In breve
- Adesione automatica dal 1° luglio 2026: chi, alla prima esperienza di lavoro dipendente, viene assunto nel settore privato aderisce automaticamente alla previdenza complementare (articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, modificato dalla legge di Bilancio 2026).
- 60 giorni per scegliere: dalla data di assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica scegliendo un altro fondo oppure il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se il datore di lavoro vi è obbligato). Senza una scelta l’adesione resta, con investimento in un percorso life-cycle.
- Il modulo TFR3: adottato con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026, serve al lavoratore per le sue scelte e al datore di lavoro per attestare l’informativa, raccogliere le dichiarazioni e conservarle.
- Uniemens: dalla competenza luglio 2026, per le scelte esplicite fatte con il TFR3, in <TipoScelta> si indica il nuovo valore T3 (messaggio INPS n. 3021 del 29 settembre 2026). Chi ha già inviato i flussi può indicare in <DataScelta> una data anteriore alla mensilità corrente.
- Chi non è alla prima assunzione: l’automatismo scatta solo se ha ancora in essere un fondo alimentato dal TFR, e in quel caso non può lasciare il TFR in azienda. Gli altri tengono il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria, salvo scelta di aderire.
- Esclusi: lavoratori domestici e contratti a termine inferiori a 60 giorni; se il rapporto cessa prima dei 60 giorni l’adesione non produce effetti.
- TFR dei primi 60 giorni al Fondo di Tesoreria: se il lavoratore sceglie di tenere il TFR in azienda e il datore di lavoro è obbligato al Fondo, le quote arretrate si versano senza sanzioni, con la causale CF05, entro il mese successivo alla scelta (messaggio INPS n. 2325 del 2026).
Dal 1° luglio 2026 per il TFR dei neoassunti la regola si è rovesciata. Fino al 30 giugno il nuovo assunto aveva sei mesi per scegliere e, se non diceva nulla, il TFR andava al fondo pensione per silenzio-assenso. Ora chi è assunto nel settore privato alla prima esperienza di lavoro dipendente è iscritto a un fondo dal giorno dell’assunzione e ha 60 giorni per cambiare strada.
Il 29 settembre 2026 sono arrivati nuovi tasselli operativi: il messaggio INPS n. 3021 dà conto del decreto interministeriale che adotta il modulo TFR3 e introduce in Uniemens il valore T3 per le scelte fatte con il nuovo modulo. Ecco regole, scadenze e adempimenti per lavoratori e datori di lavoro.
Chi è interessato
La nuova disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, cioè alla prima esperienza di lavoro dipendente in qualsiasi settore, con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 (articolo 1, commi 204 e 205, della legge n. 199 del 2025). Le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 ne precisano i confini:
- sono esclusi i lavoratori domestici e i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, questi ultimi con una disciplina propria;
- il meccanismo non si applica ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni e non produce effetti se il rapporto cessa prima dei 60 giorni;
- per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026 restano le regole precedenti, con il modulo TFR2 e il conferimento tacito dopo sei mesi senza scelta;
- chi non è alla prima assunzione ha regole proprie, che vediamo più avanti.
Come funziona l’adesione automatica
Il lavoratore di prima assunzione aderisce, dal giorno dell’assunzione, alla forma pensionistica individuata con questo ordine:
- Il fondo dei contratti collettivi La forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche aziendali.
- Se le forme sono più d’una Quella indicata dall’accordo aziendale o, in mancanza, quella con il maggior numero di iscritti in azienda.
- Se non ci sono accordi collettivi La forma pensionistica residuale individuata con il decreto ministeriale n. 85 del 2020, cioè il fondo Cometa. Qui va l’intero TFR: mancando accordi collettivi, non sono dovuti contributi del lavoratore né del datore di lavoro.
Al fondo va il TFR maturando per intero: una misura diversa dal 100% è possibile solo se la prevede l’accordo o il contratto collettivo di riferimento. Insieme al TFR vanno i contributi del lavoratore e del datore di lavoro nella misura fissata dai contratti collettivi. Chi ha una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale, 7.101,12 euro nel 2026, può escludere il proprio contributo entro i 60 giorni, ma il TFR va comunque al fondo.
