15 Febbraio 2026

Fondo Espero: adesione con silenzio-assenso

Con il Messaggio INPS n. 516 del 12 febbraio 2026 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni operative sull’adesione al Fondo pensione Espero, disciplinata dall’Accordo del 16 novembre 2023. La novità più rilevante riguarda la possibilità di adesione anche tramite silenzio-assenso per il personale della scuola.

È operativa la disciplina sull’adesione mediante silenzio-assenso al Fondo Espero per i lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca assunti a tempo indeterminato dal 2 gennaio 2019. Per i lavoratori assunti dal 16 novembre 2023, il termine per manifestare un’eventuale volontà contraria è di nove mesi dalla data di assunzione. In assenza di comunicazione, l’iscrizione al fondo avviene automaticamente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei nove mesi, ferma restando la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro i 30 giorni successivi all’adesione.

Per i lavoratori assunti tra il 2 gennaio 2019 e il 15 novembre 2023, il termine dei nove mesi decorre invece dalla comunicazione, da parte del datore di lavoro, dell’informativa contrattuale relativa al meccanismo del silenzio-assenso. Le istruzioni operative e i flussi informativi tra amministrazioni e Istituto sono stati definiti dall’INPS con il messaggio n. 516/2026.

Cos’è il Fondo ESPERO

Come noto, Fondo Espero è il fondo nazionale di previdenza complementare dedicato ai lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca, iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) con il n. 145.

Si tratta del fondo pensione complementare rivolto a tutti i lavoratori della scuola, in particolare ai dipendenti della scuola statale, docenti, personale amministrativo e ATA, dirigenti scolastici, nonché al personale AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), assunti sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

Il Fondo è inoltre aperto:

  • ai dipendenti delle scuole private, parificate, legalmente riconosciute e paritarie, anche con contratto di formazione lavoro;
  • ai lavoratori rientranti nel contratto British Council e F.U.L.G.I.S.;
  • ai lavoratori della Formazione Professionale appartenenti ai contratti FORMA e CENFOP;
  • ai lavoratori rientranti nel contratto FISM;
  • ai soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori già aderenti a Espero.

Gli aderenti conferiscono al Fondo:

  • le quote di TFR maturate anno per anno;
  • un contributo datoriale aggiuntivo pari all’1% della retribuzione;
  • un contributo personale, in misura almeno pari all’1% della retribuzione, il cui importo è deducibile dal reddito complessivo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Periodo transitorio

È previsto un periodo transitorio per i lavoratori assunti tra il 2 gennaio 2019 e il 16 novembre 2023, data di entrata in vigore dell’accordo.

In tali casi, il termine dei nove mesi non decorre dalla data di assunzione, bensì dalla comunicazione dell’informativa che l’Amministrazione è tenuta a fornire al dipendente in merito al funzionamento del meccanismo del silenzio-assenso.

L’INPS ha inoltre chiarito che le nuove disposizioni:

  • non si applicano al personale in regime di TFS (Trattamento di Fine Servizio);
  • non riguardano i dipendenti già iscritti al Fondo Espero in virtù di precedenti rapporti di lavoro.

Resta quindi circoscritta ai soli lavoratori in regime di TFR, non ancora aderenti al fondo, l’operatività del nuovo meccanismo di adesione automatica.

La pensione non deve spaventarti
deve essere comprensibile

Ok al silenzio assenso

In attuazione dell’articolo 1, comma 157, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) – che ha esteso anche al pubblico impiego il meccanismo del silenzio-assenso per l’adesione alla previdenza complementare – ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 16 novembre 2023, l’accordo applicabile ai dipendenti rientranti nel perimetro regolamentare del Fondo Espero.

In virtù di tale accordo, il meccanismo del silenzio-assenso opera secondo le seguenti regole:

  • Tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 2 gennaio 2019 (con esclusione dei casi di mobilità, comando, assegnazione temporanea tra amministrazioni pubbliche o progressione di carriera) sono automaticamente iscritti al Fondo Espero decorso il termine di nove mesi dall’assunzione, salvo diversa volontà espressamente manifestata al datore di lavoro.
  • L’iscrizione avviene nel “comparto garantito” e decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
  • Il lavoratore iscritto per effetto del silenzio-assenso conserva in ogni caso il diritto di recesso, da esercitare entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta adesione.

La disciplina si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della previdenza complementare nel pubblico impiego, con l’obiettivo di favorire l’adesione consapevole ai fondi negoziali di comparto.