13 Gennaio 2026

TFS e TFR per i dipendenti pubblici: requisiti, tempi di erogazione, anticipo e tutto quello che devi sapere

La fine del servizio può riservare una sorpresa per i dipendenti pubblici: la liquidazione non è uguale per tutti! I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro e della tipologia di pensione. Inoltre a seconda di quando sei stato assunto e di eventuali scelte compiute durante la carriera, potresti aver diritto a TFS (Trattamento di Fine Servizio) oppure a TFR (Trattamento di Fine Rapporto). due indennità di fine rapporto che funzionano in modo diverso. In questo articolo approfondito sveleremo tutte le differenze tra TFS e TFR per i dipendenti pubblici, i requisiti per maturarli, come e quando vengono pagati (spoiler: c’è da aspettare, e non poco), e persino come ottenere un anticipo per non dover attendere anni. Se lavori nel settore pubblico, continua a leggere.

Chi ha diritto al TFS?

Il TFS (trattamento di fine servizio) è un’indennità simile al TFR che viene erogata ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.

A seconda del comparto presso cui si è prestato servizio (Stato, Sanità, Enti locali, ecc.) tale prestazione prende il nome di:

  • Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  • Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Rimane in ogni caso in regime di TFS il personale cosiddetto “non contrattualizzato”, ovvero:

  • magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
  • avvocati e procuratori dello Stato;
  • personale militare e delle forze armate e di polizia;
  • personale della carriera diplomatica e prefettizia;
  • professori e ricercatori universitari;
  • dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica;
  • personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa INPS n. 35/2008);
  • dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs. del CPS n. 691/1947 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.);
  • personale delle altre authority, se previsto dai relativi ordinamenti.

Chi ha diritto al TFR?

Non rientrano nel campo di applicazione del TFS ma, hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:

  • contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”
  • contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese
  • contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e che aderisce successivamente a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico)

Come vengono calcolati il TFS e TFR

Il calcolo del TFS per i dipendenti pubblici segue una formula standard, con alcune variazioni a seconda del tipo specifico di indennità (ovvero del settore in cui si è assunti: enti locali, stato, ecc.). In generale si procede così:

  • Si determina la retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS, comprendendo la tredicesima mensilità. Tipicamente coincide con l’ultimo stipendio annuo percepito dal lavoratore.
  • Si calcola l’80% di questa retribuzione annua.
  • Si prende un dodicesimo di tale importo (quindi l’80% annuo diviso 12).
  • Si moltiplica il risultato per il numero di anni di servizio utili ai fini previdenziali. Si considera anno intero anche l’eventuale frazione superiore a 6 mesi, mentre si ignora una frazione pari o inferiore a 6 mesi.

Il calcolo del TFR, invece, avviene in maniera incrementale anno per anno. Ogni anno il datore di lavoro accantona una quota di TFR pari alla retribuzione lorda annua del dipendente diviso 13,5. Questa quota accantonata viene rivalutata annualmente fino al momento della liquidazione: la legge prevede un tasso di rivalutazione composto dell’1,5% fisso annuo + il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (inflazione). In pratica, il TFR finale è la somma di tutte le quote accantonate ogni anno + le rivalutazioni maturate su di esse.

Tuttavia, se la retribuzione negli ultimi anni cresce sensibilmente (come spesso accade per avanzamenti di carriera, scatti di anzianità, promozioni), il TFS tende ad essere più vantaggioso perché agganciato all’ultima paga più alta.

In sintesi: il TFS ha una logica retributiva finale (premia l’ultimo stipendio), il TFR una logica contributiva pro-rata (accumulo graduale). Entrambi, comunque, vengono poi assoggettati a tassazione separata secondo le normative vigenti (aliquote agevolate calcolate sul periodo di maturazione).

TFR dipendenti privati vs dipendenti pubblici

TFR DIPENDENTI PRIVATI

TFR DIPENDENTI PUBBLICI

Accantonato dal datore di lavoro

Finanziato con contributi a carico del datore di lavoro che questi versa all’istituto previdenziale

Erogato dal datore di lavoro

Erogato dall’INPS

Anticipazioni previste dall’art. 2120 del cc

No anticipazioni

Pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro

Pagamento a determinate scadenze a seconda della causa di interruzione del rapporto di lavoro

Pagamento in unica soluzione

Pagamento rateale, per importi superiori a determinati limiti

calcolo immediato

Vuoi stimare il tuo TFS?

Calcola in pochi secondi il Trattamento di Fine Servizio.

Vai al calcolatore →

Quando e come vengono pagati: tempi di erogazione e rateizzazione

Arriviamo a un aspetto cruciale (e spesso dolente) per i dipendenti pubblici: i tempi e le modalità di pagamento del TFS/TFR. Purtroppo, chi lascia il servizio oggi non riceve subito la liquidazione maturata – anzi, deve attendere un periodo considerevole stabilito per legge. Questa attesa è stata introdotta a scaglioni a partire dal 2010, allungando i tempi di erogazione rispetto al passato. Ecco le tempistiche attuali previste per il pagamento della buonuscita/TFR nel pubblico impiego:

Entro quando viene pagato il TFS/TFR? 

