Chi ha diritto al TFS?
Il TFS (trattamento di fine servizio) è un’indennità simile al TFR che viene erogata ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31/12/2000.
A seconda del comparto presso cui si è prestato servizio (Stato, Sanità, Enti locali, ecc.) tale prestazione prende il nome di:
- Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
- Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
- Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.
Rimane in ogni caso in regime di TFS il personale cosiddetto “non contrattualizzato”, ovvero:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e delle forze armate e di polizia;
- personale della carriera diplomatica e prefettizia;
- professori e ricercatori universitari;
- dipendenti della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica;
- personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa INPS n. 35/2008);
- dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall’art. 1 del D.Lgs. del CPS n. 691/1947 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.);
- personale delle altre authority, se previsto dai relativi ordinamenti.
Chi ha diritto al TFR?
Non rientrano nel campo di applicazione del TFS ma, hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:
- contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30/05/2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese
- contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 e che aderisce successivamente a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico)
La novità normativa: l’art. 1, comma 198, della L. n. 199/2025
Il comma 198 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 dispone testualmente che, con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, le parole “dodici mesi” nell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997 sono sostituite con “nove mesi“.
Cosa cambia e cosa NON cambia
CAMBIA dal 1° gennaio 2027 | NON CAMBIA |
Pensione di vecchiaia: da 12 a 9 mesi Collocamento a riposo d’ufficio (anzianità massima): da 12 a 9 mesi Risoluzione unilaterale PA per pensione anticipata (biennio 2025/2026): da 12 a 9 mesi | Dimissioni volontarie: restano a 24 mesi Fine contratto a tempo determinato: resta a 12 mesi Licenziamento/destituzione: restano a 24 mesi Decesso e inabilità: restano a 105 giorni Rateizzazione (soglie 50.000/100.000 euro): invariata |
La riduzione a 9 mesi opera SOLO per le cessazioni legate al raggiungimento dei limiti di età o ordinamentali, non per le uscite anticipate volontarie.
Tutti i termini di pagamento: tabella riepilogativa completa
La circolare sistematizza in un’unica tabella tutti i termini vigenti, distinguendo la causale di cessazione e il periodo di maturazione dei requisiti pensionistici.
CAUSALE DI CESSAZIONE | TERMINE (entro 31/12/2026) | TERMINE (dal 1/1/2027) | RIFERIMENTO NORMATIVO |
Decesso | Entro 105 giorni | Entro 105 giorni (invariato) | Art. 3 c. 5, D.L. 79/1997 |
Inabilità | Entro 105 giorni | Entro 105 giorni (invariato) | Art. 3 c. 5, D.L. 79/1997 |
Limite di età / Limiti ordinamentali / Collocamento a riposo d’ufficio | Dopo 12 mesi + entro i 3 successivi | ⬇ Dopo 9 mesi + entro i 3 successivi | Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997 mod. L. 199/2025 |
Fine incarico / Scadenza contratto a tempo determinato | Dopo 12 mesi + entro i 3 successivi | Dopo 12 mesi + entro i 3 successivi (invariato) | Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997 |
Dimissioni volontarie (con o senza diritto a pensione) | Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi | Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi (invariato) | Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997 |
Licenziamento / Destituzione | Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi | Dopo 24 mesi + entro i 3 successivi (invariato) | Art. 3 c. 2, D.L. 79/1997 |
⚠️ Per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027, bisogna anche tener conto degli incrementi della speranza di vita: l’età per la pensione di vecchiaia diventa 67 anni e 1 mese (invece di 67) per effetto del combinato del decreto MEF 19 dicembre 2025 e dell’art. 1, comma 185, L. 199/2025.
Le regole di rateizzazione (invariate)
Le modalità di erogazione – a rate o in unica soluzione – non cambiano. Dal 1° gennaio 2014 ai sensi della L. n. 147/2013 (Circolare INPS n. 73/2014) è entrata in vigore una nuova modalità di erogazione del TFS e del TFR. Tale nuova impostazione prevede il frazionamento in più tranche dell’importo maturato se superiore ai 50.000,00 € lordi.
RATA | TERMINE |
1 | Fino a 50.000 € lordi Entro il termine previsto dalla norma scelta per l’accesso alla pensione (cumulo, opzione, ecc.). |
2 | Da 50.000 a 100.000 € lordi Entro il termine di 12 mesi dalla corresponsione della 1° rata |
3 | Oltre 100.000 € lordi Entro il termine di 24 mesi dalla corresponsione della 1° rata |
📌 Le rate successive alla prima vengono versate a distanza di 12 mesi l’una dall’altra. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell’amministrazione, maturano interessi legali per ogni giorno di ritardo (L. n. 412/1991, art. 16, c. 6).
