In breve
- Istruzioni operative sulla circolare n. 110 del 2022: con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026 l’INPS spiega alle sedi come fissare la decorrenza della pensione quando i contributi mancanti vengono pagati dopo la domanda.
- Chi riguarda: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali e, come chiarisce il messaggio, anche gli iscritti alla Gestione separata.
- La regola: per la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, se i contributi determinanti per il diritto sono pagati dopo la domanda, la domanda viene respinta e, su istanza dell’interessato, la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al versamento.
- Avvisi, cartelle e rate non cambiano la regola: conta che alla data della domanda i contributi non risultino pagati alle scadenze; con la rateizzazione la decorrenza slitta al mese successivo al pagamento che consente l’accredito dei contributi necessari.
- Quando non slitta: contributi non determinanti, contributi correnti pagati entro la scadenza, saldo su redditi non ancora noti, supplementi, pensione di vecchiaia e pensione indiretta ai superstiti.
- Dopo il versamento basta l’istanza di riesame: una nuova domanda farebbe partire la pensione solo dal mese successivo alla nuova istanza.
- Saldo da pagare in 30 giorni: se la pensione è liquidata in via provvisoria e dai redditi emerge un saldo determinante per il diritto, va versato in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l’annullamento della pensione dalla decorrenza originaria.
Per un artigiano, un commerciante o un professionista iscritto alla Gestione separata, un trimestre non pagato anni prima può costare mesi di pensione. Se quei contributi servono per raggiungere il requisito e vengono versati dopo la domanda, la pensione anticipata non parte dalla data prevista ma dal mese successivo al pagamento.
Lo ha stabilito la circolare INPS n. 110 del 7 ottobre 2022. Con il messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026 l’INPS dà ora alle sedi le istruzioni operative: chi è coinvolto, cosa conta come regolarizzazione, in quali casi la decorrenza resta salva e come ottenere la pensione dopo il versamento. Vediamo tutto, con esempi.
La regola della circolare n. 110 del 2022
I contributi pagati in ritardo non vanno persi: si collocano nel periodo a cui si riferiscono e producono effetti, per il diritto e per l’importo, come se fossero stati versati in tempo (messaggio INPS n. 29901 dell’11 dicembre 2007). La questione è un’altra: da quando la pensione può essere pagata.
La pensione anticipata degli autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, purché a quella data i requisiti siano già perfezionati (articolo 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969). Per la Cassazione (sentenza n. 14132 del 2004 e ordinanze n. 17511 del 2014 e n. 21189 del 2018), quando la decorrenza dipende dalla domanda, i requisiti devono esistere già al momento in cui la domanda viene presentata, altrimenti va respinta. L’articolo 18 del D.P.R. n. 488 del 1968, letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989 e della circolare INPS n. 171 dello stesso anno, consente però di perfezionare il requisito contributivo anche dopo la domanda, nel corso del procedimento, purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria: la pensione decorre allora dal mese successivo al perfezionamento.
Da qui la regola della circolare: per la pensione anticipata, l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità della legge n. 222 del 1984, se alla data della domanda mancano contributi determinanti per il diritto, la domanda viene respinta. Dopo il versamento, su istanza dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della regolarizzazione.
La finestra si conta dalla maturazione dei requisiti
Per la pensione anticipata resta la finestra, di tre mesi per quella ordinaria (articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019). La circolare precisa che la finestra si verifica con riferimento alla data in cui i requisiti sono maturati, non a quella del versamento: la pensione decorre dal mese successivo alla regolarizzazione, sempre che a quel punto la finestra sia aperta.
Per la pensione di vecchiaia la logica è diversa, perché la decorrenza è legata ai requisiti e non alla domanda (articolo 6 della legge n. 155 del 1981). La pensione decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti anche se i contributi determinanti vengono regolarizzati dopo la domanda, salvo la scelta, indicata nella domanda stessa, di farla partire dal mese successivo alla domanda (circolare n. 110 del 2022, paragrafo 4).
