15 Gennaio 2026

Pubblicata la circolare MIUR sulle cessazioni dal servizio AFAM per l’a.a. 2026/2027

È stata pubblicata la nota n. 353/2026 del Ministero dell’Università e della Ricerca relativa alle cessazioni dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA, Accademie nazionali e Politecnico delle Arti) con decorrenza 1° novembre 2026, per l’anno accademico 2026/2027.

Il documento, emanato dalla Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, fornisce indicazioni operative puntuali sui requisiti pensionistici, sulle modalità di presentazione delle domande e sulle tempistiche vincolanti che le istituzioni e il personale interessato sono tenuti a rispettare.

Requisiti per l’accesso al pensionamento

Il documento riepiloga in modo organico i requisiti pensionistici applicabili, precisando che l’istanza di cessazione può essere presentata solo previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Pensione di vecchiaia

Può accedere al pensionamento di vecchiaia il personale che:

  • compie 67 anni di età entro il 31 dicembre 2026;
  • ha maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Resta fermo che il collocamento a riposo d’ufficio continua ad applicarsi esclusivamente al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata ordinaria

È ammesso l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, per chi maturi entro il 31 dicembre 2026:

  • 41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne);
  • 42 anni e 10 mesi di contribuzione (uomini),

con esclusione di qualsiasi arrotondamento.

Misure pensionistiche non prorogate e requisiti cristallizzati

Si chiarisce in modo espresso che la legge di bilancio 2026 non ha prorogato alcune misure pensionistiche transitorie, che rimangono quindi utilizzabili esclusivamente dal personale che abbia cristallizzato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.

Rientrano in tale categoria:

  • Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contribuzione);
  • Quota 102 (64 anni di età e 38 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2022);
  • Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2021);
  • Opzione Donna, riservata alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato:
    • 61 anni di età (ridotti di un anno per ciascun figlio fino a un massimo di due);
    • almeno 35 anni di contribuzione;
    • appartenenza a una delle categorie tutelate (caregiver o invalide civili ≥ 74%).

Per tali istituti resta ferma la non cumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro autonomo occasionale entro il limite annuo di 5.000 euro lordi.

Il documento, emanato dalla Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, fornisce indicazioni operative puntuali sui requisiti pensionistici, sulle modalità di presentazione delle domande e sulle tempistiche vincolanti che le istituzioni e il personale interessato sono tenuti a rispettare.

Requisiti per l’accesso al pensionamento

Il documento riepiloga in modo organico i requisiti pensionistici applicabili, precisando che l’istanza di cessazione può essere presentata solo previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Pensione di vecchiaia

Può accedere al pensionamento di vecchiaia il personale che:

  • compie 67 anni di età entro il 31 dicembre 2026;
  • ha maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Resta fermo che il collocamento a riposo d’ufficio continua ad applicarsi esclusivamente al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Pensione anticipata ordinaria

È ammesso l’accesso alla pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, per chi maturi entro il 31 dicembre 2026:

  • 41 anni e 10 mesi di contribuzione (donne);
  • 42 anni e 10 mesi di contribuzione (uomini),

con esclusione di qualsiasi arrotondamento.

Misure pensionistiche non prorogate e requisiti cristallizzati

Si chiarisce in modo espresso che la legge di bilancio 2026 non ha prorogato alcune misure pensionistiche transitorie, che rimangono quindi utilizzabili esclusivamente dal personale che abbia cristallizzato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.

Rientrano in tale categoria:

  • Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contribuzione);
  • Quota 102 (64 anni di età e 38 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2022);
  • Quota 100 (62 anni di età e 38 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2021);
  • Opzione Donna, riservata alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato:
    • 61 anni di età (ridotti di un anno per ciascun figlio fino a un massimo di due);
    • almeno 35 anni di contribuzione;
    • appartenenza a una delle categorie tutelate (caregiver o invalide civili ≥ 74%).

Per tali istituti resta ferma la non cumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro autonomo occasionale entro il limite annuo di 5.000 euro lordi.

APE sociale

La circolare conferma che la APE sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Il beneficio è riconosciuto, al compimento del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi, ai soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dalla legge (disoccupazione, caregiver, invalidità almeno del 74%, addetti a mansioni gravose), a condizione che siano in possesso dei requisiti contributivi richiesti:

  • 30 anni di contributi per disoccupati, caregiver e invalidi;
  • 36 anni di contributi per i lavoratori addetti a mansioni gravose.

Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di due anni.

È ribadito il divieto di cumulo dell’APE sociale con redditi da lavoro, fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale entro i limiti di legge.

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Permanenza in servizio fino a 70 anni

La circolare richiama l’art. 5, comma 3-septies, del D.L. 228/2021, confermando che:

  • i docenti di ruolo delle istituzioni AFAM possono chiedere la permanenza in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni;
  • tale diritto non è subordinato a valutazioni discrezionali dell’amministrazione;
  • la permanenza non costituisce vincolo: il docente può comunque presentare successivamente istanza di cessazione.

In assenza di istanza, la permanenza già concessa continua automaticamente fino al compimento del settantesimo anno.

Trattenimento in servizio

La circolare distingue due diverse tipologie di trattenimento:

Trattenimento per conseguimento dell’anzianità contributiva minima

  • Docenti che compiono 70 anni nell’a.a. 2025/2026 e non abbiano ancora maturato 20 anni di contributi.
  • Personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni entro il 31 ottobre 2026 senza aver raggiunto i 20 anni contributivi.

In tali casi il trattenimento costituisce atto dovuto, previa domanda dell’interessato.

Trattenimento facoltativo per esigenze organizzative

Introdotto dalla legge di bilancio 2025, consente alle istituzioni di trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato:

  • personale ritenuto necessario per esigenze organizzative, tutoraggio o affiancamento;
  • entro il limite del 10% delle facoltà assunzionali;
  • comunque non oltre il compimento del 70° anno di età.

La circolare sottolinea che il trattenimento disposto al di fuori delle ipotesi di legge può esporre l’amministrazione a responsabilità erariale e contenzioso.

Abrogazione della risoluzione unilaterale del rapporto

È definitivamente confermata l’abrogazione:

  • dell’obbligo di collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata;
  • della facoltà per le amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al compimento dei 65 anni.

Resta operante esclusivamente il collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento del requisito di vecchiaia.

Termini e scadenze

La circolare definisce una tempistica estremamente rigorosa, tra cui si segnalano:

  • 21 gennaio 2026: comunicazione al personale avente diritto dell’opzione tra cessazione e permanenza in servizio;
  • 3 febbraio 2026: termine per la presentazione delle domande di cessazione e di trattenimento;
  • 13 febbraio 2026: termine perentorio per la rinuncia alla domanda di cessazione;
  • 17 febbraio 2026: adozione dei decreti direttoriali e verifica dei requisiti;
  • 19 febbraio 2026: inserimento delle cessazioni nel Portale Anagrafiche;
  • 24 febbraio 2026: notifica dei provvedimenti agli interessati.

Le domande producono effetto dal 1° novembre 2026.