La Gestione separata è un fondo previdenziale istituito presso l’INPS nel 1995 con la L. 335/95 e successivo DM 282/96, per assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino a quel momento escluse.
Sono iscritti alla Gestione separata INPS:
- gli amministratori di società;
- i liberi professionisti senza cassa di riferimento;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i sindaci o componenti di collegi e commissioni;
- gli incaricati di vendita a domicilio;
- gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego (art. 1 legge 230/97);
- gli studenti e i dottorandi titolari di borse di studio e assegni di ricerca o altri compensi erogati dalle Università e/o da scuole di specializzazione (come i medici in formazione specialistica);
- i volontari del servizio civile nazionale.
Attenzione
Pur decorrendo dal 1° gennaio 1996, l’obbligo di versare la contribuzione alla Gestione separata INPS scaturisce dal 1° aprile 1996. Questo significa che, nell’anno 1996, il numero massimo di mesi accreditabili ai fini previdenziali è pari a 9.
Il riscatto dei contributi ante 1996
Tra le varie possibilità di riscatto che il nostro ordinamento prevede in materia di riscatto, grazie all’art. 51, comma 2 della Legge n. 488/1999, i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps possono riscattare ai fini della misura e del diritto alla pensione gli anni di lavoro parasubordinato prestato prima di gennaio 1996.
La richiesta di riscatto deve essere corredata da atti aventi data certa per lavori prestati come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Non può essere esercitato il riscatto per un periodo di attività lavorativa prestata in qualità di libero professionista (es. con partita iva). La facoltà è concessa a condizione che per detti periodi non risulti alcuna forma di copertura contributiva, presso altre forme di assicurazione obbligatoria e può esercitata, dal diretto interessato ovvero ai suoi superstiti.
Attenzione alle prestazioni occasionali
La mancanza di abitualità nello svolgimento della professione non esonera completamente il soggetto dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L’articolo 44, comma 2, del decreto-legge 269/2003, come convertito dalla legge 326/2003, ha infatti esteso l’obbligo assicurativo anche ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000 euro lordi annui.
Le prestazioni previdenziali
La Gestione separata eroga tutte le prestazioni generalmente riconosciute dai fondi previdenziali obbligatori. È quindi possibile richiedere pensioni dirette, quali:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità;
- pensione di reversibilità;
- pensione indiretta.
Con la Gestione separata è inoltre possibile richiedere anche la pensione supplementare di vecchiaia e il supplemento di pensione.
Attenzione
La pensione supplementare è una prestazione economica erogata al pensionato, a domanda, al fine di far valere la contribuzione accreditata in una gestione diversa da quella in cui è divenuto titolare di pensione, se tale contribuzione non è sufficiente a perfezionare un diritto autonomo a pensione.
Pensione di vecchiaia 1
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 67 anni | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: € 546,24 lordi mensili. |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
Pensione di vecchiaia 2
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 71 anni | 5 anni | Non previsto |
2027 | 71 anni + 1 mese | 5 anni | Non previsto |
2028 | 71 anni + 3 mesi | 5 anni | Non previsto |
Pensione anticipata 1
Anno |
| Uomini | Donne |
2026 | Contributi | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2027 | Contributi | 42 anni + 11 mesi | 41 anni + 11 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2028 | Contributi | 43 anni + 1 mese | 42 anni + 1 mese |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi |
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Pensione anticipata 2
Anno | Età | Contributi | Finestra | Importo soglia |
2026 | 64 anni | 20 anni | 3 mesi | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) |
2027 | 64 anni + 1 mese | 20 anni + 1 mese | 3 mesi | |
2028 | 64 anni + 3 mesi | 20 anni + 3 mesi | 3 mesi |
Cos’è l’importo soglia?
L’importo soglia è l’importo minimo che una pensione, calcolata con sistema integralmente contributivo, deve raggiungere per poter essere liquidata dall’Inps. In caso in cui l’importo della pensione non raggiunga la soglia prevista nell’anno di decorrenza, pur essendo in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, la pensione non può essere liquidata.
Cos’è la finestra mobile?