Tabella: da quando decorre il termine
Tipologia pensione | Decorrenza del termine TFS/TFR | Termine di pagamaento |
Pensione di Vecchiaia (e per termine del contratto a tempo determinato, per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata) | Data di cessazione dal servizio | trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni (Novità L. 199/2025: dal 01/01/2027 entro 9 mesi) |
Pensione Anticipata (Senza Cumulo), Opzione Donna Totalizzazione D.Lgs 42/2006, Ape Sociale (Circolare n. 100/2017), Cumulo per puri contributivi D.Lgs 184/1997; Anticipata in computo G.S. (e per dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.) | Dalla cessazione del rapporto di lavoro | trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni |
Pensione di Vecchiaia, Anticipata (Con Cumulo) Quota 102 103, Ecc. (Con e senza cumulo). Messaggio n. 4353/2019 e Circolare n. 27/2023 Precoci in cumulo (Circolare n. 99/2017) | Data raggiungimento limite di età ai sensi dell’art. 24, D.L. n. 201/2011 | trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni (per quota 100,102,103 il termine di pagamento decorre dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età |
Pensione anticipata precoci | Data raggiungimento dell’anzianità contributiva o se più favorevole dell’età anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011 | trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni o se più favorevole trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni |
Inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale, derivanti da esposizione all’amianto (Circolare n. 7/2018)
| Data raggiungimento dell’anzianità contributiva o se più favorevole dell’età anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011 | trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro + 90 giorni o se più favorevole trascorsi 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia + 90 giorni |
Pensione lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti Art. 1, commi da 147 a 153, L. n. 205/2017 (Circolare n. 126/2018) | Data raggiungimento dell’anzianità contributiva o se più favorevole dell’età anagrafica previste dall’art. 24, D.L. n. 201/2011 | 24 mesi + 3 mesi regime generale ai sensi del D.lgs n. 67/2011 12 mesi + 3 mesi o 24 mesi + 3 mesi nei casi disciplinati dalla L. n. 205/2017 |
Pensione di inabilità (con o senza cumulo) | Dalla cessazione del rapporto di lavoro | 105 giorni dalla cessazione |
Per FINE INCARICO il pagamento avviene dopo 12 mesi (+ 3 mesi) dal termine del
📌 La data di raggiungimento del ‘diritto teorico’ per APe Sociale, cumulo, Quota 100/102 e pensione anticipata flessibile deve essere adeguata agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto MEF 19 dicembre 2025 e L. 199/2025, art. 1, commi 180-181 e 185-190).
Vuoi stimare il tuo TFS?
Calcola in pochi secondi il Trattamento di Fine Servizio.
Categorie speciali di dipendenti pubblici
Personale non contrattualizzato (magistrati, professori universitari, avvocati dello Stato)
Questo personale, disciplinato dai rispettivi ordinamenti e non dalla contrattazione collettiva, ha diritto al TFS (non al TFR). I loro ordinamenti prevedono spesso limiti di collocamento a riposo più elevati rispetto ai 67 anni ordinari.
La novità della L. 199/2025 si applica anche a loro: chi risolve il rapporto di lavoro al raggiungimento del requisito minimo della pensione di vecchiaia ordinaria beneficia della riduzione del termine da 12 a 9 mesi, se ciò avviene dal 1° gennaio 2027.
Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
Per Forze Armate, Forze di polizia (a ordinamento civile e militare) e Vigili del fuoco si applicano le stesse regole della generalità dei dipendenti pubblici, con le relative differenziazioni per causale di cessazione.
La riduzione a 9 mesi si applica anche al personale militare collocato in ausiliaria ai sensi dell’art. 2229, c. 1, D.Lgs. n. 66/2010, con effetto per i soggetti che maturano i requisiti di pensione di vecchiaia dal 1° gennaio 2027.
In caso di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, i termini di pagamento del TFS si determinano con riferimento ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (art. 24, commi 6 e 7, D.L. 201/2011).
Personale del comparto scuola
Il personale scolastico ha una finestra di pensionamento obbligatoria al 1° settembre di ogni anno, anche se i requisiti vengono maturati entro il 31 dicembre dello stesso anno (art. 59, c. 9, L. 449/1997).
