Chi ha diritto alla NASpI?
Hanno diritto alla disoccupazione NASpI i lavoratori dipendenti che perdono il lavoro involontariamente, inclusi apprendisti, soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato e dipendenti pubblici con contratto a termine.
A partire dal 1° gennaio 2022, la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e dai loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Non possono accedere alla prestazione NASpI:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta applicabile la specifica normativa di settore;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento, sia di vecchiaia sia anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non esercitino l’opzione per la NASpI.
NASpI e contratto di apprendistato nella Pubblica Amministrazione
I lavoratori assunti nella PA con un contratto di apprendistato o con contratto di formazione e lavoro spetta la disoccupazione NASpI in quanto le amministrazioni dovranno versare, oltre ai contributi IVS, anche il contributo di finanziamento della Naspi (1,61% della retribuzione imponibile).
Con la Circolare Inps n. 31/2025 l’istituto di previdenza, ha fornito le istruzioni in base a quanto disposto dal l’art. 3-ter del D.L. n. 44/2023 convertito in legge n. 74/2023 (decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) che riconosce ad alcune pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10%, giovani laureati con contratto di apprendistato (durata massima 36 mesi) o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Il Ministero per la pubblica amministrazione di concerto con quello dell’Università e ricerca hanno adottato il Dm 21 dicembre 2023 per regolare nel dettaglio i due strumenti.
Requisiti
Per accedere alla NASpI sono richiesti i seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione involontaria: il lavoratore deve essere stato licenziato oppure aver concluso un contratto di lavoro a tempo determinato.
- Requisito contributivo: è necessario aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (pari a 3 mesi) nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Si segnala che il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, previsto dall’art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 22/2015, non trova più applicazione con riferimento agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis. Inoltre, nel 2020, con la Circolare n. 48/2020 l’INPS ha eliminato i modelli “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”. L’Istituto finalmente ha adottato alcune innovazioni che permettono, in sinergia con gli Istituti bancari e Poste Italiane, di identificare l’intestatario del Conto Corrente.
Novità della legge di Bilancio per il 2025
Con l’art. 1, comma 171 della Legge n. 207/2024 viene aggiunta la lettera c-bis all’art. 3, comma 1 del D.Lgs 22/2015: “Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, chi richiede l’indennità di disoccupazione NASpI nei 12 mesi successivi alle dimissioni deve dimostrare che ha maturato il requisito contributivo di 13 settimane (ovvero 3 mesi) dopo queste dimissioni. In poche parole, il lavoratore per poter aver diritto alla disoccupazione NASpI e conteggiare ai fini della durata e dell’importo, anche le settimane maturate prima del rapporto di lavoro cui ha rassegnato le dimissioni, dovrà aver svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi. Altrimenti, dovrà attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro anni.
Esempio 1
Data ultimo giorno di lavoro per dimissioni | 15/02/2025 |
Inizio nuovo rapporto di lavoro | 10/03/2025 |
Data licenziamento per mancato superamento periodo di prova | 10/04/2025 |
In questo caso il lavoratore non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpI | |
Esempio 2
Data ultimo giorno di lavoro per dimissioni | 15/02/2025 |
Inizio nuovo rapporto di lavoro | 10/03/2025 |
Data licenziamento per mancato superamento periodo di prova | 10/07/2025 |
In questo caso il lavoratore avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, può accedere alla NASpI | |
Domanda
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Però a seconda di quando viene presentata la domanda la prestazione decorre da un termine differente:
- Se presentata entro i primi 7 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- Se la domanda viene presentata dall’8° al 68° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda perdendo così la copertura contributiva per il periodo precedente.
Attenzione
Nel caso in cui, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ci si trovi in malattia, maternità o infortunio, l’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno.
Come si calcola la NASpI?
L’importo della NASpI viene calcolato partendo dalla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni di lavoro, includendo tutti gli elementi retributivi soggetti a contribuzione. Ecco i passaggi fondamentali per determinare l’importo:
- Calcolo della retribuzione media mensile: si sommano tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni e si dividono per il numero di settimane contributive. Il risultato viene poi moltiplicato per 4,33 per ottenere la media mensile.
- Determinazione dell’importo dell’indennità:
- Se la retribuzione media mensile è pari o inferiore a un certo limite fissato annualmente dall’INPS (per il 2026 € 1.456,72 euro), l’indennità è pari al 75% della retribuzione media.
