Comunicazione reddito presunto da lavoro autonomo: novità 2026
La comunicazione delle attività di lavoro autonomo per il fruitore di NASpI è obbligatoria solo in caso di percezione effettiva di redditi professionali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7957/2026, intervenuta su un caso in cui un lavoratore, pur mantenendo aperta la partita IVA nell’anno successivo all’ottenimento della NASpI, non aveva comunicato nulla all’INPS poiché non aveva svolto alcuna attività né percepito alcun reddito. La sede territoriale INPS ne aveva dichiarato la decadenza – confermata sia dal Tribunale di Taranto che dalla Corte d’Appello di Lecce. La Suprema Corte ha cassato entrambe le sentenze, rilevando che tale interpretazione non trova fondamento nel tenore letterale della norma. L’art. 10 del D.Lgs. 22/2015 prevede infatti l’obbligo di comunicazione – da effettuarsi entro un mese dall’inizio dell’attività – solo per chi intraprenda un’attività autonoma o di impresa individuale da cui ricavi un reddito superiore alla no tax area del lavoro autonomo (oggi pari a 5.500 euro). L’art. 11 elenca cinque cause tassative di decadenza dalla NASpI, tra cui l’avvio di attività autonoma senza la comunicazione di cui all’art. 10: ma tale causa presuppone lo svolgimento effettivo dell’attività, non la mera titolarità di una partita IVA.
L’ordinanza precisa inoltre che l’obbligo comunicativo si applica sia a chi abbia aperto la partita IVA prima della cessazione del rapporto subordinato, sia a chi la intraprenda successivamente, durante la fruizione della NASpI. Il discrimine è la contemporaneità tra la percezione dell’indennità e lo svolgimento concreto di attività lavorativa remunerata. La Cassazione ha così stabilito che la semplice apertura e il possesso di partita IVA costituiscono atti meramente propedeutici, neutri rispetto all’attività in sé, e non possono essere equiparati all’effettivo esercizio di un’attività autonoma ai fini della decadenza.