Via libera alla semplificazione per la ricongiunzione dei contributi delle diverse gestioni, anche nel caso in cui sia coinvolta la Gestione separata dell’INPS. Con la Circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi tra la Gestione Separata e le Casse professionali private istituite ai sensi dei decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. La circolare è successiva alla nota del Ministero del Lavoro dello scorso 21 novembre 2025 che aveva chiarito che è oggi possibile ricongiungere:
- i contributi verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
- i contributi dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme specifiche di ciascun ente.
Il documento recepisce un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, superando il precedente indirizzo amministrativo e offrendo un quadro unitario e coerente delle modalità con cui i professionisti possono ricongiungere i contributi versati in gestioni diverse, sia in uscita dalla Gestione Separata sia in entrata verso la stessa.
Il superamento del precedente orientamento amministrativo
Storicamente, la Gestione Separata era stata esclusa dall’ambito applicativo della ricongiunzione disciplinata dalle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, in quanto fondo integralmente contributivo e non assimilabile alle gestioni obbligatorie tradizionali.
Tale impostazione è stata però progressivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista a ricongiungere presso la propria Cassa di appartenenza i contributi versati alla Gestione Separata.
La Circolare INPS n. 15/2026 recepisce definitivamente questo orientamento, affermando il principio della parità di trattamento e della unificazione della posizione assicurativa, indipendentemente dalle differenti modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali.
Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata
Nel caso di ricongiunzione dalla Gestione Separata verso una Cassa professionale, trovano applicazione le regole generali della legge n. 45/1990.
L’INPS precisa che:
- la contribuzione trasferita viene determinata secondo i criteri ordinari;
- l’operazione consente di accentrare la posizione previdenziale presso la Cassa di iscrizione del professionista;
- restano ferme le disposizioni amministrative già emanate in materia di calcolo e trasferimento dei contributi.
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Ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata
Maggiore rilievo operativo assume la ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata, per la quale la Circolare fornisce indicazioni puntuali.
In primo luogo, viene ribadito che:
- la Gestione Separata è integralmente contributiva;
- anche i periodi ricongiunti devono essere valutati esclusivamente con il sistema contributivo, senza eccezioni.
Gli esclusi
La domanda di ricongiunzione verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati presso le altre forme previdenziali ancora disponibili; sono, pertanto, esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione non è più disponibile.
L’art. 4, c. 1 del D.L. n. 166/1996, ha differito la decorrenza dell’obbligo assicurativo:
- a) al 1° aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;
- b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.
Non essendo consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la ricongiunzione non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione, devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996).
Determinazione dell’onere di ricongiunzione
L’INPS chiarisce che non si applica la riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962 e l’onere è determinato con il criterio del calcolo a percentuale, previsto dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184/1997.
In concreto:
- si applica l’aliquota IVS vigente nella Gestione Separata alla data della domanda (pari, per il 2025, al 33%);
- la base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti;
- si applicano i limiti del minimale e del massimale contributivo vigenti;
- dall’onere lordo viene sottratto l’importo dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza, ottenendo l’onere netto a carico dell’interessato.
Valorizzazione dei periodi ricongiunti ed effetti pensionistici
I periodi ricongiunti:
- sono accreditati con periodicità mensile;
- mantengono la loro collocazione temporale originaria;
- producono effetti retroattivi ai fini del diritto a pensione.
Dal punto di vista economico:
- il montante contributivo decorre dalla data della domanda di ricongiunzione;
- la rivalutazione avviene a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della domanda;
- la decorrenza della pensione non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda.
Domande e ricorsi pendenti
Le nuove disposizioni:
- si applicano alle domande presentate dal 9 febbraio 2026;
- si estendono anche alle domande e ai ricorsi già presentati e non ancora definiti alla medesima data.
L’INPS si riserva di fornire ulteriori istruzioni operative in presenza di fattispecie applicative particolarmente complesse.





