La pensione di vecchiaia è una prestazione erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti:
- Anagrafici
- Contributivi
- Di importo soglia (in alcuni casi)
Possono chiedere tale pensione, coloro che raggiungono determinati requisiti e siano lavoratori dipendenti, gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o gli iscritti alla Gestione Separata Inps.
Requisiti
Per i lavoratori in possesso di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Età per chi svolge lavori gravosi o usuranti | Contributi* |
2026 | 67 anni | 66 anni + 7 mesi | 20 anni |
2027 | 67 anni + 1 mese | 66 anni + 8 mesi | 20 anni |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 66 anni + 10 mesi | 20 anni |
*o 15 anni in base alle deroghe D.Lgs 503/1992 (c.d. decreto Amato) e almeno 30 anni per coloro che svolgo lavori gravosi o usuranti
Deroghe Amato: in pensione con 15 anni di contributi
In base al Decreto “Amato” 503/1992, alcuni lavoratori possono beneficiare della pensione di vecchiaia anche con solo 15 anni di contributi ma se rientrano in una delle seguenti casistiche (Circolare Inps 16/2013):
Lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato almeno 15 anni di contributi.
Ai fini della maturazione dei requisiti in parola, sono utili tutti i contributi (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e da ricongiunzione) riferiti temporalmente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 devono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data.
Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992
Per usufruire di tale deroga è necessario che la decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 26 dicembre 1992. Non è invece richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti anteriormente alla predetta data.
Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare
Non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part-time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale.
Lavoratori dipendenti che possono far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa
Per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dall’articolo 2 del decreto n. 503 nell’anno di compimento dell’età pensionabile, i requisiti stessi sono ridotti fino al limite minimo di 15 anni previsto dalla previgente normativa. In pratica il numero dei contributi richiesti par tali lavoratori è pari alla somma delle settimane di contribuzione maturate fino al 31 dicembre 1992 e delle settimane di calendario comprese tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile.
Stop all’adeguamento dell’aspettava di vita per lavori gravosi e usuranti
Con riferimento all’incremento dei requisiti anagrafici pari a cinque mesi applicato a decorrere dal 2019, la Legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 147 e 148, Legge n. 205/2017) ha introdotto una deroga all’adeguamento alla speranza di vita a favore di specifiche categorie di lavoratori.
La deroga riguarda i lavoratori dipendenti che:
- possano far valere almeno 30 anni di contribuzione e;
- abbiano svolto per almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette, un’attività rientrante tra le mansioni gravose individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018, oppure risultino impiegati in lavori usuranti o notturni ai sensi del D.Lgs. n. 67/2011, come chiarito dalla Circolare INPS n. 126/2018.
L’accesso al beneficio è subordinato alla condizione che il lavoratore non sia titolare di APE sociale al momento del pensionamento, circostanza che esclude l’applicazione della dispensa.
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Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 67 anni | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: € 546,24 lordi mensili. |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
Inoltre, sempre coloro che hanno contributi solo post 1995, in mancanza dei requisiti di cui sopra, potranno accedere alla pensione con i seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 71 anni | 5 anni | Non previsto |
2027 | 71 anni + 1 mese | 5 anni | Non previsto |
2028 | 71 anni + 3 mesi | 5 anni | Non previsto |
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione di vecchiaia in totalizzazione potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra |
2026 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
2027 | 66 anni + 1 mese | 20 anni | 18 mesi |
2028 | 66 anni + 3 mesi | 20 anni | 18 mesi |
Pensione di vecchiaia in Computo presso la Gestione Separata DM 282/96
Per coloro che hanno almeno 1 mese accreditato nella gestione separata Inps, possono beneficiare della pensione di vecchiaia con il computo presso la Gestione Separata che consente di ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni di età (dal 2025 ci sarà un incremento in base all’aspettativa di vita) e con almeno 15 anni di contributi.
Per chiedere questa pensione i requisiti sono:
- avere meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995;
- avere almeno 5 anni di contributi dal 1° gennaio 1996;
- avere almeno 1 mese di contribuzione presso la Gestione Separata INPS;
Calcolo
Il calcolo della pensione avviene con un sistema puramente contributivo anche dei periodi anteriori al 1996.
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 71 anni | 15 anni | Non previsto |
2027 | 71 anni + 1 mese | 15 anni | Non previsto |
2028 | 71 anni + 3 mesi | 15 anni | Non previsto |
Decorrenza
Per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei dipendenti del settore privato, degli autonomi e alla Gestione separata dell’Inps, la pensione di vecchiaia decorre (Art. 6 L. 155/1981):
- dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti anagrafici, ovvero dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti contributivi se non sono stati già raggiunti (Circolare Inps n. 120/2013);
- su domanda dell’interessato, dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (Circolare Inps 35/2012);
- per i dipendenti della scuola e il personale AFAM, decorre, rispettivamente, dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di perfezionamento dei requisiti di legge.
La pensione supplementare di vecchiaia invece decorre sempre dal primo del mese successivo la data di invio della domanda.





