7 Gennaio 2026

Previdenza complementare: 10+1 motivi per cui conviene un fondo pensione

La previdenza complementare rappresenta oggi uno strumento sempre più rilevante per colmare il divario tra l’assegno pensionistico pubblico e il reddito percepito durante la vita lavorativa. Comprendere come funziona un fondo pensione, quali vantaggi fiscali offre e in che modo può incidere sul futuro equilibrio economico personale è fondamentale per effettuare scelte consapevoli. Le decisioni in materia previdenziale, infatti, producono effetti nel lungo periodo e richiedono una valutazione attenta delle caratteristiche individuali, della carriera lavorativa e delle prospettive reddituali. Con questa guida si intende stimolare alcune riflessioni di carattere pratico, fornendo spunti utili e criteri di valutazione per aiutare il lettore a comprendere se e quando iniziare a costruire un proprio piano di previdenza complementare, in funzione delle esigenze personali e del percorso lavorativo.

Prima o poi, la maggior parte dei lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, si interroga sull’opportunità di aderire a un fondo pensione in vista del futuro pensionamento e della possibilità di integrare l’assegno pensionistico pubblico. La scelta di aderire a un fondo pensione presenta un duplice vantaggio. Da un lato, nella fase di accumulo – ossia nel periodo che intercorre tra l’adesione e l’effettiva riscossione delle prestazioni – consente di beneficiare di significativi vantaggi fiscali, grazie alla deducibilità dei contributi versati. Dall’altro lato, nella fase di erogazione delle prestazioni, il capitale accumulato gode di una tassazione più favorevole rispetto al TFR, con un impatto positivo sull’importo netto percepito.

Cosa sono le deduzioni fiscali?

Le deduzioni fiscali sono agevolazioni previste dal sistema tributario che consentono di ridurre il reddito complessivo imponibile, ossia la base di calcolo sulla quale vengono applicate le imposte.

In pratica, gli importi che possono essere portati in deduzione vengono sottratti dal reddito complessivo prima del calcolo dell’IRPEF. Questo comporta una riduzione dell’imponibile e, di conseguenza, una diminuzione dell’imposta dovuta in misura proporzionale all’aliquota applicata.

La deduzione si distingue dalla detrazione perché agisce a monte (sul reddito), mentre la detrazione opera a valle, riducendo direttamente l’imposta già calcolata.

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Le tipologie di fondi pensione

In Italia, il sistema della previdenza complementare si articola in tre diverse tipologie di fondi pensione, che si distinguono in base al soggetto che li istituisce e alla platea dei potenziali aderenti:

1

Fondi pensione chiusi (o negoziali)

I fondi pensione chiusi sono così denominati perché l’adesione è riservata a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, individuate generalmente in base al settore di appartenenza o al contratto collettivo nazionale di lavoro. Ad esempio, i lavoratori del settore metalmeccanico o del commercio dispongono di fondi pensione negoziali dedicati, ai quali possono aderire solo gli iscritti a quel determinato comparto.

2

Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono invece caratterizzati da una platea di adesione ampia, in quanto chiunque può aderirvi, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa. Possono quindi iscriversi lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, senza vincoli legati al settore o al contratto applicato.

3

Piani individuali pensionistici (PIP)

I Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono infine forme pensionistiche complementari di natura assicurativa, costituite sotto forma di contratti di assicurazione sulla vita, appartenenti al ramo I (polizze tradizionali) o al ramo III (polizze cosiddette unit linked). I PIP sono istituiti esclusivamente da imprese di assicurazione e, analogamente ai fondi pensione aperti, sono accessibili a qualsiasi soggetto, a prescindere dall’attività lavorativa svolta.

La contribuzione al fondo pensione

Nei fondi pensione aperti e nei PIP, il lavoratore dipendente può aderire sia conferendo il TFR sia senza destinarlo al fondo, lasciandolo quindi presso il datore di lavoro.

Diversamente, in caso di adesione a un fondo pensione chiuso (negoziale), il lavoratore è obbligato a conferire l’intero TFR maturando. Fanno eccezione i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28 aprile 1993, i quali possono destinare al fondo pensione una quota di TFR in misura ridotta.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda il contributo del datore di lavoro. In caso di adesione a un fondo pensione chiuso, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo aggiuntivo a proprio carico, generalmente compreso tra l’1% e il 2,5%, in base a quanto previsto dal CCNL applicato, oltre a un contributo a carico del lavoratore, normalmente pari ad almeno l’1% della retribuzione.

