L’INPS, con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha chiarito le modalità operative per fruire dello sgravio contributivo previsto in favore dei datori di lavoro che assumono personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per congedo di maternità o paternità, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 al Testo Unico della maternità e paternità.
La novità normativa: il nuovo comma 2-bis dell’art. 4 del D.Lgs. 151/2001
L’articolo 1, comma 221, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha inserito il nuovo comma 2-bis all’art. 4 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La disposizione introduce, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, la possibilità di prolungare il contratto a tempo determinato del sostituto per un ulteriore periodo di affiancamento con la lavoratrice o il lavoratore rientrato in servizio.
Tale affiancamento può avere una durata variabile, ma non può estendersi oltre il compimento del primo anno di vita del bambino (ovvero per un anno dall’accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento).
Lo sgravio contributivo: misura e ambito di applicazione
L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 151/2001 riconosce ai datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo una riduzione del 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi INAIL a proprio carico. Lo sgravio, per effetto della novella normativa, si applica ora anche al periodo di affiancamento successivo al rientro in servizio del dipendente originariamente assente.
Per le assunzioni effettuate con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto, come previsto dal medesimo comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. 151/2001.
Durata dello sgravio
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Scopri tutte le guide- fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo;
- per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento;
- per un periodo massimo di dodici mesi in caso di sostituzione di lavoratrici autonome.
Il codice di autorizzazione “9R” e la procedura
Le posizioni contributive dei datori di lavoro aventi titolo allo sgravio vengono identificate, a seguito di apposita istruttoria della Struttura territorialmente competente dell’INPS, con il codice di autorizzazione “9R”, che contraddistingue le aziende — anche di fornitura di lavoro temporaneo — aventi titolo allo sgravio ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. 151/2001.
Per le posizioni contributive già in possesso del codice “9R”, l’INPS precisa che, all’esito dell’istruttoria della Struttura territorialmente competente, sarà possibile prolungare la validità del codice di autorizzazione per coprire anche il periodo di affiancamento. In tal caso, non è richiesta l’equivalenza delle qualifiche tra sostituto/a e sostituito/a né il rispetto del numero di lavoratori utilizzati: è sufficiente che venga rispettata la equivalenza oraria delle prestazioni.
Requisito dimensionale
Il requisito dimensionale richiesto dalla normativa deve essere posseduto dal datore di lavoro al momento dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in congedo. L’INPS aveva già fornito precedenti chiarimenti e istruzioni operative con le circolari n. 117 del 20 giugno 2000 e n. 136 del 10 luglio 2001, nonché con il messaggio n. 93 del 31 maggio 2001, cui il Messaggio n. 1343/2026 si ricollega e integra.
Decorrenza
Le nuove disposizioni operative trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026. Pertanto, laddove ricorrano i requisiti previsti, è possibile accedere allo sgravio contributivo per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore, entro la data di compimento del primo anno di vita del bambino.
Per la documentazione ufficiale si rimanda al testo integrale del Messaggio INPS n. 1343 del 21 aprile 2026, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione Circolari, Messaggi e Normativa.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 ↗





