L’INPS ha fatto il punto su un tema di confine tra diritto penale e diritto del lavoro: la debenza del ticket di licenziamento — il contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 — quando il rapporto di lavoro che si interrompe riguarda un detenuto dipendente da un datore di lavoro privato, ovvero da un soggetto diverso dall’Amministrazione penitenziaria.
Il quadro normativo di riferimento
La legge n. 92/2012 (cosiddetta riforma Fornero), all’art. 2, commi da 31 a 35, ha introdotto il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro. Il comma 31 — come modificato dall’art. 1, comma 250, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — stabilisce che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI (già ASpI, sostituita dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22), è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di trattamento ordinario di integrazione salariale per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Per le tipologie di cessazione per le quali il contributo è o non è dovuto, nonché per le modalità di calcolo, il documento rimanda alle istruzioni già fornite con la circolare n. 40 del 19 marzo 2020.
Il lavoro penitenziario e la sua evoluzione normativa
La circolare evidenzia che il lavoro penitenziario, pur conservando profili di specialità connessi allo status di detenuto, è stato progressivamente assimilato — sul piano delle tutele — al lavoro subordinato ordinario. Tale evoluzione è avvenuta anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 27 ottobre 2006) e di legittimità.
Da tale impostazione discende una regola generale: il ticket di licenziamento è dovuto dal datore di lavoro ogni qualvolta l’interruzione del rapporto di lavoro sia riconducibile a cause che, nel lavoro ordinario, avrebbero dato diritto alla NASpI.
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Scopri tutte le guideIl caso dei detenuti alle dipendenze di datori privati
La circolare si concentra in modo specifico sulla situazione dei detenuti che prestano la propria attività lavorativa non per conto dell’Amministrazione penitenziaria, bensì per datori di lavoro terzi (soggetti privati o enti pubblici economici). Si tratta di una fattispecie che rientra nel perimetro delle tutele del lavoro subordinato ordinario, con le conseguenti implicazioni in materia di obblighi contributivi a carico del datore.
- La cessazione del rapporto per cause riconducibili a quelle che darebbero diritto alla NASpI fa scattare l’obbligo di versamento del ticket di licenziamento.
- Il documento fornisce le precisazioni operative necessarie per individuare le fattispecie in cui il contributo è effettivamente dovuto, tenendo conto della specialità del rapporto di lavoro penitenziario.
Istruzioni per i flussi Uniemens
La circolare fornisce altresì le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens, lo strumento attraverso cui i datori di lavoro comunicano mensilmente all’INPS i dati retributivi e contributivi dei propri dipendenti. Le indicazioni sono destinate a garantire la corretta esposizione delle cessazioni in questione e il conseguente versamento del contributo.
Rettifiche apportate
L’INPS ha precisato che sono state apportate rettifiche ai dati contenuti nella circolare, consultabili nella specifica sezione dedicata sul portale ufficiale dell’Istituto.
Per il testo integrale si rinvia alla Circolare INPS n. 59 del 20 maggio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto all’indirizzo www.inps.it.
Fonte: INPS, Circolare n. 59 del 20 maggio 2026 ↗