Al contrario, se il lavoratore dipendente aderisce a un fondo pensione aperto o a un PIP, il datore di lavoro non è obbligato a versare alcun contributo a proprio carico, salvo diverse previsioni individuali o contrattuali (c.d. accordo plurisoggettivo),

Motivo n. 1

Integrare la pensione Inps

Negli ultimi 30 anni il sistema previdenziale italiano ha subito importanti riforme, tra cui, nel 1995, la cosiddetta “Riforma Dini”, che ha introdotto il sistema di calcolo puramente contributivo in sostituzione di quello retributivo.

Per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, la quota di pensione retributiva viene calcolata facendo riferimento ai redditi percepiti negli ultimi 5 e 10 anni precedenti la decorrenza della pensione (per i lavoratori dipendenti), mentre per i lavoratori autonomi il calcolo si basa sugli ultimi 10 e 15 anni.
La quota di pensione contributiva, invece, è determinata sulla base dei contributi accreditati a partire dal 1° gennaio 1996, ai quali viene applicato un coefficiente di trasformazione variabile in funzione dell’età al momento del pensionamento.

In termini pratici, ciò significa che la pensione non è più calcolata sulle ultime retribuzioni percepite, generalmente più elevate rispetto a quelle di inizio carriera, ma sull’insieme dei contributi versati durante l’intera vita lavorativa.

Ne consegue che le future pensioni difficilmente garantiranno un tenore di vita analogo a quello dell’ultimo periodo lavorativo. Il divario tra l’ultima retribuzione e l’assegno pensionistico – il cosiddetto gap previdenziale – può essere colmato attraverso l’adesione a un fondo pensione, che consente di integrare la prestazione pubblica con una rendita aggiuntiva.

Motivo n. 2

Il TFR (per i lavoratori dipendenti)

Prima di aderire a un fondo pensione è fondamentale essere consapevoli che si tratta, a tutti gli effetti, di un investimento finanziario: a seconda del comparto di investimento scelto, il profilo può essere più prudente o più dinamico, con differenti livelli di rischio e di rendimento potenziale. La decisione richiede quindi un’adeguata informazione e una valutazione coerente con il proprio orizzonte temporale e le esigenze previdenziali future.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), le regole di adesione alla previdenza complementare subiscono un’importante evoluzione.

A decorrere dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione (con esclusione dei lavoratori domestici) aderiranno automaticamente alla previdenza complementare tramite il meccanismo del silenzio-assenso.
L’adesione comporterà:

  • il conferimento dell’intero TFR maturando al fondo pensione individuato dalla contrattazione collettiva;
  • il versamento dei contributi previdenziali sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore.

Il contributo a carico del lavoratore non sarà tuttavia dovuto qualora la retribuzione annua lorda risulti inferiore al valore dell’assegno sociale, pari a 539 euro mensili nel 2025.

Resta in ogni caso salva la facoltà di rinuncia: il lavoratore potrà recedere dall’adesione entro 60 giorni dalla data di assunzione, scegliendo alternativamente di:
  • conferire l’intero TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare di libera scelta beneficiando sempre di una tassazione più favorevole, generalmente compresa tra il 9% e il 23%, oltre alla possibilità di versare contributi aggiuntivi a carico del lavoratore e, nei casi previsti, anche un contributo a carico del datore di lavoro
  • lasciare il TFR in azienda e percepirlo alla cessazione del rapporto di lavoro, con una tassazione compresa tra il 23% e il 43%;

Sempre a partire dal 1° luglio 2026, per i lavoratori che non si trovano al primo impiego, il datore di lavoro sarà tenuto, al momento dell’assunzione, a:

  • fornire un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • verificare la scelta previdenziale già effettuata dal lavoratore, acquisendo una specifica dichiarazione.
Qualora il lavoratore non abbia effettuato alcuna scelta in precedenza, troverà applicazione anche in questo caso il meccanismo del silenzio-assenso, con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.
Cos’è il TFR?