TIPOLOGIA PENSIONE

TEMPISTICA

Pensione di Vecchiaia 

(senza cumulo)

(e per termine del contratto a tempo determinato, per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata)

trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni (Novità L. 199/2025: dal 01/01/2027 entro 9 mesi)

Pensione Anticipata (Senza Cumulo), Opzione Donna

Totalizzazione D.Lgs 42/2006, Ape Sociale, Cumulo per puri contributivi D.Lgs 184/1997; Anticipata in Computo G.S. DM 282/96

(e per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.)

trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni

Pensione di Vecchiaia, Anticipata

(Con Cumulo)

Quota 102 103, Ecc.

(Con e senza cumulo)

trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni

Pensione di inabilità

105 giorni dalla cessazione

Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo (per la pensione di inabilità direttamente dopo 105 giorni).

In quante rate viene pagato il TFS/TFR?

Dal 1° gennaio 2014 ai sensi della L. n. 147/2013 (Circolare INPS n. 73/2014) è entrata in vigore una nuova modalità di erogazione del TFS e del TFR. Tale nuova impostazione prevede il frazionamento in più tranche dell’importo maturato se superiore ai 50.000,00 € lordi.

RATA

TERMINE

1

Fino a 50.000 € lordi

Entro il termine previsto dalla norma scelta per l’accesso alla pensione

(cumulo, opzione, ecc.).

2

Da 50.000 a 100.000 € lordi

Entro il termine di 12 mesi dalla corresponsione della 1° rata

3

Oltre 100.000 € lordi

Entro il termine di 24 mesi dalla corresponsione della 1° rata

Si può chiedere l’anticipo del TFS/TFR?

L’anticipo finanziario del TFS/TFR è un finanziamento agevolato che consente ai dipendenti pubblici cessati dal servizio di ottenere in anticipo una parte o l’intera indennità di fine servizio o di fine rapporto, fino a un massimo di 45.000 euro (o entro la capienza della prestazione maturata, se inferiore), senza attendere i tempi ordinari di liquidazione; per accedere è necessario richiedere all’ente erogatore (di regola l’INPS) la certificazione dell’importo cedibile, che viene rilasciata entro 90 giorni dalla domanda, e successivamente presentare richiesta di finanziamento a una banca o intermediario aderente, indicando la banca prescelta e dichiarando il possesso dei requisiti pensionistici (Quota 100 o art. 24 L. 214/2011, con accesso ante D.L. n. 4/2019), restando esclusi i soggetti senza diritto a pensione e il personale delle Forze armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco; una volta accettata la proposta, la banca comunica l’adesione all’ente erogatore, che entro 30 giorni effettua le verifiche e, in caso di presa d’atto positiva, la somma viene accreditata entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto; il rimborso avviene automaticamente al momento della liquidazione del TFS/TFR, con trattenuta diretta a favore della banca comprensiva di interessi, non soggetta a pignoramento o sequestro, ferma la possibilità per il lavoratore di richiedere una estinzione anticipata con oneri limitati ai soli costi sostenuti dalla banca e comunque inferiori agli interessi residui. Il successivo DPCM n. 51 del 22 aprile 2020 ha disciplinato le condizioni e gli adempimenti per l’accesso al finanziamento. Per ulteriori approfondimenti, è possibile:

Inoltre, dal 1° febbraio 2023 al 24 aprile 2024 (nota Inps 26 aprile 2024), i dipendenti pubblici in pensione potevamo chiedere l’anticipo del TFS o del TFR all’Inps con un tasso di interesse pari all’1% più uno 0,5% una tantum per le spese (Circolare n. 79/2023).  Per poter chiedere tale anticipo è necessario che il soggetto sia titolare di pensione diretta e abbia aderito al Fondo credito Inps.

Fondo credito Inps: cos’è, chi può aderire e condizioni

Sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti pubblici con contribuzione alla Gestione Dipendenti Pubblici, mentre i pensionati (sempre ex dipendenti pubblici) possono aderire o contestualmente all’invio della domanda di pensione o successivamente (Circolare INPS n. 49/2025). L’adesione è irrevocabile e le prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.

La Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito INPS) è un fondo mutualistico che offre prestazioni creditizie e di welfare a favore degli iscritti e dei loro familiari, comprendendo mutui e prestiti a tassi agevolati, sostegno alla formazione e all’istruzione (dalla scuola primaria ai master universitari), interventi per la prevenzione e la salute, prestazioni per anziani e persone non autosufficienti, misure a sostegno dell’occupazione, nonché ospitalità residenziale, soggiorni studio e soggiorni benessere estivi; l’accesso alle prestazioni welfare avviene tramite bandi di concorso, mentre le prestazioni creditizie sono richieste mediante specifiche domande online per mutui, prestiti pluriennali e piccoli prestiti.

