Una piccola rivoluzione nella fase di erogazione
Per anni la scelta, al momento del pensionamento, è stata sostanzialmente binaria: capitale (entro i limiti di legge) oppure rendita vitalizia. La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (art. 1, comma 201) cambia il quadro, riscrivendo l’art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 e introducendo tre nuove tipologie di prestazioni espressamente qualificate come “pensionistiche”.
Con la deliberazione del 25 giugno 2026, a valle di una consultazione pubblica avviata il 6 maggio, la COVIP ha emanato le istruzioni operative per applicare le novità in modo omogeneo tra tutti i fondi. Vediamo, con tabelle ed esempi, di cosa si tratta e cosa conviene sapere.
A chi si applicano le nuove prestazioni
Le tre novità sono erogabili soltanto dalle forme a contribuzione definita e riguardano gli aderenti a cui si applica il D.Lgs. n. 252/2005.
- Restano esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di categoria a loro dedicati, ai quali continua ad applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 124/1993.
- Tali soggetti possono comunque accedervi trasferendo la propria posizione a un’altra forma pensionistica complementare.
Le tre nuove prestazioni in pillole
Rendita a durata definita
È una rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua del beneficiario. La rata annuale si ottiene rapportando il montante accumulato, alla data di erogazione di ciascuna rata, al numero di anni residui.
Prelievi liberamente determinabili
Sono prelievi che l’aderente può richiedere, di volta in volta, scegliendo importo e tempistica, entro il limite della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita.
Erogazione frazionata del montante
È un’erogazione rateizzata del montante accumulato per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni. A differenza delle altre due, non è collegata alla vita attesa residua: la durata la sceglie l’aderente.
Le sei strade possibili al momento dell’accesso alla prestazione
Modalità di fruizione | In sintesi |
Capitale (fino al limite) | Liquidazione in un’unica soluzione fino al massimo previsto dall’art. 11, comma 3. Combinabile con una qualsiasi delle altre prestazioni. |
Rendita vitalizia | La rendita “classica”: erogata finché il beneficiario è in vita. |
Rendita a durata definita | NOVITÀ. Rendita erogata per un numero di anni pari alla vita attesa residua. |
Prelievi liberamente determinabili | NOVITÀ. Prelievi a piacere entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita. |
Erogazione frazionata | NOVITÀ. Erogazione rateizzata del montante per un periodo scelto, non inferiore a 5 anni. |
Capitale per l’intero ammontare | Liquidazione totale in capitale, solo al ricorrere delle condizioni dell’art. 11, comma 3, ultimo periodo. |
Il capitale (prima riga) può essere abbinato a una qualsiasi delle altre prestazioni. Le tre novità, invece, sono alternative alla rendita vitalizia e non combinabili tra loro.
Le tre novità a confronto
La tabella seguente mette in fila le differenze pratiche tra le tre prestazioni: chi cerca flessibilità guarderà ai prelievi liberi; chi vuole una rata “taratura” sulla speranza di vita alla rendita a durata definita; chi preferisce un orizzonte breve e definito all’erogazione frazionata.
Caratteristica | Rendita a durata definita | Prelievi liberamente determinabili | Erogazione frazionata |
Durata | Pari alla vita attesa residua (anni interi) | Legata alle rate teoriche maturate | Scelta dall’aderente, minimo 5 anni |
Collegata alla vita attesa? | Sì | Sì (rendita figurativa di riferimento) | No |
Importo erogato | Rata = montante disponibile / rate residue | Libero, entro il massimo prelevabile | Rata = montante disponibile / rate residue |
Flessibilità | Bassa (rate predeterminate) | Alta (importo e tempi a scelta) | Media (durata fissata all’inizio) |
Periodicità | Da mensile ad annuale | A richiesta (con limiti minimi) | Da mensile ad annuale |
In vigore dal | 1° luglio 2026 | 1° luglio 2026 | 31 ottobre 2026 |
Le regole comuni (da leggere prima di scegliere)
Le tre prestazioni condividono una disciplina comune. Ecco i punti su cui prestare la massima attenzione:
- Scelta irrevocabile. Una volta avviata la liquidazione non si torna indietro, salvo l’opzione di convertire il montante residuo in rendita vitalizia (immediata o differita, se prevista).
- Non combinabili. Le tre novità sono alternative alla rendita vitalizia e non sono cumulabili tra loro.
- Niente contribuzione. Dall’accesso non si possono versare ulteriori contributi, salvo il caso di un nuovo rapporto di lavoro con maturazione del TFR.
