14 Gennaio 2026

La riduzione contributiva Inps per gli over 65

Con la Legge n. 449/1997 (art. 59, comma 15) è stata introdotta una particolare agevolazione per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS con almeno 65 anni di età che continuano a versare contribuzione nelle gestioni pensionistiche degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il beneficio è applicato solo a domanda dell’interessato e consiste in una riduzione della contribuzione dovuta all’Inps, del 50%.

La riduzione contributiva per gli over 65 consiste in un abbattimento del 50% della contribuzione dovuta all’INPS da parte dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) titolari di pensione nelle gestioni INPS.

Tale incentivo è stato introdotto dal 1° gennaio 1998 (si veda Circolare INPS n. 69/1998 e Messaggio INPS n. 5002/2014).

Possono richiedere il beneficio anche i titolari di assegno ordinario di invalidità, mentre sono esclusi dall’ammissione al beneficio i titolari di pensione di reversibilità (Circolare INPS n. 33/1999).

Attenzione

La riduzione riguarda sia i contributi fissi dovuti sul minimale di reddito, sia sui contributi a percentuale dovuti sulla quota eccedente il minimale, dai soli soggetti pensionati ultrasessantacinquenni, siano essi titolari d’impresa o collaboratori familiari.

Applicabile solo alle pensioni liquidate nel sistema misto

Tale beneficio è applicabile esclusivamente ai pensionati ai quali sia stata liquidata la pensione con un sistema misto, ossia con quota retributiva maturata fino al 31.12.1995 o fino al 31.12.2011, come confermato dal Messaggio INPS n. 1167/2020.

Non può essere concesso:

  • ai pensionati ai quali sia stata liquidata una pensione interamente contributiva (lavoratori iscritti solo dopo il 31.12.1995);
  • ai lavoratori che abbiano optato volontariamente per il calcolo contributivo puro, ad esempio coloro che hanno richiesto il riscatto di laurea “light” ai sensi del D.L. 4/2019.

 L’agevolazione contributiva può essere richiesta anche dai titolari di assegno ordinario di invalidità, in considerazione della natura pensionistica del trattamento.

Per quanto riguarda invece i titolari di pensione liquidata in totalizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2006 o in cumulo ai sensi della Legge 228/2012, è necessario verificare preliminarmente il sistema di calcolo con cui il trattamento pensionistico è stato determinato.

Attenzione: pensioni interamente contributive

Alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, l’esclusione delle pensioni “pure contributive” dal beneficio della riduzione contributiva per gli over 65 non può più ritenersi automatica.

Con sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 3270 del 9 febbraio 2025, la Suprema Corte ha chiarito che il beneficio della riduzione del 50% della contribuzione previsto dall’art. 59, comma 15, della Legge n. 449/1997 spetta a tutti i lavoratori autonomi pensionati presso le gestioni INPS con più di 65 anni, indipendentemente dal sistema di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo).

La Corte ha inoltre precisato che il riferimento al sistema retributivo contenuto nella seconda parte della norma non limita la platea dei beneficiari, ma disciplina esclusivamente l’incidenza del beneficio sul supplemento di pensione, al fine di evitare un vantaggio irragionevole rispetto ai pensionati con trattamento contributivo, per i quali la riduzione dei contributi si riflette automaticamente sull’importo della pensione, essendo questa commisurata ai contributi effettivamente versati.

Ne consegue che anche i titolari di pensione interamente contributiva possono accedere alla riduzione contributiva, purché in possesso degli altri requisiti di legge, con superamento dell’interpretazione restrittiva sostenuta in precedenza dall’INPS.

Decorrenza dello sgravio

Il beneficio può essere riconosciuto anche per periodi precedenti alla data di presentazione della domanda solo a seguito di formale richiesta, e a condizione che non si sia già proceduto alla liquidazione di supplementi di pensione per i periodi per i quali è richiesta la riduzione. La richiesta di agevolazione produce effetti dalla data di presentazione della domanda e rimane valida fino a eventuale revoca; non è quindi necessario ripresentarla negli anni successivi.

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Pensionati ex Ipost – ex Inpdap – ex Enpals – ex Inpdai

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 29/0005868/L del 15 novembre 2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile la riduzione contributiva del 50% ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto 65 anni.

Di conseguenza, la contribuzione dovuta da tali soggetti non subisce riduzioni.

Diversamente, dal 1° gennaio 2003, i pensionati ex INPDAI possono accedere alla riduzione del 50% della contribuzione qualora svolgano attività di lavoro autonomo.

Il ricalcolo della pensione

Per coloro che, dopo il pensionamento, hanno continuato a versare contributi all’INPS, la legge consente un ricalcolo della pensione mediante il c.d. supplemento di pensione.

Il supplemento rappresenta un incremento dell’importo della pensione e può essere richiesto ogni 5 anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.

In alternativa, è possibile richiedere il supplemento dopo 2 anni, dalla decorrenza della pensione o dall’ultimo supplemento, a condizione di aver compiuto 67 anni di età; tale facoltà può essere esercitata una sola volta nella vita.

Come avviene il ricalcolo della pensione

Il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte con il sistema retributivo, è ridotto della metà, come chiarito dalle Circolari INPS n. 175/1998 e n. 98/2003.

Qualora, invece, il supplemento di pensione sia calcolato con il sistema contributivo (Circolari INPS n. 98/2003 e n. 175/1998), il calcolo avviene secondo le seguenti modalità:

  • la quota relativa ai periodi di contribuzione intera (senza riduzione del 50%) è determinata moltiplicando il montante individuale, ottenuto dalla somma dei contributi annui rivalutati riferiti a tali periodi, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni;
  • la quota relativa ai periodi di contribuzione ridotta è calcolata moltiplicando il montante individuale, ottenuto dalla somma dei contributi annui rivalutati riferiti ai periodi di contribuzione ridotta, per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 65 anni e dividendo poi l’importo così ottenuto per due.

Regime forfettario vs riduzione contributiva del 50% per ultrasessantacinquenni

L’accesso alla riduzione contributiva del 50% per i soggetti pensionati ultrasessantacinquenni non è compatibile con il regime forfettario, in quanto le due agevolazioni sono alternative e non cumulabili.

La Legge n. 190/2014, in particolare ai commi 80 e 81, come successivamente modificata e integrata, esclude il riconoscimento di specifici benefici contributivi per i soggetti che optano per il regime previdenziale agevolato connesso all’adesione al regime forfettario.