FATTISPECIE | DECORRENZA TERMINE TFS/TFR |
Pensione di vecchiaia o anticipata (art. 24 D.L. 201/2011) maturata entro il 31/12 dell’anno di cessazione e senza cumulo | Data di cessazione (31 agosto) secondo le regole ordinarie → 12 mesi (entro 2026) o 9 mesi (dal 2027) per vecchiaia e 24 mesi per anticipata (+ 3 mesi) |
Misure speciali (Quota 100, precoci, gravosi, usuranti, cumulo) | Data teorica del conseguimento dei requisiti ordinari (pensione di vecchiaia), non dalla data di cessazione dal servizio ed entro 12 mesi (+ 3 mesi) |
Cessazione senza diritto a pensione e successiva domanda
Un caso pratico frequente riguarda i dipendenti che si dimettono senza aver ancora maturato alcun diritto a pensione. Per loro il termine ordinario è 24 mesi. Tuttavia, se entro i 24 mesi successivi alle dimissioni presentano domanda per:
- Cumulo di periodi assicurativi (L. 228/2012)
- Beneficio contributivo per lavoratori precoci (L. 232/2016)
- Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile (D.L. 4/2019)
…il termine di pagamento del TFS/TFR non decorre dalla data delle dimissioni, ma dalla data di maturazione del requisito di pensione di vecchiaia o del requisito più favorevole tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata ordinaria (con regole diverse a seconda se si sia utilizzato il cumulo).
⚠️ Attenzione: se sono già trascorsi 24 mesi dalla data delle dimissioni, l’eventuale domanda presentata successivamente NON rileva più ai fini del differimento del termine. Il TFS/TFR va pagato secondo il termine delle dimissioni volontarie.
Cosa succede in caso di ritardo nel pagamento
Se l’amministrazione non rispetta i termini di pagamento, non è lasciata libera da conseguenze. L’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 prevede espressamente la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute, calcolati per ogni giorno di ritardo.
Questo meccanismo costituisce un deterrente e un ristoro parziale per il lavoratore, anche se non equivale alla liquidazione immediata della somma.
Approfondimento: il contesto costituzionale
La materia del TFS/TFR pubblico è stata al centro di un lungo contenzioso costituzionale. Le sentenze chiave sono due:
SENTENZA | PRINCIPIO STABILITO |
C. Cost. n. 159/2019 | Confermata la legittimità del sistema di differimento e rateizzazione. Tuttavia, la Corte ha riconosciuto il diritto alla liquidazione tempestiva per i casi di raggiungimento dei limiti di età, sollecitando un intervento legislativo. |
C. Cost. n. 130/2023 | Confermata ulteriormente la legittimità, ma ribadito il monito al legislatore di ridefinire i termini in senso più favorevole per i lavoratori che escono per limiti di età, in quanto la loro situazione è diversa da chi si dimette volontariamente. |
L. 199/2025 (Manovra 2026) | Il legislatore recepisce parzialmente i moniti: riduce da 12 a 9 mesi il termine per le uscite per limiti di età, con effetto dal 1° gennaio 2027. Il percorso di avvicinamento ai tempi del settore privato è ancora lungo. |
📌 Nel settore privato il TFR viene corrisposto generalmente entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Nel pubblico impiego il termine più breve (per decesso/inabilità) è già di 105 giorni. La differenza rimane quindi strutturalmente molto ampia.
Domande frequenti (FAQ)
D: Vado in pensione di vecchiaia nel 2027. Devo aspettare 9 o 12 mesi per il buonuscita? R: 9 mesi, se i requisiti pensionistici (67 anni e 1 mese dal 2027) vengono maturati a partire dal 1° gennaio 2027. |
D: Ho l’APe Sociale. Da quando decorrono i mesi per il pagamento del TFS? R: Non dalla data di cessazione, ma dalla data in cui compirai l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24, D.L. 201/2011). Il termine è poi di 12 mesi + 3. |
D: Mi sono dimesso prima di maturare la pensione. Se entro i 24 mesi maturo il diritto a pensione usufruendo del cumulo L. 228/2012 per la pensione anticipata? R: Il TFR, secondo l’INPS, viene liquidato dopo 12 mesi dal compimento dell’età anagrafica (+ 3 mesi). Se invece il cumulo viene effettuato dopo 24 mesi dalla data delle dimissioni, il trattamento viene pagato dopo 24 mesi (+ 3 mesi) dalla cessazione del rapporto per dimissioni. |
D: Sono un insegnante. Vado in pensione il 1° settembre 2027. Quando ricevo il TFS? R: Se vai in pensione di vecchiaia o anticipata ordinaria (art. 24 D.L. 201/2011), il termine decorre dalla cessazione (31 agosto) e, avendo maturato i requisiti dal 2027, attendi 9 mesi + 3. Quindi ricevi il TFS indicativamente tra luglio e settembre 2028. |
D: Il mio TFS è di 80.000 euro lordi. Come viene pagato? R: In due rate. La prima rata (50.000 euro) viene corrisposta alla scadenza del termine dilatorio. La seconda (30.000 euro) dopo ulteriori 12 mesi. |
D: L’amministrazione ha pagato il mio TFS in ritardo. Ho diritto a qualcosa? R: Sì. Maturano interessi legali per ogni giorno di ritardo sull’importo non ancora corrisposto (art. 16, c. 6, L. 412/1991). |





