 euro |
| 63 anni (4,936%) | 143.864 euro | 374.047 euro | 402.819 euro | 431.592 euro |
| 64 anni (5,088%) | 139.567 euro | 362.872 euro | 390.785 euro | 418.699 euro |
| 65 anni (5,250%) | 135.260 euro | 351.675 euro | 378.727 euro | 405.779 euro |
| 66 anni (5,423%) | 130.945 euro | 340.456 euro | 366.645 euro | 392.834 euro |
Montante minimo arrotondato per eccesso all’euro, con i coefficienti di trasformazione 2025-2026 (decreto direttoriale del 20 novembre 2024) e l’assegno sociale 2026 di 546,24 euro al mese per 13 mensilità: vale per le uscite del 2026, perché dal 2027 cambiano l’assegno sociale e, con la revisione biennale, i coefficienti. Età in anni interi: per un’uscita a età non intera va verificato il coefficiente applicabile alla data effettiva. Non tutte le celle sono utilizzabili: con i requisiti del 2028, verso la vecchiaia servono in linea di massima almeno 60 anni e 3 mesi all’uscita con 84 mesi, 62 anni e 3 mesi con 60 mesi e 63 anni e 3 mesi con 48 mesi; verso l’anticipata, finestra compresa, 57 anni e 6 mesi, 59 anni e 6 mesi e 60 anni e 6 mesi. Nelle colonne dell’anticipata le righe dai 64 anni riguardano chi a quell’età non ha ancora l’età richiesta o i 20 anni di contribuzione effettiva.
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Anticipata a 64 anni: soglia alta e tetto a 5 volte il minimo
La pensione anticipata contributiva a 64 anni è l’uscita più vicina, ma ha una soglia alta: nel 2026 la prima rata deve valere almeno 1.638,72 euro al mese, 1.529,47 per le donne con un figlio e 1.420,22 per le donne con due o più figli. Con la verifica all’uscita, e quindi con il coefficiente di un’età più bassa, servono montanti importanti: uscendo a 62 anni, da 385.046 a 444.283 euro.
Esempio. Giulia ha due figli, 25 anni di contribuzione effettiva, un montante di 390.000 euro e può uscire con l’assegno straordinario del Fondo di solidarietà del suo settore, per arrivare all’anticipata a 64 anni.
A 61 anni: 390.000 × 4,661% = 18.177,90 euro l’anno, 1.398,30 euro al mese, sotto la soglia di 1.420,22 euro.
A 62 anni, anche a parità di montante: 390.000 × 4,795% = 18.700,50 euro l’anno, 1.438,50 euro al mese. La soglia è raggiunta e, con i requisiti del 2028, 64 anni e 3 mesi più tre mesi di finestra arrivano in due anni e mezzo, entro i 60 mesi del Fondo.
C’è poi un tetto. L’articolo 1, comma 125, lettera b), numero 3), della legge n. 213 del 2023 limita la pensione anticipata contributiva a 5 volte il trattamento minimo, 3.059,25 euro lordi al mese nel 2026, per le mensilità di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti della pensione di vecchiaia (circolare INPS n. 46 del 13 marzo 2024, paragrafo 3.3). La circolare n. 104 precisa che il tetto vale anche per le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con un importo dell’assegno che resta cristallizzato per l’intero periodo di esodo. Il limite riguarda montanti molto alti: uscendo a 62 anni si raggiunge con circa 830.000 euro.
Dal 1° gennaio 2030 il moltiplicatore di 3 volte sale a 3,2, pari a 1.747,97 euro con l’assegno sociale 2026. Il testo operativo della circolare guarda alla soglia richiesta alla data di uscita, ma la premessa richiama le disposizioni vigenti alla data della pensione: se l’esodo inizia prima del 2030 e la pensione decorre dopo, conviene verificare anche il 3,2 e chiederne conferma all’INPS.
Fondi di solidarietà: serve la delibera del Comitato
Per i Fondi di solidarietà bilaterali la circolare chiede un passaggio in più: considerata la loro natura e i loro compiti, i Comitati amministratori devono deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in coerenza con le indicazioni della circolare. Prima di firmare un accordo che coinvolge contributivi puri conviene verificare che il Comitato del proprio Fondo abbia deliberato.
Cosa fare adesso
- Individua i contributivi puri Tra i lavoratori candidati all’esodo, controlla sull’estratto conto chi ha il primo contributo dal 1996: per loro servono le verifiche della circolare.
- Calcola la prima decorrenza utile Vecchiaia a 67 anni o anticipata a 64 anni, con gli aumenti del 2027 e del 2028 e l’eventuale finestra: la pensione deve decorrere entro 48, 60 o 84 mesi dalla cessazione, senza interruzioni.
- Simula l’importo all’uscita Montante alla data di uscita per il coefficiente di quell’età, diviso 13: il risultato va confrontato con l’assegno sociale in vigore o con il suo multiplo per l’anticipata.
- Tieni d’occhio il 1° dicembre 2026 Per l’isopensione a 84 mesi la prestazione deve decorrere entro quella data: il rapporto deve quindi cessare entro il 30 novembre 2026. Dopo, salvo proroghe, il limite è di 48 mesi.