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è disciplinato
dall’articolo 2120 del Codice Civile, il quale stabilisce che, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Il TFR si determina accantonando una quota per ciascun anno di servizio, pari all’importo della retribuzione annua dovuta divisa per 13,5. In presenza di frazioni di anno, la quota viene ridotta proporzionalmente; a tal fine, le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero. Il TFR rappresenta una retribuzione differita.

Motivo n. 3

La tassazione del TFR (lasciato in azienda)

Se si decide di non aderire a un fondo pensione, il TFR rimane accantonato in azienda ed è composto da due elementi distinti:

  • la quota di TFR maturata;
  • la rivalutazione annua.

I due elementi sono assoggettati a regimi fiscali differenti: la rivalutazione è tassata anno per anno, mentre la quota di TFR maturata è tassata al momento della liquidazione, alla cessazione del rapporto di lavoro.

In via generale, la tassazione separata applicabile al TFR prevede un’aliquota di riferimento pari al 23% (che può arrivare anche al 43%), che si applica esclusivamente alla quota di TFR, senza considerare la rivalutazione già tassata annualmente.

L’aliquota effettiva definitiva, tuttavia, viene determinata tenendo conto dei redditi complessivi percepiti dal lavoratore nei cinque anni precedenti l’erogazione del TFR. Su tali redditi viene calcolata una imposta media, applicando gli scaglioni IRPEF, che costituisce l’aliquota di tassazione separata effettivamente applicata al trattamento di fine rapporto.

La rivalutazione del TFR viene effettuata ogni anno applicando un tasso composto da una quota fissa pari all’1,5% e da una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT, calcolato con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

Sull’importo della rivalutazione così determinato viene applicata un’imposta sostitutiva del 17%, che viene calcolata annualmente.

Motivo n. 4

La tassazione del TFR (versato in un fondo pensione)

Se si decide di aderire a un fondo pensione, l’importo accumulato si compone di due elementi distinti:

  • la quota di TFR conferita al fondo;
  • i rendimenti maturati nel tempo.

Anche in questo caso i due elementi sono assoggettati a regimi fiscali differenti:
i rendimenti vengono tassati annualmente, mentre la quota di TFR è tassata al momento dell’erogazione della prestazione (capitale o rendita).

Sulla prestazione finale derivante dal TFR conferito al fondo pensione si applica un’imposta sostitutiva con aliquota massima del 15%, che si riduce progressivamente dopo il quindicesimo anno di partecipazione, nella misura dello 0,30% per ogni anno successivo, fino a raggiungere l’aliquota minima del 9%.

I rendimenti maturati dal fondo pensione sono invece assoggettati a una tassazione annua del 20%, più favorevole rispetto all’aliquota ordinaria del 26% applicata alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.
Sulla quota di rendimento derivante da titoli di Stato e titoli equiparati, l’imposta è ulteriormente ridotta ed è pari al 12,5%.

L’aliquota fiscale agevolata si applica ai versamenti effettuati a partire da gennaio 2007. Per i versamenti effettuati prima di gennaio 2007 restano invece vigenti due diversi sistemi di calcolo (fino al 31.12.2000 e dal 01.01.2001 al 31.12.2006), con una tassazione sostanzialmente assimilabile a quella del TFR lasciato in azienda.

Nel caso in cui si richieda l’anticipo del fondo pensione tramite la RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata , l’intero capitale erogato è assoggettato all’aliquota agevolata.

Motivo n. 5

La deduzione fiscale in fase di accumulo

Ogni anno è possibile beneficiare, in linea generale, della deduzione fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare fino a un importo massimo di 5.300,00 euro
(5.164,56 euro fino al 31 dicembre 2025).

Concorrono al raggiungimento di tale limite:
  • i contributi versati dal lavoratore;
  • i contributi versati dal datore di lavoro;
  • i contributi versati autonomamente al fondo (c.d. versamenti volontari);
  • i contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico, purché iscritti a un fondo pensione.

È invece escluso dal limite di deducibilità il TFR, in quanto assoggettato a un regime di tassazione separata e non rientrante tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo.

Motivo n. 6

Ulteriore deduzione fiscale per i lavoratori giovani

Il D.Lgs. 252 del 2005 (art. 8) prevede un interessante vantaggio fiscale per i più giovani, ovvero per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare solo dopo il 31 dicembre 2006. Infatti per questi soggetti se nei primi cinque anni di iscrizione al fondo pensione non hanno raggiunto il limite di deducibilità fiscale di 5.164,57 € annui (dal 2026: 5.300,00 euro), nei 20 anni successivi lo si può recuperare.