- Se la retribuzione media mensile supera il limite, all’indennità di base (75% di € 1.456,72 euro per il 2026) si aggiunge il 25% della differenza tra la retribuzione media e il limite di 1.456,72 euro.
In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1.584,70 euro al mese (per il 2026).
Esempio di calcolo della NASpI
Lavoratore licenziato il 31 gennaio 2026
| Periodo | Settimane | Imponibile previdenziale | Azienda |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47 | 21.000,00 € | Alfa S.p.A. |
| 2022 | 52 | 25.000,00 € | Alfa S.p.A. |
| 2023 | 52 | 25.000,00 € | Alfa S.p.A. |
| 2024 | 52 | 25.000,00 € | Alfa S.p.A. |
| 2026 | 5 | 4.000,00 € | Alfa S.p.A. |
| Totale | 208 | 100.000,00 € |
1. Calcolo retribuzione media mensile
100.000,00 : 208 × 4,33 = 2.081,73 €
2. Determinazione dell’importo mensile
75% di 1.456,72 € = 1.092,54 €
25% della differenza tra 2.081,73 - 1.456,72 € = 625,01 × 25% = 156,25 €
3. Importo totale mensile NASpI: 1.248,79 € lordi
Pertanto, l’importo mensile della NASpI sarà di circa 1.248,79 €.
L’importo mensile di disoccupazione si riduce del 3% mensile, rispetto al mese precedente, dal sesto mese di percezione della disoccupazione.
Per coloro i quali hanno compiuto 55 anni alla data della domanda, la riduzione scatta dall’ottavo mese.
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Riduzione progressiva dell’importo: L’importo mensile di disoccupazione si riduce del 3% mensile, rispetto al mese precedente, dal sesto mese di percezione della disoccupazione. Per coloro i quali hanno compiuto 55 anni alla data della domanda, la riduzione scatta dall’ottavo mese.
Durata della NASpI
La durata massima della disoccupazione NASpI è pari a 24 mesi. La prestazione viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi. Varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto. Ad esempio, se negli ultimi 4 anni ho lavorato solo 8 mesi, avrò diritto a solo 4 mesi di disoccupazione, ovvero la metà del periodo lavorato nei 4 anni precedenti.
Malattia, cassa integrazione e infortunio
La normativa di riferimento ed il messaggio Inps n. 2875 del 2017 hanno confermato che i periodi di malattia, infortunio e di cassa integrazione vanno neutralizzati ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in quanto ininfluenti, e quindi, determinano un ampliamento del quadriennio di riferimento ai fini della ricerca del requisito contributivo delle tredici settimane 13 di contribuzione (ovvero 3 mesi).
Ulteriori eventi possono ampliare l’arco dei 4 anni all’interno del quale ricercare il requisito:
- assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
- congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
- congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Disoccupazione NASpI e pensione
Durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennità è prevista la copertura contributiva figurativa utile sia per il diritto che per la misura della pensione.
Utilizzo della contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria, anticipata precoci, quota 103, opzione donna, ecc., per vedersi riconosciuta la contribuzione figurativa da disoccupazione ai fini del diritto, è necessario raggiungere i 35 anni di contributi da lavoro effettivo. Infatti, se non si raggiungono i 35 anni da lavoro effettivo, la disoccupazione viene conteggiata solo per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non potendo conteggiare tali periodi per il raggiungimento del requisito contributivo.
Utilizzo della contribuzione figurativa ai fini della misura della pensione
Ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 22/2015, la contribuzione figurativa, è utile ai fini della misura entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della NASpI (per l’anno 2026 pari ad € 2.218,58). Se le retribuzioni computate vanno ad abbassare la quota di retribuzione pensionabile ai fini della quota retributiva della pensione, tale contribuzione verrà sempre considerata utile ai fini del diritto, ma non sarà presa in considerazione per la determinazione della pensione qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.
