29 Marzo 2026

TFS e TFR dei dipendenti pubblici: nuovi termini di pagamento, rateizzazione e casi particolari

Con la Circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l'INPS fa il punto sull'intera disciplina dei termini di pagamento del TFS (Trattamento di Fine Servizio) e del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) per i dipendenti pubblici, recependo la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025). La principale novità riguarda la riduzione da 12 a 9 mesi del termine dilatorio per il pagamento del buonuscita in favore di chi va in pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2027. Una misura attesa, sollecitata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, ma circoscritta alle sole cessazioni per raggiunti limiti di età: per le dimissioni volontarie il termine resta di 24 mesi, per la scadenza dei contratti a tempo determinato rimane a 12 mesi. Invariate invece le regole di rateizzazione: le soglie di 50.000 e 100.000 euro che determinano il pagamento in una, due o tre rate annuali non subiscono modifiche. La circolare disciplina inoltre i casi particolari, fornendo istruzioni operative per chi accede alla pensione tramite APe Sociale, cumulo dei periodi assicurativi, Quota 100/102, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci, gravosi e usuranti.

Chi ha diritto al TFS?

Il TFS (trattamento di fine servizio) è un’indennità simile al TFR che viene erogata ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.

A seconda del comparto presso cui si è prestato servizio (Stato, Sanità, Enti locali, ecc.) tale prestazione prende il nome di:

  • Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  • Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  • Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Rimane in ogni caso in regime di TFS il personale cosiddetto “non contrattualizzato”, ovvero:

  • magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
  • avvocati e procuratori dello Stato;
  • personale militare e delle forze armate e di polizia;
  • personale della carriera diplomatica e prefettizia;
  • professori e ricercatori universitari;
  • dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica;
  • personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa INPS n. 35/2008);
  • dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs. del CPS n. 691/1947 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.);
  • personale delle altre authority, se previsto dai relativi ordinamenti.

Chi ha diritto al TFR?

Non rientrano nel campo di applicazione del TFS ma, hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:

  • contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”
  • contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese
  • contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e che aderisce successivamente a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico)

La novità normativa: l’art. 1, comma 198, della L. n. 199/2025

Il comma 198 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 dispone testualmente che, con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, le parole “dodici mesi” nell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997 sono sostituite con “nove mesi“.

Cosa cambia e cosa NON cambia

CAMBIA dal 1° gennaio 2027

NON CAMBIA

Pensione di vecchiaia: da 12 a 9 mesi

Collocamento a riposo d’ufficio (anzianità massima): da 12 a 9 mesi

Risoluzione unilaterale PA per pensione anticipata (biennio 2025/2026): da 12 a 9 mesi

Dimissioni volontarie: restano a 24 mesi

Fine contratto a tempo determinato: resta a 12 mesi

Licenziamento/destituzione: restano a 24 mesi

Decesso e inabilità: restano a 105 giorni

Rateizzazione (soglie 50.000/100.000 euro): invariata

La riduzione a 9 mesi opera SOLO per le cessazioni legate al raggiungimento dei limiti di età o ordinamentali, non per le uscite anticipate volontarie.

Tutti i termini di pagamento: tabella riepilogativa completa

La circolare sistematizza in un’unica tabella tutti i termini vigenti, distinguendo la causale di cessazione e il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici.

CAUSALE DI CESSAZIONE

TERMINE (entro 31/12/2026)

TERMINE (dal 1/1/2027)

RIFERIMENTO NORMATIVO

Decesso

Entro 105 giorni

Entro 105 giorni (invariato)

Art. 3 c. 5, D.L. 79/1997

Inabilità

Entro 105 giorni

Entro 105 giorni (invariato)

Art. 3 c. 5, D.L. 79/1997

Limite di età / Limiti ordinamentali / Collocamento a riposo d’ufficio

Dopo 12 mesi + entro i 3 successivi

⬇ Dopo 9 mesi + entro i 3 successivi

Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997 mod. L. 199/2025

Fine incarico / Scadenza contratto a tempo determinato

Dopo 12 mesi + entro i 3 successivi

Dopo 12 mesi + entro i 3 successivi (invariato)

Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997

Dimissioni volontarie (con o senza diritto a pensione)

Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi

Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi (invariato)

Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997

Licenziamento / Destituzione

Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi

Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi (invariato)

Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997

⚠️  Per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027, bisogna anche tener conto degli incrementi della speranza di vita: l’età per la pensione di vecchiaia diventa 67 anni e 1 mese (invece di 67) per effetto del combinato del decreto MEF 19 dicembre 2025 e dell’art. 1, comma 185, L. 199/2025.

Le regole di rateizzazione (invariate)

Le modalità di erogazione – a rate o in unica soluzione – non cambiano. Dal 1° gennaio 2014 ai sensi della L. n. 147/2013 (Circolare INPS n. 73/2014) è entrata in vigore una nuova modalità di erogazione del TFS e del TFR. Tale nuova impostazione prevede il frazionamento in più tranche dell’importo maturato se superiore ai 50.000,00 € lordi.