Senza una scelta diversa, TFR e contributi dell’adesione automatica sono investiti in un percorso life-cycle, con un rischio che si riduce con l’avvicinarsi della pensione (articolo 8, comma 9, e istruzioni COVIP del 23 giugno 2026). Dopo l’adesione il lavoratore può scegliere un altro comparto secondo le regole del fondo. Ne parliamo in Life cycle e adesione automatica: cosa cambia dal 1° luglio 2026.
I versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e comprendono quanto dovuto dalla data di assunzione. Se il contratto collettivo esclude i contributi durante il periodo di prova, il TFR è comunque dovuto al fondo dal giorno dell’assunzione, mentre i contributi partono dopo il superamento della prova.
Esempio. Sara è assunta il 15 ottobre 2026 a tempo indeterminato: è il suo primo impiego da dipendente.
I 60 giorni per scegliere scadono il 14 dicembre 2026.
Se non fa nulla, i versamenti al fondo partono da gennaio 2027 e comprendono il TFR dal 15 ottobre e i contributi dovuti secondo il contratto collettivo.
Se entro il 14 dicembre sceglie di tenere il TFR in azienda, la scelta vale dall’assunzione: il TFR resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile o va al Fondo di Tesoreria.
Le scelte del lavoratore entro 60 giorni
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e scegliere un’altra destinazione del TFR (articolo 8, comma 7-quater). La scelta si fa per iscritto con il modulo TFR3, che deve arrivare al datore di lavoro entro il termine: ha effetto dalla data di assunzione e il termine non si ferma per le sospensioni del lavoro, come malattia o aspettativa. Le opzioni della Sezione 1 del modulo sono queste.
| Opzione | Cosa succede |
|---|---|
| A. Conferire il TFR al fondo dell’adesione automatica | Il TFR va alla forma individuata con l’adesione automatica, per intero o nella diversa misura prevista dal contratto collettivo, con i contributi contrattuali. La quota non conferita resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria |
| B. Escludere il proprio contributo | Solo con una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale: il lavoratore non versa il suo contributo, ma il TFR va comunque al fondo. Se il contratto collettivo subordina il contributo del datore di lavoro a quello del lavoratore, si perde anche il contributo del datore |
| C. Scegliere un’altra forma pensionistica | Il TFR va alla forma indicata dal lavoratore, a cui è già iscritto o si iscrive, per intero o nella diversa misura prevista dal contratto collettivo. Il contributo del datore di lavoro spetta solo se e nella misura prevista dal contratto collettivo. La quota non conferita resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria |
| D. Non conferire il TFR | Il TFR resta regolato dall’articolo 2120 del codice civile o va al Fondo di Tesoreria. La scelta si può cambiare in qualsiasi momento, decidendo di versare il TFR a un fondo |
| Nessuna scelta | Resta l’adesione automatica |
Il TFR versato a un fondo non torna indietro
Il TFR lasciato in azienda si può destinare a un fondo in qualsiasi momento. Il contrario no: il TFR versato a un fondo non torna in azienda e chi, cambiando lavoro, ha ancora una posizione aperta alimentata dal TFR deve destinare a una forma pensionistica anche il TFR del nuovo rapporto. Il vincolo cade solo se la posizione è stata riscattata per intero. Per questo i 60 giorni contano: sono l’unico momento in cui il neoassunto può rinunciare con effetto dall’assunzione.
Chi non è alla prima assunzione
Per chi ha già lavorato come dipendente ed è assunto dal 1° luglio 2026 conta la posizione previdenziale pregressa (articolo 8, comma 9-bis). Il datore di lavoro deve acquisire la dichiarazione del lavoratore, e il modulo TFR3 serve anche a questo.
| Situazione | Cosa succede |
|---|---|
| Nessuna adesione in essere con il TFR | L’adesione automatica non scatta: il TFR resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria, salvo che il lavoratore scelga di aderire a un fondo. Secondo le Direttive COVIP è così anche per chi ha riscattato per intero la posizione del rapporto precedente o versa al fondo solo contributi |
| Adesione in essere con il TFR, anche parziale | Si applica l’adesione automatica: entro 60 giorni il lavoratore sceglie a quale forma destinare il TFR, quella dell’adesione automatica o un’altra, ma non può lasciarlo in azienda. Se non sceglie, TFR e contributi vanno alla forma dell’adesione automatica. Per chi è iscritto alla previdenza obbligatoria da prima del 29 aprile 1993, se gli accordi non prevedono la destinazione del TFR, la quota da conferire non può essere inferiore al 50% |
Il modulo TFR3
Il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, del 4 settembre 2026 aggiorna la modulistica del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, che aveva istituito i modelli TFR1 e TFR2, e adotta il nuovo modulo TFR3 (Allegato A) per i lavoratori assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. Il modulo contiene (articolo 2 del decreto):
- l’attestazione dell’informativa data dal datore di lavoro (articolo 8, comma 8);
- le opzioni del lavoratore di prima assunzione (articolo 8, comma 7-quater);
- le dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa di chi non è alla prima assunzione (articolo 8, comma 9-bis);
- le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica.