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NASpI e dimissioni per giusta causa
È possibile accedere alla NASpI anche a seguito di dimissioni, ma solo in questi precisi casi previsti dalla normativa:
- Dimissioni durante il primo anno di vita del figlio (la tutela viene estesa anche al lavoratore padre che abbia usufruito di almeno un giorno di paternità obbligatoria o che abbia fruito al posto della madre del congedo di maternità in specifici casi, sempre fino all’anno di età del bambino (art. 28, 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001);
- Mancato pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro per almeno 3 mesi (il mancato pagamento non deve essere saltuario ma continuato nel tempo);
- Dimissioni avvenute nell’ambito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenute a seguito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro L. 604/1966;
- Dimissioni a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede aziendale distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o quando la nuova sede è mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici (Messaggio INPS n. 369/2018).
- Spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, previste dall’art. 2103 codice civile;
- Mobbing, consistente in un insieme di condotte vessatorie e reiterate poste in essere da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, molestie sul luogo di lavoro, ecc. (dette condotte devono essere prolungate nel tempo e lesive della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso).
Messaggi e Circolari Inps in materia di dimissioni per giusta causa
Circolare Inps n. 97/2003; Circolare Inps n. 163/2003; Messaggio Inps n. 369/2018; Circolare Inps n. 142/2015
NASpI e licenziamento per giusta causa
In caso di licenziamento per giusta causa, si ha comunque diritto all’indennità, ma la Naspi decorre con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.
Incentivo all’autoimprenditorialità
Nel caso in cui durante il periodo di percezione della NASpI il lavoratore apra partita iva come lavoratore autonomo, ha la possibilità di chiedere l’anticipazione di tutta la prestazione in un’unica soluzione. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA/inizio attività. La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI (Circolare Inps 94/2015).
Novità L. 199/2025 (art. 1, comma 176)
Il nuovo meccanismo di erogazione della NASpI anticipata si articola in due distinte fasi:
- una prima erogazione, pari al 70% dell’ammontare complessivo della NASpI, corrisposta in via immediata al fine di garantire la liquidità necessaria per l’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale;
- una seconda erogazione, pari al restante 30% dell’ammontare complessivo della NASpI, effettuata in un momento successivo ed entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Il versamento della seconda rata della NASpI anticipata è subordinato alla verifica, da parte dell’INPS, della sussistenza delle seguenti condizioni:
- mancata instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- assenza della titolarità di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, che non preclude l’accesso né la fruizione della NASpI anticipata.
Anticipo NASpI e rioccupazione come dipendente
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI (durata teorica della disoccupazione) è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
NASpI e compatibilità
Il lavoratore che durante il periodo di fruizione dell’indennità instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato dovrà fare attenzione ai vari profili di compatibilità e di decadenza della disoccupazione:
Naspi e lavoro subordinato
Il D.lgs n. 22/2015 consente il cumulo della Naspi con i redditi da lavoro subordinato purché il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale ed il rapporto di lavoro abbia durata fino a 6 mesi.
1° Caso: nuovo rapporto di lavoro con durata fino a 6 mesi
Se il rapporto di lavoro ha durata fino a 6 mesi la prestazione viene sospesa (stop & go) e al termine del nuovo rapporto di lavoro, riprende. Si mantiene la prestazione in misura ridotta se dal nuovo contratto di lavoro subordinato derivi un reddito annuale da lavoro dipendente/parasubordinato pari a 8.500,00 euro (per l’anno 2024). In questo ultimo caso il percettore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto (in caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015). Inoltre, il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Se durante la sospensione della NASpI a seguito di un rapporto di lavoro della durata fino a 6 mesi, si rassegnano le dimissioni?
La ripresa della prestazione avviene d’ufficio ed a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore (Circolare Inps n. 91/2015). Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
Messaggio Inps n. 1414 del 09/04/2024
2° Caso: nuovo rapporto di lavoro con durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato
Se il rapporto di lavoro ha durata superiore a 6 mesi la prestazione decade salvo che il reddito non sia inferiore a 8.500,00 € (In questo ultimo caso il percettore deve comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto (in caso di mancata comunicazione del reddito, si applica l’istituto della decadenza). Inoltre, il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo tali condizioni l’indennità NASpI è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.
Rapporto di lavoro | NASPI con reddito inferiore a 8.500,00 euro lordi | NASPI con reddito sopra 8.500,00 euro lordi |
Dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi | Importo ridotto dell’80% del reddito | Decadenza della NASpI |
Dipendente a tempo determinato con durata fino a sei mesi | Importo ridotto dell’80% del reddito | NASpI sospesa per la durata del contratto |
NASpI e lavoro a chiamata
Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13-18 del richiamato D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, costituisce un contratto di lavoro dipendente che può essere stipulato a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato. Tale contratto può assumere una delle seguenti tipologie:
- lavoro intermittente con espressa pattuizione dell’obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto alla indennità di disponibilità;
- lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità.