- Per i Fondi, verifica la delibera Controlla che il Comitato amministratore abbia deliberato le ipotesi di accesso in linea con la circolare.
- Prima di firmare, metti i conti per iscritto Il lavoratore dovrebbe avere per iscritto data di pensione, importo dell’assegno e verifica della soglia. Per l’isopensione l’INPS valida l’accordo solo per i lavoratori di cui ha verificato i requisiti (circolare n. 119 del 2013): meglio chiudere i rapporti dopo la validazione.
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Scopri il check-upDomande frequenti
Chi sono i lavoratori “contributivi puri”?
Sono gli assicurati senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, con il primo contributo dal 1° gennaio 1996. La loro pensione si calcola tutta con il sistema contributivo e, per la vecchiaia a 67 anni e l’anticipata a 64 anni, richiede anche un importo minimo legato all’assegno sociale.
Ho contributi dal 1990: la circolare mi riguarda?
In linea di massima no. Con contributi anteriori al 1996 la pensione è di norma mista e non ha soglie di importo: la circolare riguarda solo chi non ha anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’opzione per il sistema contributivo e il computo nella Gestione separata vanno verificati a parte.
Con l’isopensione posso arrivare all’anticipata a 64 anni?
Sì, se entro la durata massima dell’esodo, finestra di tre mesi compresa, maturi 64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva (64 anni e 1 mese e 20 anni e 1 mese nel 2027, 64 anni e 3 mesi e 20 anni e 3 mesi nel 2028) e se alla data di uscita l’assegno raggiunge 3 volte l’assegno sociale in vigore, 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 con due o più figli. Se i 20 anni di contribuzione effettiva vanno completati con la contribuzione correlata, conviene una verifica preventiva con l’INPS. L’assegno non può superare 5 volte il trattamento minimo.
La contribuzione correlata aiuta a superare la soglia?
Non nella verifica prevista dalla circolare. La contribuzione correlata vale per raggiungere i requisiti minimi di contribuzione, per esempio i 20 anni per la vecchiaia, e farà crescere la pensione, ma la soglia si verifica con la contribuzione maturata fino al giorno dell’uscita e con il coefficiente di quell’età.
All’uscita il mio assegno è sotto la soglia: cosa posso fare?
Si può valutare un’uscita più tardi, con più montante e un coefficiente più alto, oppure un esodo verso la vecchiaia, che ha una soglia più bassa, se l’età richiesta, 67 anni e 3 mesi dal 2028, si raggiunge entro la durata massima. La vecchiaia a 71 anni non ha soglia, ma deve rientrare anch’essa nel periodo di esodo.
Quanto può durare al massimo l’esodo?
60 mesi con l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà. 48 mesi con l’isopensione, 84 per le prestazioni con decorrenza entro il 1° dicembre 2026, cioè con cessazione del rapporto entro il 30 novembre. Il periodo si conta dalla cessazione del rapporto e deve comprendere anche l’eventuale finestra fino alla decorrenza della pensione.
L’importo dell’assegno cambia durante l’esodo?
No. Con l’isopensione l’assegno è pari alla pensione maturata al momento dell’uscita e non riceve la perequazione automatica (circolare INPS n. 119 del 2013). La circolare n. 104, a proposito del tetto per l’anticipata a 64 anni, ribadisce che l’importo rimane cristallizzato per l’intero periodo di esodo. Per l’assegno straordinario l’importo segue il regolamento del singolo Fondo.
Dal 2027 cambiano i requisiti?
Sì. Vecchiaia a 67 anni e 1 mese nel 2027 e a 67 anni e 3 mesi nel 2028; anticipata contributiva a 64 anni e 1 mese con 20 anni e 1 mese nel 2027, a 64 anni e 3 mesi con 20 anni e 3 mesi nel 2028. Dal 2029 sono previsti nuovi adeguamenti e dal 2030 il moltiplicatore della soglia per l’anticipata sale da 3 a 3,2.
Cosa cambia per i Fondi di solidarietà?
I Comitati amministratori devono deliberare le ipotesi di accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in coerenza con la circolare. Le regole sui requisiti e sulla verifica della soglia sono le stesse dell’isopensione, con una durata massima di 60 mesi.
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Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Il contenuto deriva dalla circolare INPS n. 104 del 29 settembre 2026, dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012, dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dall’articolo 24, commi 6, 7, 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, dalla legge n. 335 del 1995, dall’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, dall’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 213 del 2023, dall’articolo 1, comma 185, della legge n. 199 del 2025, dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, dal decreto direttoriale del 20 novembre 2024 sui coefficienti di trasformazione e dalle circolari INPS n. 119 del 2013, n. 46 del 2024, n. 153 del 2025 e n. 28 del 2026. Importi e requisiti sono quelli in vigore nel 2026, con i requisiti già fissati per il 2027 e il 2028. Gli esempi sono semplificati: ogni posizione va verificata sull’estratto conto e sulle condizioni dell’accordo di esodo.





