L’INPS ha pubblicato, in data 20 maggio 2026, la Circolare n. 58, con la quale fornisce le istruzioni operative sull’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI) — la misura di contrasto alla povertà istituita dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 — da parte dei soggetti titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito TUI).
Il quadro normativo di riferimento
Il decreto-legge n. 146/2025 ha modificato la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-ter del TUI, intervenendo — tra l’altro — sulla durata dei relativi permessi. In seguito a tali modifiche, anche i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” ai sensi degli articoli 18 e 18-bis del TUI possono accedere all’ADI.
Il medesimo provvedimento ha stabilito, all’articolo 6, comma 3, che i destinatari delle misure di assistenza in possesso di tali permessi possono beneficiare dell’ADI senza l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023, vale a dire senza dover soddisfare i requisiti di soggiorno legale di lungo periodo generalmente previsti per l’accesso alla misura.
Requisiti non applicabili e obblighi di comunicazione
Nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, la Circolare precisa che non trovano applicazione i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023. Di conseguenza, tali soggetti non sono tenuti agli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni dei requisiti di carattere economico e patrimoniale — incluse le variazioni occupazionali disciplinate dall’articolo 3, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge — che incidono sul reddito familiare.
Restano invece pienamente operanti gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 48/2023: il beneficiario è tenuto a comunicare all’INPS, mediante il modello «ADI-Com esteso», entro il termine perentorio di quindici giorni dall’evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio, qualsiasi variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura.
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Scopri tutte le guideComunicazione della composizione del nucleo familiare e del contratto di locazione
In sede di prima attuazione, in attesa dell’implementazione procedurale del modello dedicato alla comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione, l’INPS stabilisce che tale modello può essere:
- scaricato dal portale istituzionale www.inps.it;
- compilato in modalità cartacea;
- inviato alla Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità all’indirizzo PEC: dc.inclusioneefamiglia@postacert.inps.gov.it.
Laddove nella domanda di ADI sia stata dichiarata la presenza di ulteriori componenti del nucleo familiare e/o di un contratto di locazione, la pratica sarà istruita non appena acquisito il modello «ADI-Com Casi speciali — Assegno di Inclusione. Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter TUI. Comunicazione della composizione o variazione del nucleo familiare e/o del contratto di locazione».
Modalità di presentazione della domanda
Per la presentazione della domanda di ADI valgono le ordinarie indicazioni definite dall’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023 e dall’articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 dicembre 2023, n. 154. In particolare, le domande possono essere presentate:
- direttamente dall’interessato tramite il portale www.inps.it, autenticandosi con identità digitale (SPID di almeno Livello 2, CNS o CIE di livello 3), nell’apposita sezione dedicata all’ADI;
- per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- per il tramite dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Non sono ammissibili le domande presentate per mezzo di soggetti diversi dagli intermediari sopra indicati.
Il testo integrale della Circolare n. 58 del 20 maggio 2026 è disponibile sul portale ufficiale dell’INPS, nella sezione «Circolari, Messaggi e Normativa».
Fonte: INPS, Circolare n. 58 del 20 maggio 2026 ↗





