3 Aprile 2026

INPS: interesse di dilazione al 4,15% dal 28 marzo 2026

Con la Circolare n. 39 del 2 aprile 2026, l'INPS comunica la variazione del tasso di interesse di dilazione e di differimento applicabile ai debiti contributivi. Il nuovo valore, pari al 4,15% annuo, decorre dal 28 marzo 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 38/2026.

L’INPS ha aggiornato il tasso di interesse applicabile alle dilazioni di pagamento e ai differimenti dei debiti contributivi. Con la Circolare n. 39 del 2 aprile 2026, l’Istituto ha reso noto che, a decorrere dal 28 marzo 2026, il tasso di interesse di dilazione e di differimento è fissato nella misura del 4,15% annuo.

Il quadro normativo di riferimento

La variazione trae origine dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 38 del 28 marzo 2026, che ha determinato la rideterminazione della misura del tasso applicabile ai piani di rateazione e ai differimenti accordati dall’INPS ai datori di lavoro e ai soggetti tenuti al versamento della contribuzione previdenziale.

L’interesse di dilazione e di differimento costituisce la misura del costo che il debitore sopporta per ottenere il pagamento frazionato o posticipato dei debiti contributivi nei confronti dell’Istituto. Il suo valore è aggiornato periodicamente in funzione delle variazioni dei tassi di riferimento stabiliti dalla normativa vigente.

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Decorrenza e applicazione pratica

Il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a decorrere dal 28 marzo 2026, giorno di entrata in vigore del D.L. n. 38/2026. Sono pertanto interessati tutti i piani di dilazione e i differimenti in corso o di nuova concessione a partire da tale data.

  • Tasso applicabile: 4,15% annuo
  • Decorrenza: 28 marzo 2026
  • Riferimento normativo: decreto-legge n. 38 del 28 marzo 2026

Rettifiche al documento

L’INPS ha segnalato che alla circolare sono state apportate rettifiche ai dati, consultabili nell’apposita sezione “Rettifica” disponibile nella pagina ufficiale del documento sul portale istituzionale.

Per il testo integrale e gli eventuali allegati, è possibile consultare la Circolare n. 39 del 2 aprile 2026 pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS.

Fonte: INPS, Circolare n. 39 del 2 aprile 2026

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