18 Marzo 2026

Pensioni e aspettativa di vita: perché l’età pensionabile continua a salire

Nel sistema previdenziale italiano esiste un meccanismo spesso poco compreso: l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Si tratta di una regola che incide direttamente su quando si può andare in pensione e su quanto tempo bisognerà lavorare. Vediamo insieme le regole e quali impatti sul sistema pensionistico.

Il meccanismo normativo dell’adeguamento alla speranza di vita

Il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un meccanismo di progressivo innalzamento dei requisiti pensionistici, sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione anticipata. Tale impostazione è stata successivamente confermata e rafforzata dalla Riforma Fornero. In particolare, l’art. 24, comma 12, della Legge n. 214/2011 ha stabilito che tutti i requisiti anagrafici previsti per l’accesso al pensionamento, nelle diverse modalità disciplinate dall’ordinamento, nonché il requisito contributivo per la pensione anticipata, siano automaticamente adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Gli adeguamenti operano in via generale su tutte le prestazioni della previdenza pubblica obbligatoria, comprendendo quindi:

Rientrano nell’ambito applicativo, a titolo esemplificativo, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, le forme di pensionamento per i lavoratori in deroga alla Legge Fornero, nonché le discipline specifiche relative al comparto difesa e sicurezza, ai lavori usuranti e persino all’assegno sociale.

Diversamente, gli enti previdenziali privatizzati (casse professionali) risultano, in linea generale, esclusi da tale meccanismo, in quanto non soggetti né alla disciplina introdotta dal D.L. n. 78/2010 né alle disposizioni della Legge n. 214/2011, mantenendo quindi autonomia regolamentare nella determinazione dei requisiti pensionistici.

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Gli adeguamenti nel tempo: evoluzione normativa e prospettive future

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita ha trovato concreta applicazione attraverso una serie di interventi periodici, determinati sulla base delle rilevazioni demografiche.

Il primo adeguamento è stato applicato dal 1° gennaio 2013, con un incremento pari a 3 mesi (Decreto 06 dicembre 2011).
Il secondo adeguamento, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016, ha comportato un ulteriore incremento di 4 mesi (Decreto 16 dicembre 2014; Circolare INPS n. 63/2015).
Il terzo adeguamento, operativo dal 1° gennaio 2019, è stato pari a 5 mesi (Decreto 5 dicembre 2017; Circolare INPS n. 62/2018).

Successivamente, il quadro demografico ha determinato una fase di stabilizzazione:

Il settimo adeguamento, previsto per il biennio 2027-2028, è stato inizialmente quantificato in 3 mesi complessivi (Decreto 30 novembre 2025). Tuttavia, il legislatore è intervenuto con l’art. 1, comma 185, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), stabilendo una ripartizione graduale dell’incremento:

  • +1 mese dal 1° gennaio 2027
  • +2 mesi dal 1° gennaio 2028

Le prospettive future degli adeguamenti sono delineate nella Nota di aggiornamento al Rapporto n. 26 della Ragioneria Generale dello Stato, che, sulla base degli scenari demografici ISTAT 2024, conferma la tendenza di medio-lungo periodo all’incremento della longevità.

Si ricorda che a partire dal 2021 gli adeguamenti alla speranza di vita operano con cadenza biennale, secondo la sequenza: 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033 e così via.

Le sospensioni degli adeguamenti: tutela per lavori gravosi e usuranti

L’esigenza di limitare gli effetti dell’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori impiegati in attività particolarmente gravose o usuranti ha portato, nel tempo, all’introduzione di specifici interventi normativi.

Un primo intervento rilevante è contenuto nell’art. 1, comma 206, della Legge n. 232/2016, che ha disposto la disapplicazione degli adeguamenti previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 nei confronti dei lavoratori addetti a lavori usuranti e notturni, individuati dal D.Lgs. n. 67/2011.
Tali soggetti accedono al pensionamento mediante il sistema delle quote, attualmente in linea generale pari a 97,6, con almeno 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. La sospensione degli adeguamenti è stata successivamente prorogata anche al biennio 2027-2028 ad opera della Legge n. 199/2025, confermando la volontà del legislatore di preservare tali categorie dagli incrementi automatici dei requisiti.

Un ulteriore intervento è stato introdotto con l’art. 1, commi 146 e seguenti, della Legge n. 205/2017, che ha previsto la dispensa dall’adeguamento scattato dal 1° gennaio 2019 per:

  • la pensione di vecchiaia
  • la pensione anticipata

nei confronti delle 15 categorie professionali rientranti nelle mansioni gravose, nonché degli addetti a lavori usuranti e notturni di cui al D.Lgs. n. 67/2011.

Tale beneficio è stato riconosciuto a condizione che i lavoratori:

  • abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione
  • non risultino beneficiari dell’APE sociale al momento del pensionamento

L’intervento più recente (ne parliamo qui) è contenuto nell’art. 1, comma 185, della Legge n. 199/2025, con cui il legislatore ha previsto la sospensione degli adeguamenti previsti per il biennio 2027-2028 (pari a +1 mese dal 2027 e +2 mesi dal 2028) anche per:

  • la pensione di vecchiaia
  • la pensione anticipata
  • incluso il requisito dei 41 anni per i lavoratori precoci

La misura si applica alle medesime categorie già individuate (mansioni gravose, lavori usuranti e notturni) e resta subordinata alle seguenti condizioni:

  • almeno 30 anni di contribuzione
  • assenza del beneficio dell’APE sociale al momento del pensionamento