Chi riguarda: autonomi e Gestione separata
Il messaggio chiarisce che la circolare n. 110 del 2022, dedicata nel titolo alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si applica a tutti i lavoratori autonomi e anche agli iscritti alla Gestione separata:
- artigiani;
- esercenti attività commerciali;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- imprenditori agricoli professionali;
- iscritti alla Gestione separata dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
Le pensioni interessate dallo slittamento sono la pensione anticipata e i trattamenti di invalidità, cioè l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità. Per queste due prestazioni servono anche il requisito sanitario e, per la pensione di inabilità, le condizioni di erogabilità; il requisito dei tre anni di contribuzione nei cinque anni precedenti si verifica comunque alla data della domanda (circolare n. 8 del 13 gennaio 1998).
Quando la decorrenza slitta e quando no
| Caso | Slitta? | Cosa succede |
|---|---|---|
| Pensione anticipata con contributi pregressi omessi, determinanti per il diritto e pagati dopo la domanda | Sì | La domanda è respinta; con l’istanza di riesame la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo al versamento, con la finestra calcolata dalla maturazione dei requisiti |
| Assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità nella stessa situazione | Sì | Stessa regola, se ci sono il requisito sanitario e, per l’inabilità, le condizioni di erogabilità |
| Debito rateizzato, con l’INPS o con l’Agente della riscossione, saldato dopo la domanda | Sì | Decorrenza dal mese successivo al pagamento che consente l’accredito dei contributi necessari; nessun rigetto se le rate determinanti si pagano al momento della domanda |
| Contributi regolarizzati non determinanti per il diritto | No | Cambia solo l’importo: l’aumento decorre dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione |
| Contributi correnti con scadenza successiva alla domanda, pagati entro la scadenza | No | La domanda resta in evidenza fino al pagamento, senza rigetto |
| Coltivatori diretti, coloni e mezzadri | No | Se il contributo annuo è pagato per intero entro l’ultima scadenza; pagando dopo, la pensione decorre dal mese successivo al pagamento |
| Saldo su redditi non ancora noti alla domanda | No | Pensione provvisoria; il saldo determinante va pagato entro 30 giorni dalla comunicazione, altrimenti la pensione è annullata dall’origine |
| Supplemento di pensione | No | Liquidato sui contributi versati; dopo la regolarizzazione si chiede la ricostituzione, con effetto dalla decorrenza originaria |
| Pensione di vecchiaia | No | Decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, anche con contributi regolarizzati dopo la domanda |
| Decesso prima della regolarizzazione | Regole generali | I superstiti possono versare i contributi non prescritti per la pensione indiretta, che decorre dal mese successivo al decesso |
| Regolarizzazione oltre i termini di decadenza | Nuova domanda | La pensione decorre dalla nuova domanda, verificati gli altri requisiti |
Contributi omessi, avvisi e rateizzazioni: quando la decorrenza slitta
Lo slittamento scatta quando ricorrono tre condizioni. La domanda è di pensione anticipata o di invalidità. Alla data della domanda manca il requisito contributivo minimo per contributi di periodi precedenti non pagati alle scadenze. Quei contributi, una volta sistemato il conto assicurativo, risultano necessari per il diritto e vengono pagati dopo la domanda, entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
Non conta se l’interessato abbia già ricevuto un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale: conta solo che alla data della domanda quei contributi risultino non versati alle scadenze.
La rateizzazione
La regola vale anche se il debito è rateizzato, in via amministrativa con l’INPS o tramite l’Agente della riscossione, e il pagamento si completa dopo la domanda. Il requisito non c’è al momento della domanda, che quindi viene respinta; con l’istanza di riesame la pensione decorre dal mese successivo al pagamento che consente di accreditare i contributi necessari per il diritto. Se invece le rate determinanti vengono pagate in anticipo, già al momento della domanda, la domanda non viene respinta.
Esempio. Marco, artigiano, raggiunge 42 anni e 10 mesi di contributi alla fine di novembre 2025, ma nel conteggio rientrano due trimestri del 2023 mai pagati. Con la finestra di tre mesi, la prima decorrenza utile sarebbe il 1° marzo 2026.
Presenta la domanda a febbraio 2026 senza aver pagato: l’INPS la respinge per mancanza del requisito contributivo.
Il 20 maggio 2026 paga i due trimestri e presenta l’istanza di riesame: la pensione decorre dal 1° giugno 2026. Ha perso tre mensilità: marzo, aprile e maggio.