La finestra mobile è il periodo che intercorre tra la data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero i 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne) e l’effettiva decorrenza della pensione. In questi 3 mesi non si percepisce la pensione. L’obiettivo delle finestre è quello di contenere la spesa pubblica in quanto pur acquisendo il diritto alla pensione al raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi se uomini o 41 anni e 10 mesi se donne, il pagamento della pensione decorre trascorsi 3 mesi.
Pensione anticipata: Stop al cumulo con la previdenza complementare
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della pensione contributiva, eliminando una novità introdotta nel 2025 ma mai divenuta operativa per la mancata emanazione del decreto attuativo.
Viene infatti abrogata la possibilità, su richiesta dell’interessato, di computare una o più rendite di previdenza complementare (fondi pensione) al fine di raggiungere l’importo soglia necessario per l’accesso alla pensione anticipata contributiva o alla pensione di vecchiaia contributiva.
Come conseguenza diretta della soppressione del cumulo tra previdenza pubblica e previdenza complementare, viene abrogato anche l’innalzamento del requisito contributivo previsto per chi si fosse avvalso di tale facoltà. Non trovano quindi applicazione:
- l’aumento da 20 a 25 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2025;
- né il successivo innalzamento da 25 a 30 anni a decorrere dal 2030.
Quando si hanno contributi anche in altre gestioni previdenziali?
Sempre più spesso, la generalità dei lavoratori presenta una carriera lavorativa frammentata, caratterizzata da periodi contributivi accreditati in più gestioni previdenziali. È il risultato naturale di un mercato del lavoro sempre più flessibile, in cui si alternano nel tempo lavoro dipendente, attività autonoma, collaborazioni e periodi di iscrizione alla Gestione separata.
In questi casi, il tema centrale diventa come valorizzare tutta la contribuzione versata, evitando dispersioni e garantendo l’accesso alle prestazioni pensionistiche. L’ordinamento previdenziale mette oggi a disposizione specifici strumenti che consentono di mettere a sistema i contributi presenti in più gestioni, senza doverli perdere o duplicare.
Tra questi assumono un ruolo fondamentale gli istituti del cumulo contributivo e della totalizzazione, che permettono, a determinate condizioni, di sommare i periodi assicurativi maturati presso diverse forme di previdenza obbligatoria al fine di conseguire un’unica pensione. Nei paragrafi che seguono analizzeremo come funzionano il cumulo e la totalizzazione, quando possono essere utilizzati e quali effetti producono sul diritto e sull’importo della pensione, con particolare attenzione ai contributi versati nella Gestione separata INPS.
Cumulo
Dal 2012 è possibile cumulare gratuitamente i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.
Tramite il cumulo contributivo, disciplinato dalla L. 228/2012 e dalla L. 232/2016, è possibile ottenere le seguenti prestazioni pensionistiche:
Pensione anticipata
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
- 3 mesi di finestra
Pensione di vecchiaia
- 67 anni di età, sia per uomini che per donne
- 20 anni di contributi
Se ultima gestione risulta la gestione separata INPS
Nei casi in cui l’ultima contribuzione sia stata versata nella gestione separata, l’Inps richiede anche la maturazione di un importo minimo del trattamento, pari ad almeno il valore dell’assegno sociale ovvero per l’anno 2026 € 546,24 lordi mensili. In caso in cui l’importo della pensione risulti inferiore, non sarà possibile chiedere la pensione.
Attenzione
La pensione di vecchiaia può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi di liquidazione (Circolare INPS n. 140/2017).
In particolare, qualora vengano cumulati periodi assicurativi presenti anche presso una cassa professionale, e quest’ultima preveda un requisito anagrafico più elevato (ad esempio 68 anni di età con almeno 30 anni di contributi), l’INPS liquiderà la propria quota al compimento dei 67 anni, mentre la cassa professionale erogherà la propria quota successivamente, al raggiungimento dei 68 anni di età, sempreché risulti perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto.
Totalizzazione
Al pari del cumulo gratuito dei contributi, la totalizzazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 42/2006, consente ai lavoratori di unificare tutti i periodi di lavoro in modo gratuito e di ottenere l’erogazione di un’unica pensione formata da più quote, ciascuna liquidata dalla gestione presso la quale sono stati versati i contributi.