RATA

TERMINE

1

Fino a 50.000 € lordi

Entro il termine previsto dalla norma scelta per l’accesso alla pensione

(cumulo, opzione, ecc.).

2

Da 50.000 a 100.000 € lordi

Entro il termine di 12 mesi dalla corresponsione della 1° rata

3

Oltre 100.000 € lordi

Entro il termine di 24 mesi dalla corresponsione della 1° rata

📌 Le rate successive alla prima vengono versate a distanza di 12 mesi l’una dall’altra. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’amministrazione, maturano interessi legali per ogni giorno di ritardo (L. n. 412/1991, art. 16, c. 6).

Tabella: da quando decorre il termine

Tipologia pensione

Decorrenza del termine TFS/TFR

Termine di pagamaento

Pensione di Vecchiaia

(e per termine del contratto a tempo determinato, per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata)

Data di cessazione dal servizio

trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni (Novità L. 199/2025: dal 01/01/2027 entro 9 mesi)

Pensione Anticipata (Senza Cumulo), Opzione Donna

Totalizzazione D.Lgs 42/2006, Ape Sociale (Circolare n. 100/2017), Cumulo per puri contributivi D.Lgs 184/1997; Anticipata in computo G.S.

(e per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.)

Dalla cessazione del rapporto di lavoro

trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni

Pensione di Vecchiaia, Anticipata (Con Cumulo)

Circolare n. 60/2017

Quota 102 103, Ecc. (Con e senza cumulo). Messaggio n. 4353/2019 e Circolare n. 27/2023

Precoci in cumulo (Circolare n. 99/2017)

Data raggiungimento limite di età ai sensi dell’art. 24, D.L. n. 201/2011

trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni (per quota 100,102,103 il termine di pagamento decorre dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età
anagrafica prevista dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011)

Pensione anticipata precoci

Data raggiungimento dell’anzianità contributiva o se più favorevole dell’età anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011

trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni o se più favorevole trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni

Inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (Circolare n. 7/2018)

 

Data raggiungimento dell’anzianità contributiva o se più favorevole dell’età anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011

trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni o se più favorevole trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni

Pensione lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti Art. 1, commi da 147 a 153, L. n. 205/2017 (Circolare n. 126/2018)

Data raggiungimento dell’anzianità contributiva o se più favorevole dell’età anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011

24 mesi + 3 mesi regime generale ai sensi del D.lgs n. 67/2011

12 mesi + 3 mesi o 24 mesi + 3 mesi nei casi disciplinati dalla L. n. 205/2017

Pensione di inabilità (con o senza cumulo)

Dalla cessazione del rapporto di lavoro

105 giorni dalla cessazione

Per FINE INCARICO il pagamento avviene dopo 12 mesi (+ 3 mesi) dal termine del

📌 La data di raggiungimento del ‘diritto teorico’ per APe Sociale, cumulo, Quota 100/102 e pensione anticipata flessibile deve essere adeguata agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto MEF 19 dicembre 2025 e L. 199/2025, art. 1, commi 180-181 e 185-190).

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Categorie speciali di dipendenti pubblici

Personale non contrattualizzato (magistrati, professori universitari, avvocati dello Stato)

Questo personale, disciplinato dai rispettivi ordinamenti e non dalla contrattazione collettiva, ha diritto al TFS (non al TFR). I loro ordinamenti prevedono spesso limiti di collocamento a riposo più elevati rispetto ai 67 anni ordinari.

La novità della L. 199/2025 si applica anche a loro: chi risolve il rapporto di lavoro al raggiungimento del requisito minimo della pensione di vecchiaia ordinaria beneficia della riduzione del termine da 12 a 9 mesi, se ciò avviene dal 1° gennaio 2027.

Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Per Forze Armate, Forze di polizia (a ordinamento civile e militare) e Vigili del fuoco si applicano le stesse regole della generalità dei dipendenti pubblici, con le relative differenziazioni per causale di cessazione.

La riduzione a 9 mesi si applica anche al personale militare collocato in ausiliaria ai sensi dell’art. 2229, c. 1, D.Lgs. n. 66/2010, con effetto per i soggetti che maturano i requisiti di pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027.

In caso di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, i termini di pagamento del TFS si determinano con riferimento ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 24, commi 6 e 7, D.L. 201/2011).

Personale del comparto scuola

Il personale scolastico ha una finestra di pensionamento obbligatoria al 1° settembre di ogni anno, anche se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno (art. 59, c. 9, L. 449/1997).

