3 Aprile 2026

Incentivo al posticipo del pensionamento 2026

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 194) ha prorogato al 31 dicembre 2026 la possibilità per i lavoratori dipendenti di avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento, estendendo la misura ai lavoratori che maturano entro tale data i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. L'INPS ha fornito le istruzioni operative con la Circolare n. 42 del 03/04/2026.

L’incentivo consiste nella restituzione in busta paga della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore (generalmente il 9,19% della retribuzione), che normalmente viene versata all’INPS. Chi rinuncia a pensionarsi appena maturati i requisiti riceve direttamente in busta paga le somme che avrebbe versato come contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti), totalmente esenti da imposte.

A chi è rivolto

L’incentivo al posticipo del pensionamento è rivolto ai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive (pubblici e privati). La platea per il 2026 si articola come segue:

Lavoratori che hanno già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025:

Lavoratori che maturano i requisiti nel corso del 2026 (novità circolare n. 42/2026):

⚠️  Lavoratori iscritti al Fondo volo: non possono accedere all’incentivo coloro che hanno maturato solo i requisiti contributivi ridotti previsti dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 164/1997. È necessario aver maturato i requisiti standard della pensione anticipata ordinaria.  Lavoratori autoferrotranvieri: si applica l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 414/1996. Non rileva invece l’art. 3, comma 10, dello stesso decreto (che consente il cumulo con la contribuzione FPLD).

Trova le differenze

 

Posticipo al pensionamento Legge di bilancio 2023

Posticipo al pensionamento Legge di bilancio 2025

Posticipo al pensionamento Legge di bilancio 2026

Tipologie di pensione che permettono l’incentivo

Pensione anticipata quota 103

Pensione anticipata quota 103 e pensione anticipata ordinaria

Pensione anticipata ordinaria

Esenzione fiscale

No

Si

Si

Come funziona l’incentivo

  • Il lavoratore presenta domanda all’INPS, che ha 30 giorni per verificare i requisiti e comunicare l’esito al datore di lavoro tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
  • Solo dopo la comunicazione INPS, il datore di lavoro smette di versare i contributi IVS a carico del lavoratore e li eroga direttamente in busta paga.
  • L’importo ricevuto è esente da tassazione e da contribuzione.
  • L’incentivo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e comunque non prima dell’apertura della finestra mobile della relativa prestazione (es. chi matura i requisiti per la pensione anticipata a gennaio 2026 potrà ottenere l’incentivo dal 1° maggio 2026).
  • Il datore di lavoro continua a versare all’INPS la quota contributiva a suo carico. La posizione assicurativa del lavoratore continua ad essere alimentata per questa parte.
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Effetti sulla pensione futura

Poiché i contributi del lavoratore non vengono più versati all’INPS, il montante contributivo utile alla pensione contributiva si riduce. Tuttavia, la retribuzione pensionabile per la quota retributiva non viene intaccata.

Quota contributiva della pensione

Per coloro i quali optino per tale beneficio, si vedranno calcolare un montante contributivo inferiore per tutta la durata dell’incentivo in quanto il lavoratore si vedrà accreditati sulla posizione assicurativa non più il 33% della retribuzione pensionabile ma il 23,81%. Questo perché la quota di contributiva a carico del lavoratore (generalmente del 9,19%) gli sarà erogata dal datore di lavoro direttamente in busta paga.

Quota retributiva della pensione

La fruizione del beneficio non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico. Questo significa che per le anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (o sino al 31 dicembre 2011 se l’assicurato vanta almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) il calcolo della pensione non subirà decurtazioni.

Durata e cessazione dell’incentivo

L’incentivo cessa al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

  • Conseguimento di una pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984);
  • Raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 31/12/2026), anche in caso di permanenza in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 165, della L. 207/2024 (per i dipendenti pubblici);
  • Revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore: gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo alla revoca.
La percezione di una pensione di reversibilità non preclude l’accesso all’incentivo.

Compatibilità con altri incentivi

L’incentivo è compatibile con le agevolazioni contributive a carico del datore di lavoro, ma non con altri esoneri a carico del lavoratore.

Settore domestico e agricolo

Anche i lavoratori domestici e agricoli possono accedere all’incentivo, con specifiche modalità operative per la gestione degli avvisi di pagamento PagoPA. In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro domestico genera dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi PagoPA con l’importo ricalcolato senza la quota a carico del lavoratore. Se la decorrenza dell’esonero cade all’interno di un trimestre solare, vanno generati due distinti avvisi: uno per i mesi precedenti e uno per il periodo successivo. Lo stesso vale in caso di revoca.