- Stop alle prerogative della fase di accumulo. Niente trasferimenti, anticipazioni o RITA; resta possibile solo lo switch di comparto.
- Non cumulabili con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione.
- Il capitale resta investito. Il montante residuo è gestito dal fondo nel comparto scelto (o, in difetto, in quello individuato dalla forma) e segue l’andamento dei mercati.
- Beneficiari in caso di decesso. Va indicato, già al momento della richiesta, chi potrà riscattare il montante residuo: senza questa indicazione la domanda è incompleta. La scelta è poi modificabile.
- Tempi ed erogazione diretta. Le prestazioni sono erogate direttamente dal fondo entro il termine di statuto/regolamento e comunque entro e non oltre 6 mesi. I costi devono essere contenuti e limitati alle spese amministrative effettive.
Come si calcolano rate e prelievi
Rendita a durata definita
La durata corrisponde agli anni interi di speranza di vita all’età della richiesta, secondo la tavola di mortalità ISTAT usata per i coefficienti di trasformazione (Tabella A, L. n. 335/1995): il valore è arrotondato per difetto. Se il fondo lo prevede, su richiesta la rendita può durare anche più anni della speranza di vita.
La periodicità la stabilisce il fondo (non meno di una rata al mese, non più di una all’anno). L’importo della rata varia con i risultati della gestione ed è pari al montante disponibile alla data di liquidazione diviso per il numero di rate ancora da erogare.
Prelievi liberamente determinabili
Il riferimento è una rendita “figurativa” a frazionamento annuale, immediatamente erogabile, di durata pari alla vita attesa residua. Il primo prelievo non può superare la prima rata figurativa; in generale, il massimo prelevabile in ogni momento è la differenza tra le rate teoriche maturate e i prelievi già effettuati (tenendo conto dei risultati di gestione). Nell’ultimo anno di durata della rendita teorica il massimo prelevabile è pari all’intero montante residuo.
Erogazione frazionata
La durata (minimo 5 anni) e la periodicità le sceglie l’aderente all’atto dell’opzione. Come per la rendita a durata definita, l’importo di ogni rata è il montante disponibile diviso per le rate residue e varia con l’andamento della gestione.
Attenzione ai rischi La COVIP chiede ai fondi di evidenziare alcuni rischi: la variabilità dell’importo (rischio di investimento); il rischio longevità (vivere più a lungo della speranza di vita, con possibile esaurimento del capitale); la concentrazione delle somme nella fase iniziale a scapito degli anni successivi; e le differenze nei regimi fiscali tra le opzioni. |
Quando parte tutto: il calendario
Le nuove prestazioni si applicano dal 1° luglio 2026. In sede di conversione del D.L. n. 62/2026, però, la partenza dell’erogazione frazionata è stata rinviata al 31 ottobre 2026. I fondi hanno poi un periodo transitorio per adeguare sistemi e processi.
Adempimento / evento | Data |
Avvio della consultazione pubblica COVIP | 6 maggio 2026 |
Deliberazione COVIP con le istruzioni | 25 giugno 2026 |
Partenza di rendita a durata definita e prelievi liberi | 1° luglio 2026 |
Trasmissione a COVIP di statuti/regolamenti modificati | 31 luglio 2026 |
Partenza dell’erogazione frazionata | 31 ottobre 2026 |
Termine ultimo del periodo transitorio | 31 dicembre 2026 |
Nel periodo transitorio i fondi devono comunque raccogliere le richieste, anche se possono liquidarle dopo l’adeguamento; l’iscritto può revocare la scelta finché non viene liquidata la prima rata.
Cosa devono fare i fondi (e cosa noterete voi)
Sul fronte trasparenza, la COVIP fissa alcuni obblighi informativi minimi. Per gli aderenti significa, in pratica:
- una comunicazione sintetica sulle novità nell’area pubblica del sito del fondo;
- un supplemento alla Nota informativa dedicato alle prestazioni e un Documento sulle rendite aggiornato con esempi;
- informazioni rafforzate per chi è a tre o meno anni dalla pensione di vecchiaia, con evidenza delle nuove rendite nel Prospetto delle prestazioni;
- aggiornamento dell’area riservata e rappresentazione chiara di eventuali costi.
I fondi trasmettono alla COVIP gli statuti/regolamenti modificati entro il 31 luglio 2026 e completano l’adeguamento, comunque, entro il 31 dicembre 2026.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione: normativa e prassi possono cambiare anche in modo rilevante.
Il contenuto non costituisce un parere professionale né una consulenza personalizzata, e non può sostituire l'esame della singola posizione, che presenta sempre elementi specifici capaci di modificare requisiti, tempi e importi.
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