Prima della firma il datore di lavoro informa il lavoratore sugli accordi collettivi applicabili, sulla forma pensionistica dell’adesione automatica, sul funzionamento del meccanismo, sulle facoltà esercitabili entro 60 giorni e sulle opzioni per il TFR. Poi conserva la dichiarazione e ne consegna copia al lavoratore (articolo 2, comma 3). Per l’INPS il TFR3 è lo strumento con cui il datore di lavoro assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione previsti dall’articolo 8, commi 7-quater, 8 e 9-bis; il decreto precisa che restano fermi gli obblighi informativi dei commi 8 e 9-bis (articolo 2, comma 4): il modulo attesta l’informativa, non la sostituisce.
Il modulo sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del lavoro: dalla data che il Ministero renderà nota potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro, con modalità tecniche fissate da un decreto direttoriale. Il decreto dispone anche la propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il testo è sul sito del Ministero: decreto interministeriale del 4 settembre 2026.
Avete usato il modulo provvisorio?
In attesa del decreto il Ministero del lavoro aveva messo a disposizione un modulo provvisorio. Il decreto non prevede di ripetere le scelte: quelle fatte per iscritto e arrivate al datore di lavoro entro i 60 giorni restano efficaci. Per prudenza conviene verificare che le dichiarazioni raccolte contengano le informazioni del TFR3 e, se manca qualcosa, completarle con il nuovo modulo, confermando la scelta già fatta e la sua data: la nuova firma non riapre i 60 giorni.
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Uniemens: il valore T3
Con il messaggio n. 3021 l’INPS ha adeguato le procedure per acquisire e validare nel flusso Uniemens le informazioni del modulo TFR3. Il nuovo valore identifica le scelte esplicite fatte con il modulo.
| Elemento | Cosa indicare |
|---|---|
| <TipoScelta> di <GestioneTfr>, <DestinazioneTFR> | Dalla competenza luglio 2026, il nuovo valore T3: “Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR3 Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva 30 giugno 2026 (DI 4 settembre 2026 – Allegato A)” |
| <DataScelta> di <GestioneTfr>, <DestinazioneTFR> | I datori di lavoro che hanno già inviato i flussi dalla competenza luglio 2026 alla data del messaggio possono validarlo con una data antecedente alla mensilità corrente |
Restano ferme, per quanto non diversamente previsto, le istruzioni della circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 e dei messaggi n. 1511 del 6 maggio 2026 e n. 2325 del 10 luglio 2026.
TFR dei primi 60 giorni e Fondo di Tesoreria
Nei 60 giorni, finché il lavoratore non definisce la destinazione, le quote di TFR maturate hanno natura di competenze arretrate. Se il lavoratore sceglie il TFR secondo l’articolo 2120 del codice civile e il datore di lavoro è obbligato al Fondo di Tesoreria, il messaggio INPS n. 2325 del 10 luglio 2026 prevede che:
- le quote maturate dall’assunzione alla scelta si regolarizzano senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive entro il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha fatto la scelta, con il codice causale CF05;
- se sono denunciate più tardi, si usano il codice CF02 e, per le maggiorazioni, il codice CF11.
Fondo di Tesoreria: restano obbligati i datori di lavoro già tenuti al versamento con la regola dei 50 addetti. Con la legge di Bilancio 2026 l’obbligo si estende a chi nell’anno solare precedente ha in media almeno 60 dipendenti nel 2026 e nel 2027, 50 dal 2028 e 40 dal 2032; una volta sorto, l’obbligo non viene meno se l’organico si riduce. Per le aziende di nuova costituzione conta la media di 50 dipendenti nell’anno di inizio dell’attività (circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026).
