I fondi pensione sono strumenti di previdenza complementare che consentono di accumulare risorse da aggiungere alla pensione pubblica, con vantaggi contributivi e fiscali. Oltre alla funzione principale di integrazione del reddito pensionistico, la normativa prevede anche la possibilità di richiedere anticipazioni o di riscattare la posizione accumulata in presenza di specifiche necessità o eventi che ne giustificano l’uso prima del pensionamento.
La tassazione delle somme percepite – sia in forma di anticipazione, sia come prestazione finale – segue regole proprie e può essere decisiva nella scelta di ricorrere a una misura piuttosto che a un’altra. Le aliquote applicabili non sono fisse: ad esempio, le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per esigenze diverse dalle spese sanitarie sono soggette a un’aliquota del 23%, mentre le anticipazioni per spese sanitarie rientrano nella tassazione più favorevole collegata alla prestazione pensionistica (aliquota base del 15%), con riduzioni di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a una aliquota minima del 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo.
Di seguito vediamo la tassazione applicata in base al motivo per il quale vengono richieste le somme, distinguendo tra anticipazioni, riscatti e prestazioni, poiché a ciascuna fattispecie corrisponde un diverso regime fiscale, con aliquote che possono variare dal 23% fino a un minimo del 9%, in funzione della causale e dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare.
Motivo e Tipologia di prestazione | Quota massima richiedibile | Aliquota fiscale applicabile | Note rilevanti |
Riscatto parziale per disoccupazione (12–48 mesi) o cassa integrazione a zero ore | 50% della posizione maturata | 15%, riducibile fino al 9% | Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% |
Riscatto totale per disoccupazione oltre 48 mesi o invalidità permanente (> 2/3) | 100% della posizione maturata | 15%, riducibile fino al 9% | Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% |
Riscatto totale non agevolato (perdita requisiti, es. cambio lavoro senza diritto a prestazione) | 100% della posizione maturata | 23% | Regime ordinario, disciplinato dai singoli fondi |
Anticipazione per spese sanitarie (gravissime condizioni) | Fino al 75% | 15%, riducibile fino al 9% | Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%. Spese certificate da strutture pubbliche o convenzionate SSN |
Anticipazione per acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o figli) | Fino al 75% | 23% | Richiesti almeno 8 anni di adesione |
Anticipazione per ulteriori esigenze | Fino al 30% della posizione maturata | 23% | Richiesti almeno 8 anni di adesione e possibilità disciplinata dai singoli fondi |
Prestazione pensionistica finale – capitale / rendita | Capitale max 60% del montante | 15%, riducibile fino al 9% | Per contribuzione dal 01.01.2007. Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%. |
RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) | Fino al 100% della posizione maturata | 15%, riducibile fino al 9% | Tassazione agevolata su tutto il montante, anche ante 2007. |
Rendita a durata definita (Novità L. 199/2025) | Rendita non vitalizia, erogata per un numero di anni pari alla speranza di vita residua (tabelle ISTAT). Importo ricalcolato periodicamente. | 15%, riducibile fino al 9% | Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%. |
Prelievi liberamente determinabili (“liquidità a chiamata”) (Novità L. 199/2025) | Il fondo resta in gestione; l’aderente effettua prelievi entro il limite delle rate teoriche maturate della rendita a durata definita. | 15%, riducibile fino al 9% | Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%. |
Erogazione frazionata del montante (Novità L. 199/2025) | Restituzione dell’intero montante in forma rateizzata, simile alla RITA ma senza cessazione anticipata obbligatoria. | 20%, riducibile fino al 15% | Riduzione dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 15%. |
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La pensione non deve
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La prestazione erogabile quando raggiungi il diritto a pensione
La prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 60% del montante maturato (fino al 31.12.2025 era il 50%); il restante 40% viene erogato mediante rendita mensile.
Qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata integralmente in capitale.
I vecchi iscritti (aderenti prima del 29.04.1993) mantengono comunque la possibilità di percepire l’intera prestazione in capitale con l’applicazione del regime fiscale in vigore al 31.12.2006, con un’aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR.
Fondi pensione
Rendite e RITA: guida rapida ai principali strumenti di uscita
Tipologie di rendita (novità e opzioni 2026)
Le modalità di erogazione della prestazione complementare possono includere rendite tradizionali e nuove soluzioni come la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili (“liquidità a chiamata”).
Vedi le tipologie di rendita →RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
La RITA consente di ottenere un’erogazione temporanea del montante del fondo pensione, in presenza di requisiti specifici (es. cessazione dell’attività lavorativa e finestra verso la pensione).
Approfondisci la RITA →Suggerimento operativo: prima di scegliere tra rendita, RITA o altre modalità di uscita, valuta tempi, requisiti e fiscalità.