Se avesse pagato prima della domanda, la pensione sarebbe partita dal 1° marzo 2026. Con una rateizzazione, invece, partirebbe dal mese successivo al pagamento che consente di accreditare i due trimestri, a meno di pagare le rate determinanti al momento della domanda.
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Calcola la data di pensioneI casi in cui la decorrenza non slitta
Contributi non determinanti
Se alla data della domanda il requisito contributivo minimo c’è già, la regolarizzazione successiva non tocca la decorrenza ma solo l’importo. Il maggiore importo che deriva dalla ricostituzione decorre dalla decorrenza originaria della pensione, nei limiti della prescrizione.
Contributi correnti con scadenza dopo la domanda
Lo slittamento non si applica se alla data della domanda il requisito manca solo perché il versamento che lo completa non si può ancora fare: la scadenza fissata dalla legge è successiva alla domanda. In questo caso la domanda non viene respinta ma tenuta in evidenza e, se il pagamento arriva entro la scadenza, la decorrenza non cambia. Lo stesso vale se ci sono contributi pregressi omessi ma il requisito minimo si raggiunge comunque con i contributi correnti versati nei termini.
Esempio. Una commerciante presenta a marzo la domanda di pensione anticipata e raggiunge il requisito con i contributi del primo trimestre, che scadono il 16 maggio. Se paga entro il 16 maggio, la domanda non viene respinta e la decorrenza non slitta.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: la non frazionabilità
Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri vale la non frazionabilità del contributo annuo: i contributi utili per la pensione, anche se riferiti ai primi mesi dell’anno, si valorizzano solo dopo il pagamento dell’intero contributo annuo, cioè di tutte e quattro le rate.
Esempio. Un coltivatore diretto presenta la domanda di pensione anticipata il 1° gennaio 2026 e, per il requisito, gli serve tutto il contributo 2025, la cui quarta rata scade il 16 gennaio 2026. La domanda resta in evidenza.
Se paga entro il 16 gennaio, la decorrenza resta quella ordinaria. Se paga il 10 febbraio, la pensione decorre dal 1° marzo 2026.
Per evitare lo slittamento il coltivatore diretto può pagare in anticipo tutte le rate dell’anno, ottenendo subito la liquidazione, oppure versarle alle scadenze ordinarie. Basta che tutti i pagamenti siano fatti entro l’ultima scadenza utile dell’anno: i ritardi sulle scadenze intermedie contano solo ai fini delle sanzioni.
Il messaggio aggiunge un principio che vale per tutti i lavoratori autonomi: se i contributi sono stati pagati per intero, i debiti per sole sanzioni civili dovute a ritardi precedenti non impediscono l’accredito dei contributi né la liquidazione della pensione. L’INPS recupera le sanzioni a parte.
Saldo su redditi non ancora noti
Lo slittamento non si applica neppure ai casi del messaggio n. 18904 del 19 novembre 2012, lettera B): alla domanda non sono ancora noti i redditi dell’anno in cui la pensione viene liquidata, e i contributi di quell’anno servono per il diritto. La domanda non viene respinta: verificato il versamento dei contributi sul minimale, ed eventualmente di quelli sul reddito d’impresa eccedente, la sede può liquidare la pensione in via provvisoria.
Se poi, dai redditi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, emerge un saldo determinante per mantenere il diritto, la pensione continua a essere pagata solo se il saldo viene versato. L’INPS lo comunica all’interessato o al patronato con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando l’importo da pagare. Per chiarimenti sul versamento ci si può rivolgere all’Agenzia flussi contributivi della sede con la “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale del contribuente.
Il saldo va pagato in unica soluzione entro 30 giorni
Se il saldo non viene pagato entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, la pensione liquidata in via provvisoria viene annullata con effetto dalla decorrenza originaria e le somme già pagate vanno restituite, anche a rate. La stessa procedura vale se un accertamento unificato dell’Agenzia delle Entrate, nei limiti della prescrizione, cambia i contributi dovuti e determinanti per il diritto, per esempio con l’applicazione di uno studio di settore. Le indicazioni valgono anche per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli autonomi con partita IVA o componenti di studi associati iscritti alla Gestione separata, anche quando non si applica il minimale.
