Nel sistema pensionistico retributivo, le aliquote di rendimento rappresentano uno degli elementi centrali per la determinazione dell’importo della pensione (Quote retributive A e B), in quanto costituiscono il meccanismo attraverso il quale la retribuzione pensionabile viene trasformata in prestazione previdenziale. In concreto, per ogni anno di contribuzione maturata viene riconosciuta una percentuale della retribuzione di riferimento, che si somma progressivamente fino a determinare l’ammontare dell’assegno pensionistico. La logica di funzionamento è lineare, generalmente pari al 2% annuo fino a un massimo del 40 anni (80%), ma gli effetti possono variare sensibilmente in funzione del livello retributivo, poiché il sistema prevede riduzioni delle aliquote al crescere della retribuzione.
Liquidazioni delle Quote Retributive nel 2026
Quota A: periodi sino al 31.12.1992 | ||||||
Fasce di retribuzione e di reddito | Tetto | Importo Settimanale | Abbattimento | un anno | 40 anni | Settimanale* |
Sino a 56.224,40 euro | 1° Tetto | sino a 1081,24 euro | – | 2% | 80% | 0,001538462 |
Sino a 74.778,46 euro | + 33% | sino a 1438,05 euro | 25% | 1,50% | 60% | 0,001153846 |
Sino a 93.332,50 euro | + 66% | sino a 1794,86 euro | 37,50% | 1,25% | 50% | 0,000961538 |
Oltre 93.332,50 euro | >66% | oltre 1794,86 euro | 50% | 1% | 40% | 0,000769231 |
Quota B: periodi dal 1° gennaio 1993 e sino al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011 | ||||||
Fasce di retribuzione e reddito | Tetto | Importo Settimanale | Abbattimento | un anno | 40 anni | Settimanale* |
Sino a 56.224,40 euro | 1° Tetto | sino a 1081,24 euro | – | 2% | 80% | 0,001538462 |
Sino a 74.778,46 euro | +33% | sino a 1438,05 euro | 20% | 1,60% | 64% | 0,001230769 |
Sino a 93.332,50 euro | +66% | sino a 1794,86 euro | 32,50% | 1,35% | 54% | 0,001038462 |
Sino a 106.826,37 euro | +90% | sino a 2054,35 euro | 45% | 1,10% | 44% | 0,000846154 |
Oltre 106.826,37 euro | >90% | oltre 2054,35 euro | 55% | 0,90% | 36% | 0,000692308 |
Fasce di retribuzione e redditi pensionabili per la liquidazione delle quote retributive delle pensioni con decorrenza nel 2026; *Indica il valore di rendimento da attribuire ad ogni settimana di anzianità contributiva.
Aliquote di rendimento nel pubblico impiego e nei fondi speciali
Dipendenti civili dello Stato (CTPS)
Nel settore pubblico, le aliquote di rendimento si caratterizzano storicamente per una maggiore generosità rispetto a quelle previste nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Per i dipendenti civili dello Stato (ad esempio personale ministeriale, insegnanti, ecc.), iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), i coefficienti di rendimento sono disciplinati dall’articolo 44 del DPR n. 1092/1973.
In particolare:
- per i primi 15 anni di servizio è riconosciuto un rendimento complessivo pari al 35% della retribuzione pensionabile, corrispondente a circa 2,33% per ogni anno;
- per gli anni successivi al 15°, il rendimento è pari all’1,8% annuo;
- il rendimento complessivo non può comunque superare il limite massimo dell’80% della retribuzione pensionabile.
Tale disciplina si applica ancora oggi anche al personale delle Poste (ex Fondo IPOST), in quanto storicamente assimilato al pubblico impiego statale.
Limite introdotto dalla Legge n. 724/1994
L’articolo 17 della Legge n. 724/1994 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 1995, il coefficiente di rendimento non possa in ogni caso superare il 2% annuo.
Per i dipendenti civili dello Stato, l’impatto di tale limite risulta sostanzialmente neutro, poiché dopo il 15° anno di servizio, l’aliquota applicata (1,8%) è già inferiore al tetto del 2%.
Ex Fondo Ferrovie dello Stato
Per il personale iscritto al Fondo Speciale Ferrovie dello Stato, il sistema prevede aliquote di rendimento ancora più elevate per le anzianità più risalenti.
In particolare:
- fino al 10° anno di servizio si applica un rendimento pari al 2,6% annuo;
- per gli anni successivi, il rendimento è pari al 2% annuo.
Tuttavia, tali aliquote trovano applicazione esclusivamente per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1994, in quanto dal 1° gennaio 1995, per effetto dell’articolo 17 della Legge n. 724/1994, il coefficiente di rendimento è stato uniformato al limite massimo del 2% annuo.
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Enti locali e sanità: aliquote di rendimento
Gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG – ossia i dipendenti degli enti locali, del comparto sanità, degli asili e scuole elementari parificate e gli ufficiali giudiziari – sono soggetti a una disciplina specifica in materia di aliquote di rendimento, distinta da quella dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Disciplina originaria
Le aliquote di rendimento applicabili sono quelle previste:
- dalla Tabella A allegata alla Legge n. 965/1965 per gli iscritti a CPDEL, CPS e CPI;
- dalla Tabella A allegata alla Legge n. 16/1986 per gli iscritti alla CPUG.
Per il comparto sanitario, l’applicazione delle aliquote della Legge n. 965/1965 è stata estesa per effetto dell’articolo 7 del D.L. n. 267/1972, nell’ambito del processo di armonizzazione tra le diverse gestioni previdenziali pubbliche.
Intervento della Legge n. 724/1994
Con l’articolo 17 della Legge n. 724/1994, il legislatore ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un limite generale alle aliquote di rendimento, stabilendo che il coefficiente annuo non possa superare il 2% per ogni anno di contribuzione.