Riportiamo qui l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005:
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.”

La pensione non deve spaventarti
deve essere comprensibile

Motivo n. 7

Deduzione del fondo pensione per i figli e familiari a carico

Coloro che aderiscono a un fondo pensione possono, se previsto dallo Statuto del fondo, iscrivere anche i propri familiari fiscalmente a carico. I contributi versati per tali familiari rientrano infatti tra quelli che concorrono alla determinazione dell’importo fiscalmente deducibile.

In questi casi, la deduzione spetta prioritariamente al familiare fiscalmente a carico per la quota che trova capienza nel suo reddito complessivo. L’eventuale eccedenza, che non può essere dedotta dal familiare per insufficienza di reddito, può essere portata in deduzione dall’aderente principale.
In sostanza, qualora il familiare percepisca un reddito, è tenuto a dedurre in prima battuta i contributi riferiti alla propria posizione; solo la parte che non trova capienza potrà essere dedotta dal reddito dell’aderente.

Nota bene

  • è possibile fruire della deducibilità al 50% o al 100%, in funzione del carico familiare indicato in dichiarazione;
  • anche se la deduzione riguarda più soggetti, il limite annuo resta invariato, pari a 5.164,57 euro (5.300,00 euro dal 2026).

Ne consegue che il tetto di deducibilità è unico per ciascun contribuente, indipendentemente dal numero di fondi pensione ai quali aderisce o delle posizioni intestate ai familiari fiscalmente a carico.

Motivo n. 8

Possibile fare versamenti volontari

A differenza di quanto avviene nella previdenza obbligatoria di primo pilastro (INPS), durante l’iscrizione a un fondo pensione è possibile versare contributi aggiuntivi anche oltre il limite annuo di deducibilità. In tale ipotesi, tuttavia, occorre tenere presenti alcune regole fondamentali:

  • l’importo versato oltre il limite di deduzione non riduce il reddito imponibile e, quindi, non produce un beneficio fiscale immediato;

  • è obbligatorio comunicare annualmente al fondo pensione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, l’ammontare dei contributi non dedotti in dichiarazione dei redditi.

Questa comunicazione è essenziale perché la somma complessiva dei contributi non dedotti nel corso degli anni verrà esclusa dalla base imponibile al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica, evitando una doppia tassazione.

In altri termini, i contributi non dedotti non perdono il beneficio fiscale, ma ne posticipano l’effetto nel tempo: il vantaggio non si manifesta nella fase di contribuzione, bensì al momento della prestazione, sotto forma di riduzione della tassazione finale.

Motivo n. 9

Tutela dal rischio di fallimento e pignoramento

Il capitale accumulato presso un fondo pensione costituisce un patrimonio autonomo e separato rispetto al patrimonio complessivamente gestito dal fondo stesso. Ciò comporta che, in caso di fallimento del fondo pensione, le somme accantonate restano integralmente tutelate e non sono coinvolte nelle eventuali vicende creditizie dell’ente gestore.

Inoltre, in linea generale, gli importi accumulati non rientrano nell’asse ereditario, potendo l’aderente designare liberamente uno o più beneficiari.

Novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)

In materia di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, la Legge di bilancio 2026 ha introdotto un’importante innovazione, equiparando alcune prestazioni dei fondi pensione alle tutele previste per le pensioni pubbliche.

Pur rinviando a un successivo approfondimento l’analisi dettagliata della disciplina, è opportuno evidenziare sin d’ora che godranno di una protezione rafforzata gli importi erogati a titolo di:

  • prestazione finale al pensionamento, comprese le nuove modalità di erogazione introdotte dalla normativa;
  • RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
  • anticipazioni richieste per spese sanitarie.

Diversamente, non beneficiano di tali vincoli di tutela:

  • gli importi derivanti dal riscatto totale o parziale della posizione;
  • le anticipazioni per l’acquisto o il restauro della prima casa;
  • le anticipazioni richieste per ulteriori esigenze.

Tali somme, una volta erogate, possono quindi essere assoggettate a pignoramento, sequestro o rivalsa da parte dei creditori, qualora richieste dall’iscritto.