TFR al fondo o in azienda: le differenze
Per decidere nei 60 giorni conviene avere chiare le differenze di legge tra le due strade.
| TFR al fondo pensione | TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria | |
|---|---|---|
| Rendimento | Dipende dai mercati e dal comparto. Con l’adesione automatica, senza una scelta, il TFR va in un percorso life-cycle | Rivalutazione dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione (articolo 2120 del codice civile) |
| Contributo del datore di lavoro | Spetta nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo | Non c’è |
| Anticipazioni | Fino al 75% in qualsiasi momento per spese sanitarie straordinarie; dopo 8 anni di iscrizione fino al 75% per la prima casa e fino al 30% per altre esigenze | Dopo 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino al 70% e una sola volta nel corso del rapporto, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli o spese durante i congedi, entro limiti numerici annui, salvo condizioni più favorevoli dei contratti |
| Tassazione della prestazione | 15%, ridotta di 0,30 punti per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al 9%, sulla parte non già tassata | Tassazione separata: il datore di lavoro applica l’aliquota calcolata sul reddito di riferimento, poi l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta con l’aliquota media dei cinque anni precedenti. La rivalutazione annua sconta l’imposta sostitutiva del 17% |
| Cambiare idea | Il TFR non torna in azienda | Si può aderire a un fondo in qualsiasi momento |
Percorso life-cycle: articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252 del 2005. Anticipazioni e tassazione del fondo: articolo 11 dello stesso decreto. TFR in azienda: articolo 2120 del codice civile, articolo 7 della legge n. 53 del 2000, articoli 17 e 19 del TUIR e articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000.
Cosa fare adesso
- Classifica le assunzioni dal 1° luglio 2026 Prima assunzione, non prima assunzione con o senza un fondo alimentato dal TFR, casi esclusi come domestici e contratti a termine inferiori a 60 giorni.
- Individua il fondo dell’adesione automatica Contratto collettivo e accordi aziendali, poi il fondo con più iscritti in azienda; Cometa solo se non ci sono accordi collettivi.
- Consegna informativa e TFR3 all’assunzione Fai firmare il modulo, conservalo e consegnane copia al lavoratore.
- Segna la scadenza dei 60 giorni Per ogni assunto che resta nel fondo o lo sceglie, i versamenti partono dal mese successivo e comprendono gli arretrati dalla data di assunzione.
- Comunica l’adesione al fondo Scaduti i 60 giorni senza rinuncia, trasmetti alla forma pensionistica i dati del lavoratore secondo le istruzioni del fondo: è il fondo a informarlo dell’adesione e del percorso di investimento.
- Aggiorna Uniemens Per le scelte esplicite fatte con il TFR3, T3 in <TipoScelta> e data effettiva della scelta in <DataScelta>; per gli arretrati al Fondo di Tesoreria la causale CF05 entro il mese successivo alla scelta.
- Ricontrolla le assunzioni gestite con il modulo provvisorio Confronta le dichiarazioni con il TFR3 e, se serve, completale senza riaprire le scelte.
Assunzioni dal 1° luglio: è tutto in regola?
Per aziende e uffici HR verifichiamo informative, moduli TFR3 e scelte dei lavoratori, e rispondiamo ai dubbi dei dipendenti su fondo pensione e TFR.
Scopri il servizioDomande frequenti
È il mio primo lavoro da dipendente e sono stato assunto dopo il 30 giugno 2026: cosa succede al TFR?
Dal giorno dell’assunzione sei iscritto alla forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicati dal tuo datore di lavoro o, se non ce ne sono, al fondo Cometa. L’adesione non scatta se il contratto a termine dura meno di 60 giorni. Hai 60 giorni per rinunciare, scegliere un altro fondo o tenere il TFR in azienda, con il modulo TFR3. Se non fai nulla l’adesione resta e i versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con gli arretrati.
Ho già lavorato come dipendente: l’adesione automatica vale anche per me?
Solo se hai ancora in essere un fondo alimentato dal TFR, anche in parte. In quel caso entro 60 giorni scegli a quale forma destinare il TFR, ma non puoi lasciarlo in azienda. Se non hai mai aderito con il TFR, se versi al fondo solo contributi o se hai riscattato per intero la posizione, l’adesione automatica non scatta e il TFR resta in azienda o va al Fondo di Tesoreria, salvo che tu decida di aderire.
