In breve
- Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026 l’INPS spiega come coprire con i contributi il congedo fino a 24 mesi previsto dalla legge n. 106 del 2025 per i dipendenti con malattie oncologiche, invalidanti o croniche.
- Il congedo conserva il posto ma non dà stipendio né contributi. Per non perdere quei mesi ai fini della pensione si può scegliere tra riscatto e prosecuzione volontaria.
- Il riscatto è calcolato sempre con il sistema contributivo: l’onere si ottiene applicando l’aliquota contributiva della gestione in vigore alla domanda alla retribuzione soggetta a contributi dei dodici mesi precedenti la domanda, rapportata ai mesi da riscattare.
- È un plafond a sé: non consuma i due anni di congedo per gravi motivi familiari né i tre anni di riscatto dei periodi di interruzione del lavoro.
- Possono chiederlo anche chi ha cessato il lavoro, chi è già in pensione e i superstiti, per periodi di congedo dal 9 agosto 2025.
- L’onere è deducibile dal reddito complessivo di chi lo paga, e il periodo riscattato vale sia per il diritto alla pensione sia per l’importo.
Una malattia grave può tenere lontani dal lavoro ben oltre il periodo di comporto. Per questo la legge n. 106 del 2025 ha introdotto un congedo specifico, fino a ventiquattro mesi, che permette di conservare il posto. Ma il congedo non è retribuito e, per espressa previsione di legge, non conta ai fini previdenziali: due anni di congedo possono diventare due anni di buco nell’estratto conto.
La stessa legge consente di “riscattare” quei mesi. Con la circolare n. 108 del 22 ottobre 2026, adottata su parere conforme del Ministero del Lavoro, l’INPS spiega come: chi può chiederlo, quanto costa, come si presenta la domanda. E fa una scelta favorevole ai lavoratori: oltre al riscatto, si può optare per la prosecuzione volontaria.
Il congedo della legge n. 106 del 2025
L’articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, in vigore dal 9 agosto 2025, riconosce ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un congedo con queste caratteristiche:
- durata fino a ventiquattro mesi, continuativi o frazionati;
- decorrenza dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, retribuiti o no, spettanti a qualsiasi titolo;
- conservazione del posto di lavoro, ma senza retribuzione e con divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- compatibilità con altri benefici economici o giuridici;
- nessun effetto sull’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; per questi ultimi è possibile il riscatto. Restano salve le disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Riscatto o prosecuzione volontaria: si può scegliere
La legge parla di “riscatto”, ma rinvia alle regole della prosecuzione volontaria. L’INPS ha sciolto il dubbio con un’interpretazione estensiva: tenuto conto della finalità di tutela della norma e dell’affidamento creato dalla parola “riscatto”, l’interessato può optare tra riscatto e prosecuzione volontaria.
Riscatto
- Si chiede anche dopo la fine del congedo, del rapporto di lavoro o il pensionamento.
- Onere calcolato una volta, con il sistema contributivo, sulla retribuzione degli ultimi dodici mesi prima della domanda.
- Pagamento secondo le regole generali dei riscatti della gestione.
- Onere deducibile dal reddito complessivo.
Prosecuzione volontaria
- Segue le regole generali della prosecuzione volontaria (decreto legislativo n. 184 del 1997 e DPR n. 1432 del 1971): di norma servono l’autorizzazione INPS e un requisito contributivo minimo. La circolare n. 108 non dà istruzioni specifiche.
- Importo calcolato secondo le regole della contribuzione volontaria della gestione.
- Versamenti alle scadenze della contribuzione volontaria. L’autorizzazione copre i periodi dal sabato successivo alla domanda e, a ritroso, al massimo i sei mesi precedenti; non è ammessa per chi è già pensionato.
- Anche i contributi volontari sono deducibili (articolo 10 del TUIR).
In pratica chi si muove tardi o è già in pensione può usare solo il riscatto. Negli altri casi, quale convenga dipende dal momento in cui si decide, dalla retribuzione di riferimento e dalla liquidità disponibile. Va valutato sulla singola posizione.
Quali periodi si possono riscattare
- Solo i periodi di congedo della legge n. 106 Il periodo deve collocarsi dentro un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, sospeso per la fruizione di questo congedo. Non sono riscattabili periodi anteriori al 9 agosto 2025.
- Al massimo ventiquattro mesi nella vita lavorativa Continuativi o frazionati, nel limite complessivo dell’intera vita lavorativa.
- Senza altra copertura Il periodo non deve essere già coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, né nella gestione della domanda né in nessun’altra forma obbligatoria: casse dei professionisti, regime dell’Unione europea, previdenze di altri Stati membri o convenzionati.
Un plafond che non tocca gli altri
I mesi riscattati per questo congedo non rientrano nel limite di due anni di congedo per gravi e documentati motivi familiari (articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000), né nel limite di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (articolo 5 del decreto legislativo n. 564 del 1996). Chi ha già usato quegli strumenti mantiene intatti i ventiquattro mesi di questo riscatto.