Motivo n. 10

Sistema di controllo: la COVIP

Grazie all’attività della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), autorità amministrativa indipendente incaricata di regolare e vigilare sul mercato della previdenza complementare, nonché ai controlli interni dei gestori e alla vigilanza sulla gestione esercitata da IVASS e Banca d’Italia, opera una struttura articolata di tutele a favore degli aderenti.

Questo sistema di controlli multilivello assicura una gestione corretta, trasparente ed efficace dei patrimoni, rafforzando la protezione degli iscritti e la stabilità complessiva del comparto dei fondi pensione.

Motivo n. 11

Gli anticipi e riscatti

Analogamente a quanto avviene quando il TFR resta in azienda, anche in caso di adesione a un fondo pensione è possibile richiedere il riscatto o un’anticipazione della posizione previdenziale maturata, al ricorrere di specifiche condizioni, con regimi fiscali differenti.

Riscatto della posizione previdenziale
Aliquota agevolata dal 9% al 15%

È possibile richiedere il riscatto (nei limiti indicati) nei seguenti casi:

  • disoccupazione da almeno 12 e fino a 48 mesi → riscatto fino al 50% della posizione maturata;
  • cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria a zero ore → riscatto fino al 50%;
  • disoccupazione superiore a 48 mesi → riscatto del 100%;
  • invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo → riscatto del 100%.
Riscatto con aliquota ordinaria del 23%

È possibile richiedere il riscatto totale (100%) della posizione maturata, con applicazione di una tassazione non agevolata, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al fondo pensione (ad esempio, cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a una prestazione pensionistica).
Tale possibilità deve essere espressamente prevista dallo Statuto del singolo fondo.

Anticipazioni sulla posizione previdenziale
Aliquota agevolata dal 9% al 15%

È consentita l’anticipazione per il sostenimento di spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni, riferite all’iscritto, al coniuge o ai figli, purché le spese siano riconosciute da strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Anticipazione con aliquota ordinaria del 23%

È possibile richiedere:

  • un’anticipazione fino al 30% della posizione maturata per ulteriori esigenze, dopo almeno 8 anni di adesione al fondo;
  • un’anticipazione fino al 75% della posizione maturata per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, dopo almeno 8 anni di adesione.

Anche in questo caso, le modalità e le condizioni devono essere disciplinate dallo Statuto del fondo pensione.

Fondi pensione

Rendite, anticipazioni e riscatti: guida rapida alle principali opzioni

Tipologie di rendita

Le prestazioni dei fondi pensione possono essere erogate tramite rendite vitalizie o altre forme previste dal regolamento del fondo, con differenti livelli di tutela e flessibilità.

Vedi le tipologie di rendita

Anticipazioni e riscatti

In presenza di specifici eventi è possibile richiedere anticipazioni o il riscatto totale o parziale della posizione individuale. Fondamentale valutare requisiti, percentuali e regime fiscale.

Regole e tassazione di anticipazioni e riscatti

Suggerimento operativo: la scelta tra rendita, anticipazione o riscatto incide su fiscalità, importi futuri e copertura previdenziale. Valuta sempre l’impatto complessivo.

aPensione.it

Riscatto in capitale o rendita

La pensione un domani: come funziona la prestazione e cosa cambia con la RITA

La prestazione erogabile

La prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 60% del montante maturato (fino al 31.12.2025 era il 50%); il restante 40% viene erogato mediante rendita mensile.

Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS.

I vecchi iscritti (aderenti prima del 29.04.1993) mantengono comunque la possibilità di percepire l’intera prestazione in capitale con l’applicazione del regime fiscale in vigore al 31.12.2006, con un’aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR.

Tassazione

La tassazione varia in base al periodo di adesione.

  • Per la contribuzione versata dal 01.01.2007 l’aliquota va dal 9% al 15%.

In caso di decesso

In caso di decesso, i soggetti nominati beneficiari della posizione previdenziale maturata possono chiedere un riscatto per decesso dell’aderente prima della pensione oppure una reversibilità della pensione integrativa.

