2 Gennaio 2026

La pensione con il Computo Gestione separata INPS nel 2026

I lavoratori che hanno contribuzione presso più gestioni previdenziali tra cui la gestione separata Inps, grazie al computo presso la suddetta gestione possono “unificare” i contributi verso un’unica gestione previdenziale. Per potersi avvalere di tale istituto è necessario possedere anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 ed almeno 1 mese accreditato presso la gestione separata INPS. Vediamo insieme quali sono i trattamenti pensionistici conseguibili grazie al computo e la modalità di calcolo.

Il computo presso la Gestione separata è una misura introdotta dall’art. 3 del DM n. 282/1996, che consente di riunire gratuitamente la contribuzione accreditata in diverse gestioni previdenziali, verso la gestione separata INPS al fine di conseguire un’unica prestazione pensionistica. Possono essere accentrati nella gestione separata tutti i contributi presenti nel fondo lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali degli autonomi, nelle gestioni ex-Inpdap, ex-Enpals e negli altri fondi sostitutivi dell’AGO (Circolare Inps n. 184/2015).

Non possono formare oggetto di computo i periodi con iscrizione alle casse professionali dei liberi professionisti e quelli versati nel Fondo Clero.

Requisiti di accesso

Per poter accedere alla prestazione è necessario che risultino tutte le seguenti condizioni:

  • iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, con accredito di almeno 1 mese di contribuzione;

  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995;

  • almeno 5 anni di contributi versati o accreditati a decorrere dal 1° gennaio 1996;

  • anzianità contributiva complessiva pari ad almeno 15 anni.

Pensioni conseguibili

Attraverso il computo è possibile ottenere i seguenti trattamenti:

Coloro che risultano in possesso, al 31 dicembre 2011, sia dei requisiti per il computo che dei previgenti requisiti per l’accesso alla pensione, mantengono il diritto di conseguire il trattamento pensionistico in Gestione separata in computo, con i requisiti previsti per i contributivi puri anteriormente alla legge Fornero anche ai sensi della Circolare INPS n. 60/2008, indipendentemente dalla data di esercizio della facoltà di computo.

Pensione anticipata n. 1

Nell’anno 2026, i requisiti contributivi sono i seguenti:

Uomini

Donne

42 anni e 10 mesi di contributi

41 anni e 10 mesi di contributi

 

Dal raggiungimento dei requisiti contributivi di cui sopra, sarà necessario aspettare una finestra di 3 mesi prima di vedersi corrisposta la pensione.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell’assicurato. Ai sensi dell’art. 1, c. 7, L. 335/1995, non sono utili i contributi volontari, mentre i versamenti accreditati per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5;

Pensione anticipata n. 2

È possibile accedere alla pensione anticipata anche con i seguenti requisiti:

Anno

Età

Contributi

Finestra

Importo soglia

2026

64 anni

20 anni

3 mesi

Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli)

2027

64 anni + 1 mese

20 anni + 1 mese

3 mesi

2028

64 anni + 3 mesi

20 anni + 3 mesi

3 mesi

Importo massimo mensile

Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).

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Pensione anticipata contributiva: Stop al cumulo con la previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della pensione contributiva, eliminando una novità introdotta nel 2025 ma mai divenuta operativa per la mancata emanazione del decreto attuativo.
Viene infatti abrogata la possibilità, su richiesta dell’interessato, di computare una o più rendite di previdenza complementare (fondi pensione) al fine di raggiungere l’importo soglia necessario per l’accesso alla pensione anticipata contributiva o alla pensione di vecchiaia contributiva.

Come conseguenza diretta della soppressione del cumulo tra previdenza pubblica e previdenza complementare, viene abrogato anche l’innalzamento del requisito contributivo previsto per chi si fosse avvalso di tale facoltà. Non trovano quindi applicazione:

  • l’aumento da 20 a 25 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2025;
  • né il successivo innalzamento da 25 a 30 anni a decorrere dal 2030.

Pensione di vecchiaia n. 1

Requisito età

67 anni

Requisito contributivo

20 anni

Requisito importo soglia

Importo pari ad almeno il valore dell’assegno sociale (546,24 € € per il 2026)

Pensione di vecchiaia n. 2

Requisito età

71 anni

Requisito contributivo

15 anni

Requisito importo soglia

Non necessario

 

Attenzione

I 5 anni di contributi devono essere effettivi (cioè contributi da lavoro, volontari e da riscatto) con esclusione dei contributi figurativi (es. disoccupazione).

Importo

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo.

Valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo

I periodi contributivi versati nella gestione separata successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto n. 282 del 1996.

Per quanto, invece, riguarda i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria (come dipendenti, commercianti, artigiani, ecc.) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’ago successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, in mancanza di specifiche disposizioni normative, non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare.

I predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento di un’autonoma pensione per i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria successivamente alla pensione in computo, trovano applicazione i requisiti di età e di contribuzione previsti per i c.d. contributivi puri.