Quanto costa
Poiché il congedo è stato introdotto nel 2025, i periodi riscattati si valutano sempre con le regole del sistema contributivo, anche per chi ha anzianità contributiva anteriore al 1996. L’onere si calcola con il metodo a percentuale dell’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184 del 1997:
La retribuzione presa a base viene attribuita ai periodi riscattati in proporzione, e il montante contributivo si rivaluta dalla data della domanda.
| Retribuzione annua di riferimento | 6 mesi | 12 mesi | 24 mesi |
|---|---|---|---|
| 24.000 | 3.960 | 7.920 | 15.840 |
| 30.000 | 4.950 | 9.900 | 19.800 |
| 40.000 | 6.600 | 13.200 | 26.400 |
Importi in euro. Simulazione aPensione con l’aliquota del 33%, quella ordinaria del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Nella gestione pubblica e nelle altre gestioni l’aliquota può essere diversa. L’onere effettivo lo calcola l’INPS sulla retribuzione reale. Se nei dodici mesi prima della domanda la retribuzione è ridotta o assente, per esempio perché coincidono con il congedo, la base si determina con le regole generali dei riscatti contributivi e va verificata caso per caso.
Deducibile, ma conviene guardare il reddito
L’onere è deducibile dal reddito complessivo di chi lo sostiene. Il risparmio fiscale dipende quindi dall’IRPEF dovuta nell’anno del pagamento: in un anno di congedo senza stipendio può essere basso, mentre pagare in anni con reddito pieno rende la deduzione più utile. La parte di deduzione che supera il reddito si perde e non si riporta agli anni successivi, e i tempi di pagamento seguono le regole della gestione.
Come si presenta la domanda
- Chi può farla Il lavoratore che ha fruito del congedo da dipendente, anche se il rapporto è cessato o se è già pensionato, oppure il suo superstite. Restano fermi eventuali termini di decadenza previsti dalla gestione interessata.
- Dove Nella gestione in cui sono accreditati i contributi del periodo di lavoro in cui si colloca il congedo. Se quei contributi sono stati ricongiunti o trasferiti, nella gestione in cui sono confluiti.
- Come Solo in via telematica: dal sito INPS con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, nel percorso “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, oppure tramite il Contact Center INPS (803 164 da rete fissa, 06 164164 da cellulare) o gli intermediari abilitati. Per i residenti all’estero senza documento italiano è previsto anche il PIN dispositivo INPS.
- Con quali documenti La documentazione del rapporto di lavoro che provi la concessione e la fruizione del congedo ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 106: ad esempio il provvedimento di concessione. In mancanza, una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata “ora per allora”, supportata dalla documentazione sanitaria e da elementi che provino l’assenza dal servizio.
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Cosa conviene fare
- Conservare il provvedimento di concessione del congedo e la documentazione sanitaria: sono la prova da allegare alla domanda, anche a distanza di anni.
- Controllare l’estratto conto dopo il congedo: il periodo deve risultare scoperto, altrimenti non è riscattabile.
- Valutare il momento della domanda: l’onere si calcola sulla retribuzione dei dodici mesi precedenti la domanda e sull’aliquota in vigore a quella data. Se in quei dodici mesi ci sono mesi di congedo non retribuito, la base di calcolo cambia.
- Confrontare riscatto e prosecuzione volontaria e misurare l’effetto sulla pensione: i mesi riscattati possono anticipare l’uscita o aumentare l’assegno.
Vuoi sapere se e quanto conviene riscattare il congedo?
Calcoliamo l’onere, il beneficio fiscale e l’effetto dei mesi riscattati sulla data e sull’importo della pensione, e confrontiamo riscatto e prosecuzione volontaria.
Richiedi un reportDomande frequenti
Sono già in pensione: posso riscattare il congedo?
Sì. La circolare riconosce la facoltà anche agli assicurati cessati dal servizio e ai titolari di pensione, fermi restando eventuali termini di decadenza previsti dalla gestione interessata.
Ero assente per malattia prima del 9 agosto 2025: posso riscattare quel periodo?
No per i periodi anteriori al 9 agosto 2025, quando il congedo della legge n. 106 non esisteva. Per un’assenza in corso a quella data è riscattabile solo il periodo successivo, se concesso, fruito e documentato come congedo ai sensi dell’articolo 1, comma 1. Le assenze precedenti (malattia, aspettative, congedo per gravi motivi familiari) non rientrano in questo riscatto: per coprirle vanno valutati gli altri istituti previsti dalla legge.
Ho anni di contributi prima del 1996: il riscatto è calcolato con il retributivo?
No. I periodi di questo congedo si valutano sempre con il sistema contributivo, e l’onere si calcola con il metodo a percentuale.
Se ho già usato i due anni di congedo per motivi familiari, posso comunque riscattare?
Sì. I periodi di questo congedo non rientrano nel limite dei due anni per gravi motivi familiari né nel limite dei tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto.
Il datore di lavoro non mi ha rilasciato un provvedimento: come provo il congedo?
Con una dichiarazione del datore di lavoro rilasciata “ora per allora”, accompagnata dalla documentazione sanitaria che ha dato luogo al congedo e da elementi che permettano di verificare l’assenza dal servizio nel periodo.
Il periodo riscattato vale per la pensione anticipata?
La circolare stabilisce che l’anzianità acquisita con questo riscatto è utile sia per il diritto alla pensione sia per la misura. Conta quindi, in via generale, anche per raggiungere i requisiti contributivi. Per le pensioni con requisiti particolari sulla contribuzione utile conviene verificare la singola posizione.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Riferimenti: circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026; articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106; articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184; articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53; articolo 5 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564; circolare INPS n. 150 del 2003 sulla prosecuzione volontaria; articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR; legge 8 agosto 1995, n. 335. La simulazione è indicativa: l’onere effettivo dipende dalla gestione, dall’aliquota e dalla retribuzione di riferimento ed è determinato dall’INPS. Termini e modalità di pagamento seguono le regole generali dei riscatti di ciascuna gestione.

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