Supplementi di pensione
Con la domanda di supplemento, i contributi omessi e regolarizzati dopo la domanda non portano al rigetto. Il supplemento si liquida sui contributi regolarmente versati; dopo aver sanato le omissioni si può chiedere la ricostituzione, e il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento, nei limiti della prescrizione.
Pensione di vecchiaia
Come visto, per la pensione di vecchiaia non c’è slittamento: decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti anche con contributi regolarizzati dopo la domanda.
Superstiti: la pensione indiretta
Se il lavoratore autonomo muore senza aver regolarizzato i contributi determinanti, il diritto alla sua pensione non può più perfezionarsi. Resta però il diritto autonomo dei superstiti alla pensione indiretta, sulla posizione assicurativa del defunto: se i contributi non sono prescritti, i superstiti possono versarli per ottenere la pensione indiretta al posto dell’indennità una tantum o per morte, oppure per aumentarne l’importo. La pensione indiretta decorre secondo le regole generali, dal mese successivo al decesso (articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 1945).
Se alla data del decesso mancava il diritto alla pensione di inabilità per contributi omessi, la regolarizzazione successiva consente, se ce ne sono i presupposti, la pensione indiretta e non la pensione ai superstiti derivata da una pensione di inabilità mai perfezionata.
Oltre i termini di decadenza serve una nuova domanda
Se la regolarizzazione arriva oltre i termini di decadenza dall’azione giudiziaria, bisogna presentare una nuova domanda di pensione: la decorrenza si aggancia a quella, verificati gli altri requisiti. Per le pensioni il termine è di tre anni (articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970) e decorre dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo oppure dalla scadenza dei termini previsti per la decisione o per il procedimento amministrativo: conviene verificarlo caso per caso.
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Dopo il versamento: istanza di riesame, non una nuova domanda
Per “data di regolarizzazione” si intende la data in cui è stato fatto il versamento determinante per il diritto alla pensione, con F24 ordinario, con F24 di recupero crediti o tramite l’Agente della riscossione.
Se la domanda è stata respinta per mancanza del requisito contributivo, dopo il versamento basta un’istanza di riesame, anche presentata dopo il pagamento: la sede liquida la pensione dal primo giorno del mese successivo al versamento. Non serve nemmeno il ricorso amministrativo; se è stato presentato, la sede liquida la pensione con la stessa decorrenza e chiude il ricorso in autotutela.
Non presentare una nuova domanda
Una nuova domanda farebbe partire la pensione solo dal primo giorno del mese successivo alla nuova istanza, con altri mesi persi. La nuova domanda serve solo se la regolarizzazione arriva oltre i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
Nel provvedimento di liquidazione l’INPS deve indicare che la decorrenza tiene conto della data del versamento; in attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi informano direttamente l’interessato. Il messaggio raccomanda inoltre di indicare, nei provvedimenti di rigetto per carenza del requisito contributivo, quanta contribuzione manca: è il dato da cui partire per regolarizzare.
Cosa fare adesso
- Controlla l’estratto conto prima della domanda Verifica che non manchino trimestri, rate o saldi. Per gli autonomi i buchi più frequenti sono contributi omessi o pagati in ritardo, che a volte emergono solo quando la sede sistema il conto assicurativo.
- Se mancano contributi determinanti, pagali prima della domanda O al più tardi al momento della domanda: con una rateizzazione in corso, pagare subito le rate che servono per il diritto evita il rigetto.
- Coltivatore diretto? Chiudi l’anno entro l’ultima scadenza Il contributo annuo va pagato per intero entro l’ultima rata, che scade il 16 gennaio dell’anno successivo: i ritardi sulle rate intermedie costano solo sanzioni.
- Domanda respinta? Paga e chiedi il riesame La pensione decorre dal mese successivo al versamento: ogni mese di attesa è un mese di pensione in meno. Non presentare una nuova domanda.
- Pensione provvisoria? Controlla PEC e raccomandate Se l’INPS chiede un saldo determinante per il diritto, hai 30 giorni dalla notifica per pagarlo in unica soluzione.
- Tieni d’occhio i termini di decadenza Oltre i termini dell’azione giudiziaria serve una nuova domanda, e la pensione parte da quella.
