Il punto di partenza: i tre mesi in più dal 2027
Con il decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025, i requisiti di accesso alla pensione aumentano di 3 mesi per il biennio 2027-2028. Ma attenzione: la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha previsto uno scaglionamento – l’incremento è di 1 mese nel 2027 e di 3 mesi dal 1° gennaio 2028 (ne parliamo qui).
A questo si aggiunge la nota di aggiornamento della Ragioneria Generale dello Stato del 20 gennaio 2026 (Rapporto n. 26), che pubblica i requisiti pensionistici “in via prospettica”, ovvero le proiezioni future necessarie per istruire le pratiche di esodo con durata pluriennale.
Il problema: chi era già in esodo rischiava di restare senza pensione
Le prestazioni di accompagnamento alla pensione – isopensione, indennità di espansione e assegni straordinari dei fondi bilaterali – possono durare fino a 7 anni. Se nel frattempo i requisiti pensionistici si spostano in avanti, il lavoratore potrebbe arrivare a fine esodo senza ancora aver maturato il diritto alla pensione.
L’INPS aveva già iniziato a rigettare alcune domande in base alle nuove tabelle prospettiche (v. Messaggio INPS n. 558 del 17 febbraio 2026). Con la Circolare INPS n. 41/2026 viene corretto il tiro.
Le soluzioni caso per caso
Fondo assicurativo (imprese assicuratrici e società di assistenza)
Il decreto istitutivo del fondo (D.M. 17 gennaio 2014, n. 78459) prevede già una clausola di salvaguardia esplicita: se cambiano i requisiti pensionistici, l’assegno straordinario si prolunga oltre i 60 mesi fino alla prima decorrenza utile della pensione. L’INPS applica questa proroga d’ufficio.
Fondi del credito e del credito cooperativo
Non c’è una clausola automatica come per il settore assicurativo, ma per analogia i rispettivi Comitati amministratori possono deliberare il prolungamento dell’assegno straordinario oltre il limite massimo, fino alla decorrenza della pensione.
Isopensione (art. 4, L. 92/2012) e indennità di espansione (art. 41 co. 5-bis, D.Lgs. 148/2015)
Qui il ragionamento è normativo: queste prestazioni nascono con l’impegno del datore di lavoro di corrispondere il trattamento “fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”. Quindi, anche se la pensione arriva dopo la scadenza ordinaria, l’INPS può continuare a erogare la prestazione, a patto che il datore di lavoro versi la provvista e la contribuzione correlata.
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Le domande respinte si possono riesaminare
Per i lavoratori che avevano già risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026:
- Le domande di isopensione respinte in base al messaggio 558/2026 possono essere riaperte su richiesta del datore di lavoro (sentito il lavoratore) e rivalutate con i criteri della nuova circolare.
- Le domande di assegno straordinario dei fondi assicurativi, del credito e del credito cooperativo seguono lo stesso percorso, previa eventuale delibera del Comitato amministratore.
Le nuove finestre per CPDEL, CPS, CPI e CPUG
La Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023, commi 162-163) ha introdotto finestre mobili specifiche per chi ha la pensione liquidata a carico delle casse della gestione pubblica. Le finestre sono:
Requisiti maturati entro | Attesa |
31 dicembre 2024 | 3 mesi |
31 dicembre 2025 | 4 mesi |
31 dicembre 2026 | 5 mesi |
31 dicembre 2027 | 7 mesi |
Dal 1° gennaio 2028 | 9 mesi |
Anche questa disciplina si applica ai titolari di isopensione, indennità di espansione e assegni straordinari iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG. Se la finestra sposta la decorrenza della pensione oltre il limite ordinario della prestazione, vale lo stesso principio di prolungamento illustrato sopra.