Clausola di salvaguardia – Legge n. 335/1995
La Legge n. 335/1995 (riforma Dini) ha tuttavia previsto una clausola di salvaguardia, stabilendo che l’applicazione del limite del 2% annuo non può determinare un trattamento pensionistico più favorevole rispetto a quello ottenibile con le regole previgenti.
Questo principio assume rilievo considerando la struttura delle aliquote della Tabella A della Legge n. 965/1965, caratterizzate da una progressività non lineare:
- inferiore al 2% annuo fino a circa 22-23 anni di servizio;
- superiore al 2% annuo per le anzianità successive.
Novità della Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023)
L’articolo 1, commi 157 e 159 della Legge n. 213/2023 ha introdotto una modifica rilevante per gli iscritti a CPDEL, CPS, CPI e CPUG (ne parliamo qui) che:
- accedono alla pensione dal 1° gennaio 2024;
- e possiedono un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995.
In tali casi:
- per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1994 si applica un’aliquota pari al 2,5% annuo;
- per l’anno 1995 resta fermo il limite del 2% annuo (ex art. 17 L. 724/1994).
Esclusioni
La suddetta riduzione non si applica:
- ai soggetti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2023;
- nei casi di cessazione dal servizio per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- collocamento d’ufficio previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
In questi casi continuano infatti a valere le aliquote più favorevoli previste dall’Allegato A della Legge 965/1965 (e alla tabella A allegata alla legge n. 16/1986 per il solo personale iscritto alla CPUG). Questo principio vale anche quando la pensione di vecchiaia viene liquidata in cumulo con altre gestioni previdenziali.
Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico
Nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i lavoratori, iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS), sono soggetti a una disciplina peculiare delle aliquote di rendimento, storicamente più favorevole rispetto all’AGO. Il legislatore ha infatti perseguito l’obiettivo di garantire rendimenti più elevati per le qualifiche operative, maggiormente esposte a rischi e usura.
A seguito del consolidato orientamento interpretativo e del contenzioso con l’INPS, il sistema attuale richiede una distinzione fondamentale: presenza o meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Personale con almeno 18 anni al 31.12.1995 | Personale con meno di 18 anni al 31.12.1995 |
Personale operativo (forze di polizia e corpi assimilati) Per Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza (ispettori, sovrintendenti, appuntati e agenti), Vigili del Fuoco (settore operativo e aeronavigante), Polizia Penitenziaria (proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia), Polizia di Stato (personale proveniente dai disciolti corpi) Corpo Forestale dello Stato (con ruolo di Ispettore Sovrintendente, Assistente e Agente) si applica quanto previsto dall’articolo 54 del DPR n. 1092/1973:
Forze armate (personale non ufficiale) Per esercito, marina e aeronautica militare (personale non ufficiale):
Altre figure Per le restanti categorie:
| Per il personale militare (Esercito, Marina, Aeronautica), Carabinieri e Guardia di Finanza. Vigili del Fuoco (operativi e aeronaviganti) si applica:
Tale disciplina è stata estesa anche alla Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria per effetto dell’art. 1, comma 101, Legge n. 234/2021
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Il meccanismo di abbattimento della retribuzione pensionabile
Fino al 31 dicembre 1992, nel sistema previdenziale del pubblico impiego non erano previsti tetti pensionabili analoghi a quelli vigenti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
Ciò comportava che l’intera retribuzione pensionabile potesse essere integralmente valorizzata ai fini della pensione, anche con aliquote di rendimento superiori al 2% annuo, determinando trattamenti particolarmente favorevoli.
A partire dal 1° gennaio 1993, l’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992 ha introdotto un meccanismo di riduzione progressiva della retribuzione pensionabile per le fasce più elevate, con l’obiettivo di avvicinare gradualmente il sistema del pubblico impiego a quello dell’AGO.
Tale meccanismo prevedeva un allineamento progressivo nell’arco di 35 anni, con aggiornamenti periodici ogni cinque anni.
Successivamente, questo processo è stato anticipato al 1° gennaio 1998 dall’articolo 59, comma 1, della Legge n. 449/1997, accelerando di fatto l’armonizzazione tra i due sistemi.
Fase transitoria (1993 – 1997)
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1997:
- le riduzioni si applicavano solo sulle fasce di reddito più elevate;
- e in misura ridotta rispetto a quella definitiva.
In concreto, l’abbattimento era pari a circa il 27,5% della retribuzione eccedente l’ultima fascia pensionabile, risultando quindi ancora limitato negli effetti.
Regime a regime (dal 1° gennaio 1998)
Dal 1° gennaio 1998, il sistema è entrato a pieno regime con l’abbattimento della retribuzione pensionabile si applica già dalla prima fascia eccedente;
Fondi sostitutivi dell’AGO: aliquote di rendimento
Anche i lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – tra cui, ad esempio, Fondo Volo, Telefonici, Elettrici, Trasporti, INPDAI ed ex ENPALS – hanno storicamente beneficiato di aliquote di rendimento più favorevoli rispetto a quelle previste nel regime generale.
Con l’articolo 17 della Legge n. 724/1994, a decorrere dal 1° gennaio 1995, è stata introdotta una regola generale secondo cuil’aliquota di rendimento non può eccedere il 2% annuo.
L’allineamento al regime AGO si è tuttavia completato solo a partire dal 1° gennaio 1998, a seguito dell’adozione dei decreti attuativi della Riforma Dini (Legge n. 335/1995).
Da tale data si applicano le medesime regole dell’AGO per la determinazione della retribuzione pensionabile e vengono introdotti i meccanismi di abbattimento dei rendimenti per le retribuzioni eccedenti la prima fascia pensionabile.





