29 Settembre 2026

INL: niente rateizzazione per l’ammenda ex art. 21 D.Lgs. 758/1994

Con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che la somma dovuta a seguito di ottemperanza alla prescrizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può essere rateizzata né dilazionata. Il contravventore deve versare integralmente l'importo pari a un quarto del massimo dell'ammenda entro trenta giorni, pena la mancata estinzione della contravvenzione.

In breve

  • La somma ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994 (un quarto del massimo dell’ammenda) non è rateizzabile.
  • L’organo di vigilanza non è legittimato a concedere dilazioni: non si applica l’art. 26 della L. 689/1981.
  • Il pagamento deve avvenire integralmente entro 30 giorni dalla ammissione al pagamento in sede amministrativa.
  • Il pagamento tardivo non estingue il reato e la somma versata fuori termine non compensa la successiva pena dell’ammenda.
  • Solo l’ammenda irrogata dal giudice in sede penale può essere rateizzata, ai sensi dell’art. 133-ter c.p.

Il quesito all’origine della nota INL

Negli ultimi mesi sono pervenuti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) numerosi quesiti operativi da parte delle Direzioni interregionali, degli Ispettorati territoriali e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Il dubbio riguardava un punto specifico della procedura di prescrizione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: è possibile concedere al datore di lavoro la rateizzazione della somma che deve versare per ottenere l’estinzione della contravvenzione? Con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’INL risponde in modo netto e univoco: no.

Il meccanismo della prescrizione obbligatoria: come funziona

Per comprendere la portata del chiarimento occorre ricostruire brevemente la procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994. Quando l’organo di vigilanza accerta una contravvenzione in materia di sicurezza sul lavoro, impartisce al contravventore una prescrizione che ne impone la regolarizzazione entro un termine stabilito.

Se il soggetto ottempera alla prescrizione, l’organo di vigilanza lo ammette a pagare, in sede amministrativa, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa. Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dall’ammissione. Solo l’adempimento della prescrizione congiunto al pagamento di tale somma attiva il meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall’art. 24 del medesimo decreto.

Perché la rateizzazione è esclusa

L’INL chiarisce che al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994 non può essere applicato l’art. 26 della legge n. 689/1981, disposizione che in via generale consente la rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’organo di vigilanza non è pertanto legittimato a concedere alcuna dilazione.

La ragione risiede nella natura giuridica del pagamento in esame: esso non è una sanzione amministrativa in senso proprio, bensì una condizione necessaria — insieme all’adempimento della prescrizione — per l’operatività dell’estinzione del reato. Trattandosi di un istituto processuale penale sostanziale, le regole sulle sanzioni amministrative non vi si applicano.

Attenzione: il termine di 30 giorni è perentorio

Il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione entro trenta giorni dall’ammissione in sede amministrativa. La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 17202 del 6 aprile 2016, ha chiarito che il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata fuori termine non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda irrogata in sede penale. L’INL, già con la nota prot. 8119 del 17 settembre 2019, aveva concluso per il rimborso delle somme versate tardivamente.

Il caso diverso dell’ammenda irrogata dal giudice

La nota INL distingue nettamente la procedura amministrativa ex art. 21 D.Lgs. 758/1994 dall’ammenda applicata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna. In quest’ultimo caso, la somma dovuta può essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter del codice penale. Le due procedure non sono fungibili: la somma versata in sede amministrativa non può compensare la pena pecuniaria successivamente irrogata dal giudice, e viceversa.

Schema riassuntivo: rateizzazione ammessa o esclusa?

Tipo di pagamentoSedeRateizzazione
Somma ex art. 21, c. 2, D.Lgs. 758/1994AmministrativaEsclusa — pagamento integrale entro 30 giorni
Ammenda ex sentenza o decreto penale di condannaPenaleAmmessa — il giudice può rateizzare ex art. 133-ter c.p.

Le indicazioni operative per gli organi di vigilanza

La nota è indirizzata alle Direzioni interregionali del Lavoro, agli Ispettorati d’Area Metropolitana, agli Ispettorati territoriali del Lavoro e al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. L’indicazione operativa è inequivoca: alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, l’organo di vigilanza non può rateizzare né dilazionare la somma dovuta ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994, e il contravventore deve versarla integralmente entro il termine di trenta giorni previsto dalla disposizione.

Cosa devono fare datori di lavoro e consulenti

Per i datori di lavoro destinatari di una prescrizione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, il messaggio è chiaro. Una volta ricevuta la comunicazione di ammissione al pagamento in sede amministrativa, è necessario:

  1. Verificare l’importo dovuto (pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la specifica contravvenzione).
  2. Predisporre il pagamento in unica soluzione, senza richiedere alcuna rateizzazione all’ispettore.
  3. Eseguire il versamento entro i trenta giorni indicati nella comunicazione dell’organo di vigilanza, senza eccezioni.
  4. Conservare la ricevuta di pagamento, unitamente alla documentazione dell’adempimento alla prescrizione, ai fini della comunicazione all’autorità giudiziaria per l’archiviazione del procedimento.

I consulenti del lavoro e i legali che assistono imprese sottoposte a ispezione devono tenere conto di questo orientamento: richiedere una dilazione — anche informalmente — non produce alcun effetto e, soprattutto, lasciare trascorrere il termine comporta la mancata estinzione del reato e l’avanzare del procedimento penale.

Domande frequenti

Posso chiedere all'ispettore del lavoro di pagarmi la somma a rate dopo aver rispettato la prescrizione?

No. L’INL, con la nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, ha chiarito in modo definitivo che l’organo di vigilanza non è legittimato a concedere alcuna rateizzazione o dilazione. La somma deve essere versata integralmente entro trenta giorni dall’ammissione al pagamento in sede amministrativa.

Cosa succede se pago in ritardo, dopo i trenta giorni?

Il pagamento tardivo non estingue la contravvenzione. La Corte di Cassazione (Sez. III Pen., n. 17202/2016) e l’INL hanno confermato che la somma versata fuori termine va rimborsata e non può compensare la successiva pena dell’ammenda irrogata dal giudice penale. Il procedimento penale prosegue.

L'ammenda irrogata dal giudice penale può invece essere rateizzata?

Sì. La nota INL distingue i due casi: l’ammenda irrogata con sentenza o decreto penale di condanna può essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter del codice penale. Questa procedura è però separata e non fungibile rispetto al pagamento amministrativo ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994.

A quale normativa si fa riferimento per escludere la rateizzazione?

L’INL ha chiarito che alla somma ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994 non si applica l’art. 26 della legge n. 689/1981, che in via generale consente la rateizzazione delle sanzioni amministrative. La natura del pagamento — condizione per l’estinzione del reato, non sanzione amministrativa in senso stretto — esclude l’applicabilità di tale norma.

Fonte: INL, Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026 (INL_DCGIURIDICA.2026.0002010)

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