Chi perde il lavoro e vuole mettersi in proprio ha da sempre la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata della NASpI in un’unica soluzione, usando quel denaro come capitale di partenza per avviare un’attività. Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 comma 176) le regole cambiano: il pagamento non avviene più tutto in una volta, ma viene spezzato in due rate.
Le nuove modalità si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026. Le domande già approvate con le vecchie regole restano invariate.
Come funziona il pagamento in due rate
70%
Prima rata
Erogata subito, in fase di liquidazione della domanda di anticipazione NASpI.
30%
Seconda rata
Corrisposta al termine del periodo teorico NASpI, o comunque entro 6 mesi dalla domanda.
Il 30% residuo non è automatico: per riceverlo, al momento dell’erogazione il richiedente non deve essere rientrato in un rapporto di lavoro subordinato né essere diventato titolare di pensione diretta.
Quando si perde il diritto alla seconda rata
L’INPS elenca con precisione i casi in cui il 30% finale non viene corrisposto:
- Rioccupazione lavoro suboardinato– se il lavoratore trova un impiego dipendente prima della scadenza del periodo teorico NASpI (o entro 6 mesi dalla domanda, se più breve), la seconda rata viene bloccata. E non è tutto: scatta anche l’obbligo di restituire il 70% già incassato.
- Pensione diretta – se nel frattempo si matura e si ottiene una pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità), la seconda rata non viene erogata.
Attenzione: eccezione per le cooperative
La regola sulla rioccupazione non si applica se il nuovo rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la stessa cooperativa per cui è stata richiesta l’anticipazione NASpI. In quel caso il 30% viene comunque erogato.
Il caso dell’assegno ordinario di invalidità
Se il beneficiario presenta domanda di assegno ordinario di invalidità dopo aver già incassato il 70%, deve scegliere tra le due prestazioni:
- Se sceglie l’assegno di invalidità: la seconda rata NASpI non viene erogata.
- Se sceglie la NASpI anticipata: riceve il 30% rimanente, ma l’assegno di invalidità viene sospeso per tutta la durata teorica della NASpI. Al termine, se ne sussistono ancora i requisiti, l’assegno può essere ripristinato.
Chi può richiedere l’anticipazione NASpI
Nulla cambia sui requisiti soggettivi. Possono accedere all’incentivo i lavoratori aventi diritto alla NASpI che vogliono:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- aprire un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale in una cooperativa con rapporto mutualistico basato sulle attività del socio.
- ecc.
Comunicazione reddito presunto da lavoro autonomo: novità 2026
La comunicazione delle attività di lavoro autonomo per il fruitore di NASpI è obbligatoria solo in caso di percezione effettiva di redditi professionali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7957/2026, intervenuta su un caso in cui un lavoratore, pur mantenendo aperta la partita IVA nell’anno successivo all’ottenimento della NASpI, non aveva comunicato nulla all’INPS poiché non aveva svolto alcuna attività né percepito alcun reddito. La sede territoriale INPS ne aveva dichiarato la decadenza – confermata sia dal Tribunale di Taranto che dalla Corte d’Appello di Lecce. La Suprema Corte ha cassato entrambe le sentenze, rilevando che tale interpretazione non trova fondamento nel tenore letterale della norma. L’art. 10 del D.Lgs. 22/2015 prevede infatti l’obbligo di comunicazione – da effettuarsi entro un mese dall’inizio dell’attività – solo per chi intraprenda un’attività autonoma o di impresa individuale da cui ricavi un reddito superiore alla no tax area del lavoro autonomo (oggi pari a 5.500 euro). L’art. 11 elenca cinque cause tassative di decadenza dalla NASpI, tra cui l’avvio di attività autonoma senza la comunicazione di cui all’art. 10: ma tale causa presuppone lo svolgimento effettivo dell’attività, non la mera titolarità di una partita IVA.
L’ordinanza precisa inoltre che l’obbligo comunicativo si applica sia a chi abbia aperto la partita IVA prima della cessazione del rapporto subordinato, sia a chi la intraprenda successivamente, durante la fruizione della NASpI. Il discrimine è la contemporaneità tra la percezione dell’indennità e lo svolgimento concreto di attività lavorativa remunerata. La Cassazione ha così stabilito che la semplice apertura e il possesso di partita IVA costituiscono atti meramente propedeutici, neutri rispetto all’attività in sé, e non possono essere equiparati all’effettivo esercizio di un’attività autonoma ai fini della decadenza.