RITA: quando si può richiedere

  • Con almeno 5 anni di iscrizione al fondo, l’Aderente può richiedere una RITA se:
    • ha maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
    • ha cessato l’attività lavorativa;
    • mancano meno di 5 anni per raggiungere l’età per la pensione di vecchiaia.
  • Se l’Aderente ha cessato l’attività lavorativa da almeno 2 anni (e in questo caso non deve necessariamente aver maturato 20 anni di contributi), può richiedere la RITA anche se mancano 10 anni all’età per la pensione di vecchiaia.

Aliquota fiscale RITA

L’aliquota fiscale, che varia dal 15% al 9%, viene applicata su tutto il montante (anche per i versamenti effettuati prima di gennaio 2007).

Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): Le nuove opzioni di accesso alla prestazione pensionistica complementare

Accanto alle tradizionali modalità di erogazione in rendita e/o in capitale, la recente manovra introduce nuove opzioni di liquidazione del fondo pensione, ampliando in modo significativo le possibilità di scelta dell’aderente al momento del pensionamento.

Fermo restando il nuovo limite massimo di liquidazione in capitale, le prestazioni potranno ora essere erogate, in alternativa alla rendita vitalizia, attraverso strumenti più flessibili e modulabili nel tempo, pensati per adattarsi meglio alle esigenze individuali.

1.Rendita a durata definita

La prima novità è rappresentata dalla rendita a durata definita, che si distingue dalla rendita tradizionale in quanto non è vitalizia.
Essa viene corrisposta per un numero di anni pari alla speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta.

La durata è determinata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT, le stesse utilizzate per il calcolo delle pensioni pubbliche.
Di conseguenza, l’importo della rata annuale è pari al rapporto tra: montante accumulato / anni di vita attesa residua, con ricalcolo dell’importo al momento di ciascuna erogazione.

2.Prelievi liberamente determinabili (“liquidità a chiamata”)

In alternativa alla rendita a durata definita, l’iscritto può scegliere di mantenere il fondo pensione in gestione ed effettuare prelievi liberamente determinabili nel tempo, entro limiti ben precisi.

Il parametro di riferimento resta la rendita a durata definita: l’ammontare complessivo dei prelievi non può infatti eccedere, di volta in volta, la somma delle rate teoricamente già maturate e non ancora percepite che deriverebbero dall’opzione precedente.

In questo modo, la possibilità di disporre di liquidità “su richiesta” è bilanciata da un limite oggettivo, che mantiene la prestazione coerente con la finalità previdenziale del fondo.

3.Erogazione frazionata del montante (minimo cinque anni)

È inoltre prevista la possibilità di un’erogazione frazionata dell’intero montante, per un periodo non inferiore a cinque anni. Si tratta di una modalità molto simile all’attuale prestazione RITA, che consente all’iscritto di rientrare dell’intero valore del fondo pensione in un arco temporale relativamente breve, pur mantenendo una logica di rateizzazione.

Gestione del capitale e tutela degli eredi

In tutte le nuove modalità di erogazione descritte, il montante accumulato rimane in gestione presso il fondo pensione e non viene trasferito a una compagnia assicurativa, come avviene invece nel caso della rendita vitalizia. È la forma pensionistica complementare a occuparsi direttamente delle erogazioni, mantenendo il capitale investito nella linea di investimento scelta dall’iscritto.

Un profilo di particolare rilievo riguarda la tutela degli eredi.
In caso di decesso del beneficiario durante il periodo di erogazione, il montante residuo viene riscattato immediatamente dai soggetti designati dall’aderente, indicati al momento dell’iscrizione al fondo pensione o successivamente.

Regime fiscale: attenzione alle differenze

Occorre prestare particolare attenzione al trattamento fiscale, che non è uniforme per tutte le nuove opzioni.

  • Rendita a durata definita e prelievi liberamente determinabili seguono lo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni in capitale o in rendita:
    • aliquota del 15%,
    • riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo,
    • fino a un’aliquota minima del 9%.
  • Diverso, invece, il regime dell’erogazione frazionata del montante per almeno cinque anni, che è soggetta a:
    • ritenuta a titolo d’imposta del 20%,
    • ridotta dello 0,25% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo,
    • con una riduzione massima di 5 punti percentuali.

Di conseguenza, in questo caso:

  • l’aliquota massima resta pari al 20%;
  • dopo 35 anni o più di partecipazione, l’aliquota minima si riduce al 15%.