Tipologia 1
Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente di cui alla prima tipologia e cioè con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con interpelli n.3147 del 22 dicembre 2005 e n.44 del 3 ottobre 2008 ha chiarito che la corresponsione dell’indennità di disoccupazione deve ritenersi esclusa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità ma alla luce del D.Lgs 22/2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro dipendente laddove quest’ultimo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8.500 euro per il 2024). In particolare trovano applicazione – in considerazione della durata del contratto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, e del reddito annuo derivante dal medesimo – le disposizioni in materia di rioccupazione del beneficiario dell’indennità di disoccupazione con rapporto di lavoro subordinato e i conseguenti effetti di sospensione, riduzione e decadenza sulla prestazione.
Tipologia 2
Nel caso in cui il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente di cui alla seconda tipologia e cioè senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra. Tuttavia, anche per tale tipologia di lavoro intermittente, in applicazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.22 del 2015, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.500 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Pertanto, laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori. Ogni mese il lavoratore poi comunicherà con il modello NASpI-Com i giorni lavorati nel mese.
Inoltre il Messaggio Inps n. 1162/2018 chiarisce che se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.500 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.
NASpI e lavoro a chiamata iniziato prima della cessazione del rapporto di lavoro principale
Con il Messaggio Inps n. 1162 del 16/03/2018 l’INPS ha chiarito la possibilità di cumulo della NASpI con un rapporto di lavoro a chiamata (ovvero intermittente).
Ipotesi 1: con indennità di disponibilità
Lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta (quindi, con indennità di disponibilità), che invia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.174, e la prestazione NASpI verrà riproporzionata.
Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.174, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.
Ipotesi 2: senza indennità di disponibilità
Lavoratore titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta (quindi, senza indennità di disponibilità) che invia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta. In tale ipotesi, tuttavia, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.174 euro e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nell’ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo alle condizioni di cui l’ipotesi 1.
NASpI e lavoro occasionale (Presto e Libretto di famiglia)
Le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.
NASpI e maternità
Se la data presunta del parto è all’interno del periodo indennizzato Naspi, alla lavoratrice spetterà la maternità obbligatoria erogata direttamente dall’Inps a domanda, e successivamente il periodo residuo di disoccupazione.
NASpI e pensione
Se il lavoratore ha già maturato il diritto a pensione, o lo perfeziona durante la fruizione dell’indennità Naspi, decade dalla prestazione. Se si è titolari di assegno ordinario di invalidità il lavoratore può optare per la prestazione più favorevole tra assegno di invalidità e Naspi.
Attenzione al cumulo della NASpI e ai contributi figurativi: In tutti i casi di cumulo della NASPI (ridotta dell’80%) con nuovo rapporto di lavoro la contribuzione figurativa versata NON dà luogo ad accrediti contributivi e viene versata integralmente alla gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti.
NASpI e contratto di collaborazione
Nel caso in cui, durante la percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI si instauri un rapporto di collaborazione con obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (o dalla data della domanda se rapporto preesistente) bisognerà comunicare all’istituto tramite la procedura Naspi-com il reddito presunto annuo derivato dal rapporto di collaborazione.
- Se il reddito presunto è superiore a 8.500 € annui = si decade dalla NASPI
- Se il reddito presunto è inferiore a 8.500 € annui = previsto il cumulo della NASPI con riduzione dell’80% del reddito presunto.
In caso di mancata comunicazione del reddito presunto all’INPS entro 1 mese dall’inizio attività o dalla data domanda si decade dalla Naspi a decorrere dalla data di inizio dell’attività lavorativa.