Entro quando posso rinunciare e come si fa?
Entro 60 giorni dalla data di assunzione, per iscritto, con il modulo TFR3: entro quel termine il modulo deve arrivare al datore di lavoro. La rinuncia ha effetto dalla data di assunzione e il termine non si sospende per malattia, aspettativa o altre sospensioni del lavoro.
Posso destinare al fondo solo una parte del TFR?
Solo se lo prevede l’accordo o il contratto collettivo di riferimento: altrimenti il TFR va al fondo per intero. Per chi era iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e ha già un fondo con il TFR, se gli accordi non dicono nulla la quota minima è del 50%.
Guadagno poco: devo versare anche il mio contributo?
Se la retribuzione annua lorda che ti corrisponde il datore di lavoro è inferiore all’assegno sociale, 7.101,12 euro nel 2026, entro 60 giorni dall’assunzione puoi escludere il tuo contributo con il modulo TFR3. Il TFR va comunque al fondo, salvo rinuncia. Verifica però il contratto collettivo: se lega il contributo del datore di lavoro al tuo, rinunciando al tuo perdi anche quello.
Ho un contratto a termine di un mese: vengo iscritto al fondo?
No. Secondo le Direttive COVIP l’adesione automatica non si applica ai contratti a tempo determinato inferiori a 60 giorni e non produce effetti se il rapporto cessa prima dei 60 giorni.
Se rinuncio, posso aderire più avanti?
Sì. La scelta di tenere il TFR in azienda si può cambiare in qualsiasi momento, decidendo di versarlo a un fondo. Non vale il contrario: il TFR destinato a un fondo non torna in azienda.
L’azienda ha molti dipendenti: dove va il TFR se rinuncio?
Se il datore di lavoro è obbligato al Fondo di Tesoreria INPS, il TFR non destinato al fondo pensione va lì; le regole sulla rivalutazione e sul pagamento a fine rapporto restano quelle dell’articolo 2120 del codice civile. L’obbligo riguarda i datori di lavoro già tenuti con la regola dei 50 addetti e, dopo la legge di Bilancio 2026, quelli che nell’anno precedente hanno in media almeno 60 dipendenti nel 2026 e nel 2027, 50 dal 2028 e 40 dal 2032.
Cosa deve indicare il datore di lavoro in Uniemens?
Dalla competenza luglio 2026, per le scelte esplicite fatte con il TFR3, il valore T3 nell’elemento <TipoScelta> di <GestioneTfr>, <DestinazioneTFR>, con la data della scelta in <DataScelta>.
Abbiamo già inviato i flussi da luglio: dobbiamo rifarli?
Il messaggio n. 3021 non chiede di rinviare i flussi già trasmessi: consente ai datori di lavoro che li hanno già inviati dalla competenza luglio 2026 di validare l’elemento <DataScelta> con una data antecedente alla mensilità corrente, così da registrare la data effettiva della scelta.
Nei 60 giorni dove va il TFR?
Finché la scelta non è definita, le quote maturate sono competenze arretrate. Con l’adesione al fondo si versano dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, arretrati compresi. Se il lavoratore sceglie di tenere il TFR in azienda e il datore di lavoro è obbligato al Fondo di Tesoreria, le quote si versano senza sanzioni con la causale CF05 entro il mese successivo alla scelta.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Il contenuto deriva dall’articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8, 9 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall’articolo 1, commi 204 e 205, della legge n. 199 del 2025, dall’articolo 11 dello stesso decreto, dall’articolo 2120 del codice civile, dall’articolo 7 della legge n. 53 del 2000, dagli articoli 17 e 19 del TUIR, dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2000, dall’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006, come modificati dalla legge n. 199 del 2025, dall’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995, dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, dal decreto ministeriale n. 85 del 31 marzo 2020, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2026 e dal relativo Allegato A (modulo TFR3), dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026, dalle istruzioni COVIP del 23 giugno 2026 sui percorsi life-cycle e dalle circolari INPS n. 153 del 2025 e n. 12 del 2026 e dai messaggi INPS n. 1511, n. 2325 e n. 3021 del 2026. Gli importi sono quelli in vigore nel 2026. Ogni situazione va verificata sul contratto collettivo e sugli accordi applicati e sulla posizione del singolo lavoratore.