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Scopri il check-upDomande frequenti
Ho pagato i contributi arretrati dopo la domanda: da quando parte la pensione anticipata?
Se quei contributi erano necessari per il requisito, dal 1° giorno del mese successivo al versamento. La domanda viene respinta e, dopo il pagamento, basta l’istanza di riesame. La finestra si calcola dalla data in cui hai maturato i requisiti, non da quella del pagamento.
La regola vale anche per la Gestione separata?
Sì. Il messaggio n. 3113 del 2026 chiarisce che la circolare n. 110 del 2022 riguarda tutti i lavoratori autonomi, compresi gli imprenditori agricoli professionali, e anche gli iscritti alla Gestione separata.
Mi è arrivata una cartella: cambia qualcosa?
No. Che tu abbia ricevuto un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale è irrilevante: conta solo che alla data della domanda i contributi determinanti non risultino pagati alle scadenze.
Sto pagando a rate: la pensione slitta?
Sì, se il pagamento si completa dopo la domanda: la pensione decorre dal mese successivo al pagamento che consente di accreditare i contributi necessari per il diritto. Se invece paghi in anticipo le rate determinanti al momento della domanda, la domanda non viene respinta.
E la pensione di vecchiaia?
Non slitta. Decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti anche se i contributi sono regolarizzati dopo la domanda; resta la possibilità di chiedere, nella domanda, la decorrenza dal mese successivo alla domanda stessa.
Dopo aver pagato devo presentare una nuova domanda?
No, e conviene evitarlo: basta l’istanza di riesame, anche presentata dopo il pagamento. Una nuova domanda farebbe partire la pensione solo dal mese successivo alla nuova istanza. Non serve nemmeno il ricorso amministrativo. La nuova domanda è necessaria solo se la regolarizzazione arriva oltre i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
Ho solo sanzioni civili da pagare: la pensione è bloccata?
No. Se i contributi sono stati pagati per intero, i debiti per sole sanzioni civili dovute a ritardi non impediscono l’accredito dei contributi né la liquidazione della pensione: l’INPS recupera le sanzioni a parte. Vale per tutti i lavoratori autonomi.
Sono coltivatore diretto: entro quando devo pagare?
Per non far slittare la pensione basta che il contributo annuo sia pagato per intero entro l’ultima scadenza utile dell’anno, cioè la quarta rata, che scade il 16 gennaio dell’anno successivo; i ritardi sulle rate intermedie contano solo per le sanzioni. Per la non frazionabilità, i contributi dell’anno valgono per la pensione solo con tutte e quattro le rate pagate. Puoi anche pagare in anticipo tutte le rate e ottenere subito la liquidazione.
Pensione provvisoria e saldo: cosa rischio?
Se dai redditi emerge un saldo determinante per il diritto, l’INPS ti chiede di pagarlo con PEC o raccomandata: va versato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. Altrimenti la pensione viene annullata dalla decorrenza originaria e le somme ricevute vanno restituite, anche a rate.
Cosa succede se il lavoratore muore prima di regolarizzare?
Il diritto alla sua pensione non si può più perfezionare. I superstiti possono però versare i contributi non prescritti per ottenere la pensione indiretta, che decorre dal mese successivo al decesso, al posto dell’indennità una tantum o per morte, oppure per aumentarne l’importo.
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Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Il contenuto deriva dal messaggio INPS n. 3113 del 2 ottobre 2026, dalla circolare INPS n. 110 del 7 ottobre 2022, dall’articolo 22, comma 5, della legge n. 153 del 1969, dall’articolo 18 del D.P.R. n. 488 del 1968, dall’articolo 6 della legge n. 155 del 1981, dalla legge n. 222 del 1984, dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dall’articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 1945, dall’articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, dall’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14132 del 2004 e dalle ordinanze n. 17511 del 2014 e n. 21189 del 2018, dalle circolari INPS n. 122 del 1988, n. 171 del 1989 e n. 8 del 1998 e dai messaggi INPS n. 29901 del 2007 e n. 18904 del 2012. Gli esempi sono semplificati: ogni posizione va verificata sull’estratto conto e sulle date dei versamenti effettivi.

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