NASpI e lavoro autonomo (anche occasionale)
Il lavoratore che percepisce la Naspi e avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oppure ne ha già una in essere all’atto della domanda di Naspi, è tenuto a darne comunicazione all’INPS tramite il modello NASpI-Com entro 30 giorni dalla domanda di Naspi (se già titolare di p. iva) o dalla data di apertura, comunicando il reddito presunto annuo, pena decadenza della prestazione. Infatti, per coloro che hanno partita iva, la NASpI è compatibile fino a 5.500,00 € lordi annui (riparametrati a mese). In questo caso la Naspi verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di produrre nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività alla data di termine della Naspi oppure, se tale termine è antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Messaggio Inps n. 1414 del 09/04/2024
Incentivo all’autoimprenditorialità
Nel caso in cui durante il periodo di percezione della NASpI il lavoratore apra partita iva come lavoratore autonomo è possibile chiedere l’anticipazione di tutta la prestazione in un’unica soluzione. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA/inizio attività. La medesima facoltà è da riconoscersi al lavoratore che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI (Circolare Inps 94/2015).
Novità L. 199/2025 (art. 1, comma 176)
Il nuovo meccanismo di erogazione della NASpI anticipata si articola in due distinte fasi:
- una prima erogazione, pari al 70% dell’ammontare complessivo della NASpI, corrisposta in via immediata al fine di garantire la liquidità necessaria per l’avvio dell’attività autonoma o imprenditoriale;
- una seconda erogazione, pari al restante 30% dell’ammontare complessivo della NASpI, effettuata in un momento successivo ed entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Il versamento della seconda rata della NASpI anticipata è subordinato alla verifica, da parte dell’INPS, della sussistenza delle seguenti condizioni:
- mancata instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
- assenza della titolarità di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, che non preclude l’accesso né la fruizione della NASpI anticipata.
Anticipo NASpI e rioccupazione come dipendente
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI (durata teorica della disoccupazione) è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
NASpI e AOI (Assegno Ordinario di Invalidità)
Come già illustrato, l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/1993, prevede l’incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima assicurazione, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Con la Circolare INPS n. 138/2011 sono state fornite le istruzioni operative per l’attuazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 234/2011 ed è stato precisato che, in caso di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione dell’indennità stessa.
La titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per effetto dell’opzione in favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata (Circolare INPS n. 134/2004).
Pertanto, in tale ipotesi non ricorre la causa di decadenza dalla NASpI prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 22/2015 (raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato), in quanto il titolare di assegno ordinario di invalidità non perfeziona i requisiti per la pensione anticipata.
Viceversa, in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, trova applicazione il regime di decadenza di cui al citato articolo 11.
Ulteriori precisazioni
Con il Messaggio INPS n. 4477/2019, anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute dalle Strutture territoriali, vengono fornite precisazioni in merito alla posizione dei titolari di assegno ordinario di invalidità (AOI) sospeso a seguito dell’opzione in favore dell’indennità NASpI.
In particolare, è stato chiesto se sia possibile ripristinare il pagamento dell’AOI nei seguenti casi in cui la NASpI sia:
- a) sospesa per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi (circolare n. 94/2015, paragrafo 2.10.a.1);
b) erogata in forma anticipata (circolare n. 174/2017, paragrafo 7).
Ipotesi a) – sospensione della NASpI per lavoro subordinato
Con la già citata sentenza n. 234/2011, la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto dei lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
La circolare n. 138/2011 ha precisato che i lavoratori che abbiano esercitato l’opzione per l’indennità di disoccupazione possono rinunciare alla NASpI in qualsiasi momento, ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno ordinario di invalidità.
Tale rinuncia ha effetto dalla data in cui viene esercitata, ha carattere definitivo e comporta l’impossibilità di percepire la parte residua dell’indennità di disoccupazione.
Pertanto, l’assicurato titolare di AOI che abbia optato per la NASpI può, a seguito di rinuncia alla prestazione di disoccupazione, rientrare nel godimento dell’AOI, senza possibilità di essere riammesso alla fruizione dell’indennità residua.
Si evidenzia che, una volta esercitata l’opzione per la NASpI, trovano applicazione tutte le disposizioni che disciplinano tale prestazione. In particolare, l’articolo 9, comma 1, del D.lgs. n. 22/2015 prevede che, in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a sei mesi, la NASpI venga sospesa d’ufficio per la durata del rapporto e ripristinata alla sua cessazione.
Durante il periodo di sospensione della NASpI, l’assicurato rimane titolare della prestazione, con la conseguenza che non può percepire l’assegno ordinario di invalidità, salvo che intenda rinunciare definitivamente alla NASpI.
Ne consegue che il beneficiario della NASpI che, durante il periodo di sospensione per lavoro a termine, richieda il ripristino dell’AOI rinuncia alla NASpI e non potrà più fruire dell’indennità residua.
