La COVIP — Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione — è intervenuta con due distinte misure che interessano il settore della previdenza complementare nel corso del 2026: le due pubbliche consultazioni operative sulle prestazioni e il contributo annuale di vigilanza, la cui struttura è stata profondamente riformata rispetto agli anni precedenti.
Le nuove prestazioni dei fondi pensione dal 1° luglio 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo significativo il D.Lgs. 252/2005, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2026, due novità principali in materia di prestazioni pensionistiche complementari:
- l’innalzamento dal 50% al 60% della quota di montante accumulato erogabile in forma di capitale al momento del pensionamento;
- l’introduzione di tre nuove tipologie di prestazione alternative alla rendita vitalizia tradizionale.
In attuazione di tali disposizioni, la COVIP ha predisposto uno schema di istruzioni operative, posto in pubblica consultazione fino al 29 maggio 2026, per chiarire i meccanismi di funzionamento delle nuove prestazioni. Ulteriori direttive della Commissione riguarderanno altri profili della riforma, tra cui le nuove modalità di adesione automatica e la portabilità della posizione individuale comprensiva della contribuzione.
Il contributo di vigilanza 2026: nuova base di calcolo
Dal 2026 è cambiato anche il criterio di determinazione del contributo annuale di vigilanza che le forme pensionistiche complementari versano alla COVIP. La modifica trova fondamento nell’art. 29 del decreto-legge n. 19/2026 (decreto PNRR), convertito in legge il 20 aprile 2026.
La delibera COVIP del 18 marzo 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2026, ha stabilito quanto segue:
- Aliquota: 0,06 per mille (in luogo dello 0,5 per mille previsto fino al 2025);
- Base di calcolo: il totale delle risorse destinate alle prestazioni al 31 dicembre 2025, non più i soli flussi contributivi annuali;
- Scadenza di versamento: 30 giugno 2026, tramite la piattaforma PagoPA, accedendo all’area riservata del sito COVIP.
Che cosa cambia in concreto
Il passaggio dalla base-flussi alla base-patrimonio produce un effetto apparentemente controintuitivo: pur essendo l’aliquota notevolmente ridotta, l’onere complessivo a carico del settore risulta aumentato. Il patrimonio complessivo delle forme pensionistiche complementari — stimato in circa 243 miliardi di euro a fine 2024 — è un multiplo significativo dei flussi annuali, determinando così un prelievo sul sistema superiore rispetto agli anni precedenti.
Le risorse destinate alle prestazioni, a seconda della tipologia di fondo, comprendono: l’attivo netto destinato alle prestazioni, le riserve matematiche, i patrimoni di destinazione o il valore complessivo delle quote in essere.
Chi è tenuto al versamento
Il contributo è dovuto dalle forme pensionistiche complementari iscritte all’Albo COVIP al 31 dicembre 2025: fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, fondi preesistenti e piani individuali pensionistici (PIP). Per le forme costituite all’interno di società o enti, il versamento è effettuato direttamente dalla società o dall’ente. La comunicazione dei dati va trasmessa in ogni caso, anche quando il contributo non risulti effettivamente dovuto.
L’adempimento non riguarda i singoli lavoratori iscritti, che non sono tenuti ad alcun versamento diretto. Tuttavia, un maggiore onere regolatorio sui gestori potrebbe riflettersi, nel tempo e in misura dipendente dalle politiche di ciascun fondo, sulla struttura dei costi e sui rendimenti netti degli aderenti.
I vantaggi fiscali della previdenza complementare rimangono invariati
La nuova configurazione del contributo di vigilanza non incide sui benefici fiscali riconosciuti agli iscritti. Restano confermati per il 2026:
- deducibilità dei versamenti fino a 5.300 euro annui dal reddito imponibile IRPEF;
- tassazione dei rendimenti maturati con aliquota sostitutiva del 20% (contro il 26% ordinario), ridotta al 12,5% per la quota investita in titoli di Stato ed equiparati;
- tassazione agevolata della prestazione finale, con aliquota che parte dal 15% e può scendere fino al 9% in ragione degli anni di partecipazione al fondo.
Per ogni approfondimento, si rinvia alla delibera COVIP del 18 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2026, e all’archivio notizie disponibile sul portale istituzionale della Commissione.
Fonte: COVIP
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