Il Fondo è finanziato esclusivamente tramite contribuzione obbligatoria pari allo 0,35% dello stipendio per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato e allo 0,15% dell’importo lordo della pensione per i pensionati, con esonero dal contributo se la pensione è pari o inferiore al trattamento minimo.

Adesione al fondo credito in qualsiasi momento

Dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro” (legge n. 203/2024 art. 27), tutti i pensionati ex dipendenti pubblici possono aderire al Fondo Credito in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione dal servizio.

La novità è stata illustrata dall’Inps con Circolare n. 49/2025, nella quale viene precisato che le prestazioni a carico del Fondo spettano solo decorso un anno dall’iscrizione, per coloro che esercitano la nuova facoltà di adesione tardiva. La domanda di iscrizione, pertanto, può essere presentata anche oltre i termini ordinari, che in precedenza coincidevano con l’ultimo giorno di servizio.

Sono esclusi:

  • i titolari di prestazioni ai superstiti;
  • i titolari di strumenti di accompagnamento alla pensione, quali APE sociale, indennità di espansione e isopensione;
  • i soggetti il cui ultimo datore di lavoro, al momento della cessazione dal servizio, sia un datore di lavoro privato, anche qualora abbiano mantenuto in passato l’iscrizione alle Casse del pubblico impiego.

Sono altresì esclusi i soggetti che abbiano svolto attività lavorativa con rapporto di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e che risultino, pertanto, iscritti o pensionati presso la Gestione Separata dell’INPS.

Resta invece possibile l’iscrizione alla Gestione credito per i pensionati che hanno utilizzato strumenti di valorizzazione della contribuzione mista, a condizione che l’ultimo datore di lavoro, al momento della cessazione dal servizio, sia un’amministrazione pubblica. Rientrano in tale fattispecie i soggetti che esercitano o hanno esercitato la facoltà di computo nella Gestione Separata INPS (DM 282/1996), la ricongiunzione contributiva ai sensi delle leggi n. 29/1979 o n. 45/1990, la totalizzazione (d.lgs. n. 42/2006) ovvero il cumulo contributivo di cui alla legge n. 228/2012 o al d.lgs. n. 184/1997.

Nel caso di cumulo, tuttavia, l’obbligo contributivo non decorre dalla data di presentazione della domanda di adesione, bensì dal mese in cui tutti gli Enti e le Casse professionali coinvolte hanno liquidato il rispettivo pro quota, momento in cui la pensione può considerarsi definitivamente completa; da tale data decorre anche il termine di un anno necessario per poter richiedere le prestazioni a carico della Gestione credito.

La tassazione del TFS

Il TFS è assoggettato a tassazione separata con l’abbattimento della base imponibile in base al comparto presso cui si è prestato servizio (Stato, Sanità, Enti locali, ecc.). Per gli iscritti ex INADEL (dipendenti enti locali e sanità) ed ex ENPAS (dipendenti stato) è esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’art. 19 del TUIR DPR 917/1986 una quota pari al rapporto tra il contributo previdenziale a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva del contributo versato all’ente previdenziale:

  • 40,98% per gli iscritti all’ex Inadel (2,50/6,10);
  • 26,04% per gli iscritti all’ex Enpas (2,50/9,60).

L’imponibile è diminuito di un importo pari ad euro 309,87 per ogni anno di servizio (art. 19 del TUIR) L’imposta da applicare alla base imponibile così calcolata, viene determinata in base ad un complesso calcolo del reddito di riferimento da cui si trova l’aliquota media.

La tassazione del TFR

Il TFR è assoggettato a tassazione separata. Per quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 vige una tassazione separata a titolo definitivo. Per quote di TFR maturate dopo il 31 dicembre 2000 troviamo una tassazione separata provvisoria da parte dell’ente sostituto d’imposta. Infatti, il calcolo definitivo dell’imposta avviene da parte dell’agenzia delle entrate entro due anni dalla liquidazione dell’importo in base all’aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (D.Lgs. 47/2000). La normativa che regola la disciplina fiscale del TFR trova origine nei decreti legislativi n. 47/2000 e n. 168/2001 che hanno modificato quella vigente fino al 31.12.2000. Pertanto, ai fini della corretta determinazione dell’IRPEF gli importi da assoggettare ad imposta vanno distinti tra quelli maturati prima e dopo dicembre 2000:

  • per le somme maturate fino al 31.12.2000 la base imponibile è costituita dall’importo lordo della prestazione ridotto di un importo pari ad € 309,87 per ogni anno utile. Tale riduzione è proporzionata in caso di servizi part-time o ad orario ridotto. Per queste somme, la tassazione è separata in via definitiva.
  • per le somme maturate a partire dal 01.01.2001 la base imponibile è costituita dall’importo lordo della prestazione ridotto delle sole rivalutazioni ex art. 2120 c.c. già assoggettate all’imposta sostitutiva annua del 17%.