7 Marzo 2026

Pensioni dipendenti pubblici: con la vecchiaia si salvano le vecchie aliquote di rendimento

Arriva un importante chiarimento dell’INPS sul calcolo delle pensioni per alcuni dipendenti pubblici iscritti alle casse degli enti locali e della sanità. Con il messaggio INPS n. 787 del 5 marzo 2026, l’Istituto ha precisato un aspetto relativo alle nuove aliquote di rendimento introdotte dalla legge di Bilancio 2024: se il lavoratore accede alla pensione di vecchiaia, le nuove aliquote più penalizzanti non si applicano e continuano a valere le vecchie regole di calcolo più favorevoli. Il chiarimento riguarda in particolare i dipendenti pubblici iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cioè i regimi previdenziali degli enti locali e del comparto sanità.

La riforma delle aliquote introdotta dalla legge di Bilancio

La questione nasce dalle modifiche introdotte dalla legge n. 213/2023, che ha previsto una riduzione delle aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni retributive di alcuni dipendenti pubblici (ne abbiamo parlato qui).

La modifica riguarda i lavoratori iscritti alle casse degli enti locali e della sanità che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 15 anni di contributi.

Per questi lavoratori la normativa ha stabilito l’applicazione di nuove aliquote di rendimento più basse per il calcolo delle quote retributive della pensione (quote A e B).

L’effetto della norma è un abbattimento dell’importo della pensione, soprattutto nei casi di uscita anticipata dal lavoro.

Cosa sono le Casse Inps CPDEL, CPS, CPI e CPUG?

I dipendenti pubblici sono iscritti ai fini del trattamento pensionistico a una della casse gestite dall’INPS:

CPDEL – Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali

Sono iscritti alla CPDEL i dipendenti degli enti di diritto pubblico e degli enti locali, come: regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni dei comuni, unioni montane, comunità montane, agenzie regionali o locali, consorzi di enti locali, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche servizi alla persona, aziende sanitarie, aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale, camere di commercio, Sono iscritti anche i dipendenti delle aziende speciali, purché non abbiano la forma di SpA.

CPS – Cassa Pensioni Sanitari

Sono iscritti alla CPS, a titolo esemplificativo, i medici delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e delle IPAB (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza).

CPI – Cassa Pensioni Insegnanti

Sono iscritti alla CPI gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali.

CPUG – Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari

Sono iscritti alla CPUG gli ufficiali giudiziari, i coadiutori ufficiali giudiziari e gli operati UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzione e Protesti).

Quando si applicano le nuove aliquote penalizzanti

Con il messaggio n. 787/2026 l’INPS chiarisce in modo esplicito che le nuove aliquote di rendimento si applicano esclusivamente alle pensioni anticipate.

Questo significa che la riduzione del rendimento riguarda i lavoratori che accedono, ad esempio, a:

  • pensione anticipata ordinaria
  • Quota 103
  • pensione anticipata per lavoratori precoci

In queste situazioni la pensione viene calcolata applicando le aliquote previste dalla legge di Bilancio 2024.

Pensione di vecchiaia: restano valide le vecchie regole

Il chiarimento più importante riguarda invece i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia.

Secondo quanto precisato dall’INPS, quando il pensionamento avviene a 67 anni, le nuove aliquote di rendimento non devono essere applicate.

In questi casi continuano infatti a valere le aliquote più favorevoli previste dall’Allegato A della Legge 965/1965 (e alla tabella A allegata alla legge n. 16/1986 per il solo personale iscritto alla CPUG). Questo principio vale anche quando la pensione di vecchiaia viene liquidata in cumulo con altre gestioni previdenziali.

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Le dimissioni dal servizio non cambiano il risultato

Uno dei chiarimenti più rilevanti forniti dall’INPS riguarda il ruolo delle dimissioni dal servizio.

Secondo quanto indicato nel messaggio n. 787/2026, le dimissioni del lavoratore non incidono sull’applicazione delle aliquote di rendimento.

Il fattore determinante non è quindi la cessazione del rapporto di lavoro, ma il tipo di pensione a cui si accede.

In pratica, ciò che conta è esclusivamente se il lavoratore:

  • accede a una pensione anticipata, oppure
  • attende la pensione di vecchiaia.
Un caso concreto

Questo chiarimento apre anche a situazioni particolari.

Ad esempio, un lavoratore pubblico che ha già maturato i requisiti per la pensione anticipata potrebbe decidere di dimettersi dal servizio e attendere il compimento dei 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia.

In questo caso, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, il lavoratore manterrebbe le aliquote di rendimento più favorevoli, evitando quindi l’abbattimento previsto dalla legge di Bilancio.

La tutela dei lavoratori precoci

Il messaggio dell’INPS conferma inoltre che le nuove aliquote non si applicano ai lavoratori precoci che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023.

Si tratta dei lavoratori che hanno raggiunto 41 anni di contributi entro tale data e che hanno ottenuto la relativa certificazione da parte dell’INPS.

In questi casi il diritto al pensionamento resta tutelato e non subisce gli effetti della riduzione delle aliquote di rendimento.

Riesame delle pensioni già liquidate

L’INPS ha annunciato che procederà al riesame d’ufficio delle pensioni di vecchiaia calcolate con le nuove aliquote, qualora queste siano state applicate erroneamente.

Nei casi in cui emerga un errore nel calcolo, l’Istituto provvederà alla riliquidazione della pensione con applicazione delle aliquote corrette e al pagamento delle eventuali differenze sui ratei arretrati, comprensive di interessi o rivalutazione monetaria. Anche i ricorsi amministrativi presentati su questo tema potranno essere definiti in autotutela, con l’annullamento dei provvedimenti errati.