Il ripristino dell’assegno ordinario di invalidità opera sempreché permanga la titolarità dell’assegno stesso e resta soggetto alla disciplina dell’incumulabilità con i redditi da lavoro (circolare n. 197/2003, paragrafi 4.1 e 4.3).
Ipotesi b) – NASpI anticipata
Nel caso di erogazione anticipata della NASpI, l’assegno ordinario di invalidità rimane sospeso per l’intero periodo teorico di spettanza dell’indennità di disoccupazione.
Il pagamento dell’AOI potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpI, sempreché permanga la titolarità dell’assegno.
Resta fermo che, anche durante il periodo di sospensione, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conferma e revisione dell’assegno di invalidità, con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della prestazione, l’interessato riassume la posizione di assicurato.
NASpI e lavoro sportivo
In base al Messaggio INPS n. 2685/2024 e Circolare INPS n. 67/2024 in caso di svolgimento, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI, di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro.
Se durante la sospensione della NASpI a seguito di un rapporto di lavoro della durata fino a 6 mesi, si rassegnano le dimissioni?
La ripresa della prestazione avviene d’ufficio ed a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore (Circolare n. Inps 94/2015). Si precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.
Novità 2023: stop all’invio del modello NASpI-Com per lavoro subordinato
Con il messaggio n. 3254 del 19 settembre 2023, l’Inps ha aggiornato la procedura di gestione delle domande NASpI introducendo il servizio di Acquisizione automatica sospensioni per ripresa attività lavorativa rilevate da Comunicazioni Obbligatorie. L’Istituto rileverà direttamente dall’Unilav le informazioni di ripresa dell’attività lavorativa da parte di un percettore di NASpI, procedendo ad una gestione automatica dei periodi di sospensione della prestazione e della riattivazione dei pagamenti.
NASpI e Politiche Attive
Con decreto del 21 novembre 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le modalità con cui i percettori della disoccupazione NASpI e della DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) sono tenuti alla sottoscrizione del Curriculum Vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Pato di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Nuovo modello di accoglimento domanda di NASpI
Il lavoratore che presenta domanda di NASpI (o DIS-COLL), è iscritto automaticamente d’ufficio sulla piattaforma SIISL nel momento in cui la domanda viene accolta dall’INPS. Infatti, d’ora in poi il modello di accoglimento della domanda di NASpI che l’INPS invierà ai lavoratori dovrà contenere anche tutte le informazioni necessarie per l’accesso al SIISL oltre che i dati relativi alla misura e alla durata della prestazione. Dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, entro i successivi 15 giorni dalla data di registrazione su SIISL, il lavoratore dovrà accedere alla piattaforma SIISL (con SPID, CIE o CNS) e completare le seguenti attività:
- Compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale dove sarà possibile selezionare le Agenzie per il Lavoro che avranno così accesso al profilo lavorativo;
- Compilazione dei dati utili a integrare il Curriculum vitae al fine di integrare le banche dati;
- Compilazione delle informazioni utili per la redazione del Patto di Servizio Personalizzato finalizzato poi dal CPI competente territorialmente.
In caso di rioccupazione del lavoratore l’iscrizione alla piattaforma SIISL viene archiviata o sospesa:
Se il lavoratore termina la NASpI o decade dalla prestazione | Iscrizione archiviata d’ufficio per un periodo di 5 anni |
Se il lavoratore sospende la NASpI (es. per nuova occupazione fino a 6 mesi) | Iscrizione sospesa d’ufficio e l’iscrizione rimane attiva |
Sanzioni
In caso di mancato adempimento di compilazione dei dati sulla piattaforma i lavoratori e il CPI competente, verranno informati tramite la piattaforma SIISL. In questo caso il lavoratore dovrà presentarsi presso il Centro per l’Impiego. In caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, si applicano le sanzioni previste dall’art. 21, comma 7, lettera a) del D.Lgs n. 150/2015:
1) decurtazione di 1/4 di una mensilità di NASpI, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Offerte di lavoro e proposte formative sul SIISL
Una volta iscritti sulla piattaforma SIISL, i lavoratori percettori di NASpI potranno visualizzare tutte le offerte di lavoro nonché le proposte formative pubblicate nella piattaforma.