FATTISPECIE

DECORRENZA TERMINE TFS/TFR

Pensione di vecchiaia o anticipata (art. 24 D.L. 201/2011) maturata entro il 31/12 dell’anno di cessazione e senza cumulo

Data di cessazione (31 agosto) secondo le regole ordinarie → 12 mesi (entro 2026) o 9 mesi (dal 2027) per vecchiaia e 24 mesi per anticipata (+ 3 mesi)

Misure speciali (Quota 100, precoci, gravosi, usuranti, cumulo)

Data teorica del conseguimento dei requisiti ordinari (pensione di vecchiaia), non dalla data di cessazione dal servizio ed entro 12 mesi (+ 3 mesi)

 

Cessazione senza diritto a pensione e successiva domanda

Un caso pratico frequente riguarda i dipendenti che si dimettono senza aver ancora maturato alcun diritto a pensione. Per loro il termine ordinario è 24 mesi. Tuttavia, se entro i 24 mesi successivi alle dimissioni presentano domanda per:

  • Cumulo di periodi assicurativi (L. 228/2012)
  • Beneficio contributivo per lavoratori precoci (L. 232/2016)
  • Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile (D.L. 4/2019)

…il termine di pagamento del TFS/TFR non decorre dalla data delle dimissioni, ma dalla data di maturazione del requisito di pensione di vecchiaia o del requisito più favorevole tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata ordinaria (con regole diverse a seconda se si sia utilizzato il cumulo).

⚠️  Attenzione: se sono già trascorsi 24 mesi dalla data delle dimissioni, l’eventuale domanda presentata successivamente NON rileva più ai fini del differimento del termine. Il TFS/TFR va pagato secondo il termine delle dimissioni volontarie.

Cosa succede in caso di ritardo nel pagamento

Se l’amministrazione non rispetta i termini di pagamento, non è lasciata libera da conseguenze. L’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 prevede espressamente la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute, calcolati per ogni giorno di ritardo.

Questo meccanismo costituisce un deterrente e un ristoro parziale per il lavoratore, anche se non equivale alla liquidazione immediata della somma.

Approfondimento: il contesto costituzionale

La materia del TFS/TFR pubblico è stata al centro di un lungo contenzioso costituzionale. Le sentenze chiave sono due:

SENTENZA

PRINCIPIO STABILITO

C. Cost. n. 159/2019

Confermata la legittimità del sistema di differimento e rateizzazione. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto il diritto alla liquidazione tempestiva per i casi di raggiungimento dei limiti di età, sollecitando un intervento legislativo.

C. Cost. n. 130/2023

Confermata ulteriormente la legittimità, ma ribadito il monito al legislatore di ridefinire i termini in senso più favorevole per i lavoratori che escono per limiti di età, in quanto la loro situazione è diversa da chi si dimette volontariamente.

L. 199/2025 (Manovra 2026)

Il legislatore recepisce parzialmente i moniti: riduce da 12 a 9 mesi il termine per le uscite per limiti di età, con effetto dal 1° gennaio 2027. Il percorso di avvicinamento ai tempi del settore privato è ancora lungo.

 

📌 Nel settore privato il TFR viene corrisposto generalmente entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel pubblico impiego il termine più breve (per decesso/inabilità) è già di 105 giorni. La differenza rimane quindi strutturalmente molto ampia.

Domande frequenti (FAQ)

D: Vado in pensione di vecchiaia nel 2027. Devo aspettare 9 o 12 mesi per il buonuscita?

R: 9 mesi, se i requisiti pensionistici (67 anni e 1 mese dal 2027) vengono maturati a partire dal 1° gennaio 2027.

D: Ho l’APe Sociale. Da quando decorrono i mesi per il pagamento del TFS?

R: Non dalla data di cessazione, ma dalla data in cui compirai l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, D.L. 201/2011). Il termine è poi di 12 mesi + 3.

D: Mi sono dimesso prima di maturare la pensione. Se entro i 24 mesi maturo il diritto a pensione usufruendo del cumulo L. 228/2012 per la pensione anticipata?

R: Il TFR, secondo l’INPS, viene liquidato dopo 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica (+ 3 mesi). Se invece il cumulo viene effettuato dopo 24 mesi dalla data delle dimissioni, il trattamento viene pagato dopo 24 mesi (+ 3 mesi) dalla cessazione del rapporto per dimissioni.

D: Sono un insegnante. Vado in pensione il 1° settembre 2027. Quando ricevo il TFS?

R: Se vai in pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria (art. 24 D.L. 201/2011), il termine decorre dalla cessazione (31 agosto) e, avendo maturato i requisiti dal 2027, attendi 9 mesi + 3. Quindi ricevi il TFS indicativamente tra luglio e settembre 2028.

D: Il mio TFS è di 80.000 euro lordi. Come viene pagato?

R: In due rate. La prima rata (50.000 euro) viene corrisposta alla scadenza del termine dilatorio. La seconda (30.000 euro) dopo ulteriori 12 mesi.

D: L’amministrazione ha pagato il mio TFS in ritardo. Ho diritto a qualcosa?

R: Sì. Maturano interessi legali per ogni giorno di ritardo sull’importo non ancora corrisposto (art. 16, c. 6, L. 412/1991).