Per fruire della totalizzazione, il lavoratore:
- non deve essere già titolare di pensione in una delle gestioni interessate dal sistema della totalizzazione;
- non deve aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della L. 29/1979 e della L. 45/1990.
Prestazioni conseguibili con la totalizzazione (D.Lgs. 42/2006)
Pensione di anzianità
- 41 anni di contributi, per uomini e donne
- 21 mesi di finestra dalla data di perfezionamento dei 41 anni di contributi
Attenzione
Ai fini del perfezionamento del requisito dell’anzianità contributiva devono essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.
Pensione di vecchiaia
- 66 anni di età, per uomini e donne
- 20 anni di contributi
- 18 mesi di finestra dalla data in cui viene raggiunto l’ultimo requisito tra età anagrafica e anzianità contributiva
Computo gestione separa DM 282/96
I lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS possono riunire gratuitamente nella Gestione separata tutti i contributi versati nel corso della propria carriera lavorativa, al fine di conseguire un’unica prestazione pensionistica.
Si tratta della possibilità di computo, riconosciuta dall’articolo 3 del D.M. 282/1996, che può essere esercitata da tutti coloro che possono far valere periodi contributivi presso:
- l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le forme esclusive e sostitutive dell’AGO;
- le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi
(con esclusione delle casse professionali).
Prestazioni conseguibili con il computo nella Gestione separata
Pensione anticipata 1
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne
- 3 mesi di finestra
Pensione anticipata 2
- 64 anni di età, per uomini e donne
- 20 anni di contributi
- Importo della pensione pari ad almeno 3 volte l’assegno sociale
(ridotto fino a 2,6 volte per le donne con 2 o più figli) - 3 mesi di finestra
Pensione di vecchiaia 1
- 67 anni di età, per uomini e donne
- 20 anni di contributi
- Importo della pensione pari ad almeno l’assegno sociale
Pensione di vecchiaia 2
- 71 anni di età, per uomini e donne
- 15 anni di contributi
Contributi solo in Gestione separata e contribuzione estera
Come è noto, la legislazione italiana, ai sensi della L. 335/1995 ha introdotto delle regole differenziate tra coloro che possiedono contribuzione anteriormente al 1° gennaio 1996 (c.d. sistema misto) e per coloro i quali non hanno alcun contributo al 31 dicembre 1995 (c.d. sistema contributivo). Con la Circolare Inps n. 22/2025, l’istituto precisa che i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata Inps e le regole applicabili ai fini dei requisiti di età e contributi, sono quelle previste per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Trovando applicazione i requisiti previsti per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi non deve essere accertata la sussistenza del requisito dell’importo soglia pari al valore dell’assegno sociale e non è possibile accedere alle seguenti tipologie di pensione (che riguardano esclusivamente coloro che non hanno contributi al 31 dicembre 1995):
- Pensione di vecchiaia con 71 anni di età e almeno 5 anni di contribuzione.
- Pensione anticipata con 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione.
Le aliquote contributive della Gestione Separata
Le aliquote contributive della Gestione Separata sono state progressivamente riviste dal legislatore negli ultimi anni, con interventi mirati a differenziare il carico contributivo in base alla tipologia di attività svolta.
Anno | Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale o titolari di pensione di reversibilità | Titolari di pensione diretta | Liberi professionisti senza cassa e titolari di P.IVA | Soggetti non iscritti ad altra forma previdenziale |
2025 | 24,00% | 24,00% | 26,23% | 35,03% |
Minimali e massimali contributivi
Anche nella Gestione Separata sono previsti minimali e massimali contributivi, ma con un meccanismo diverso rispetto a quello applicato nelle altre gestioni previdenziali.
La L. 335/1995 stabilisce infatti che il lavoratore iscritto alla Gestione Separata ha diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi all’anno solare solo se l’importo versato non è inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto per artigiani e commercianti. In caso di contribuzione inferiore al minimale, i mesi di assicurazione accreditabili vengono ridotti proporzionalmente alla somma versata e attribuiti temporalmente a partire dall’inizio dell’anno solare, fino a concorrenza del periodo riconoscibile.
Per il 2026 risultano previsti:
- massimale contributivo pari a 122.295,00 euro;
- minimale di reddito pari a 18.815,00 euro.





