Con il Messaggio n. 1377 del 23 aprile 2026, la Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità dell’INPS ha fornito chiarimenti operativi sul coordinamento tra due riforme che stanno ridisegnando il sistema di tutela della disabilità e delle politiche per la non autosufficienza: il D.Lgs. n. 62/2024 (riforma dell’accertamento della disabilità) e il D.Lgs. n. 29/2024 (politiche in favore delle persone anziane).
Il nodo normativo: l’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 29/2024
Il messaggio chiarisce il contenuto dell’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 29/2024, come novellato dall’art. 4, comma 4-quater, del D.L. n. 19/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50/2026. La norma stabilisce che, non oltre il 31 dicembre 2027, anche nei territori dove è già avviata la sperimentazione della riforma della disabilità, continuano ad applicarsi le norme e le procedure previgenti per l’accesso alle misure statali destinate agli anziani ultrasettantenni, incluse quelle previste dalla Legge n. 118/1971, dalla Legge n. 104/1992 e dalla Legge n. 68/1999.
Chi è interessato dalla deroga
La deroga alle nuove procedure si applica ai cittadini che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
- aver compiuto 70 anni di età al momento della presentazione della domanda;
- essere affetti da almeno una patologia cronica;
- presentare un quadro clinico-funzionale progressivo, con rischio di perdita dell’autonomia nelle attività quotidiane.
La mancanza anche di uno solo di questi requisiti comporta l’applicazione della nuova procedura sperimentale della riforma della disabilità.
Il calendario della riforma e la fase transitoria
L’INPS ricorda che la nuova valutazione multidimensionale unificata per le persone anziane, introdotta dal D.Lgs. n. 29/2024 e basata sui Punti Unici di Accesso (PUA) presso le Case della Comunità del Servizio Sanitario Nazionale, entrerà in vigore secondo il seguente calendario:
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Scopri tutte le guide- dal 1° gennaio 2027: avvio in via sperimentale nei territori individuati con apposito decreto ministeriale;
- dal 1° gennaio 2028: applicazione su tutto il territorio nazionale.
Fino a quella data, nei territori non coinvolti dalla sperimentazione della riforma della disabilità, le procedure previgenti continuano ad applicarsi per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario, indipendentemente dall’età anagrafica.
Le modalità operative dal 1° giugno 2026
In attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici alle modifiche normative, a partire dal 1° giugno 2026 gli anziani ultrasettantenni con i requisiti sopra descritti — anche nelle province già interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità — dovranno avviare il procedimento secondo le modalità già indicate dalla Circolare INPS n. 42 del 17 febbraio 2025. Il percorso prevede:
- Certificato medico introduttivo digitale: redatto dal medico curante e valido per 90 giorni dalla data di rilascio;
- Domanda amministrativa: presentata dall’interessato o tramite intermediario autorizzato entro i 90 giorni di validità del certificato, per l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità, condizione di disabilità ai sensi delle Leggi n. 118/1971, n. 104/1992, n. 68/1999;
- Accertamento sanitario: svolto dalle Commissioni Mediche delle ASL competenti per territorio, integrate da un medico INPS;
- Validazione INPS e successiva trasmissione del verbale.
L’obiettivo: continuità assistenziale senza vuoti normativi
Il principio guida del messaggio è che la transizione al nuovo modello non deve comportare una riduzione delle tutele esistenti. L’obiettivo dichiarato è garantire la continuità assistenziale per le persone più fragili, evitando che il passaggio al sistema della valutazione multidimensionale generi vuoti normativi o difficoltà operative a danno della popolazione anziana.
Per il testo integrale, si rinvia al Messaggio INPS n. 1377 del 23 aprile 2026, disponibile nella sezione Circolari e Messaggi del portale istituzionale inps.it.
Fonte: INPS, Messaggio n. 1377 del 23 aprile 2026 ↗





