6 Gennaio 2026

Fondi pensione: anticipazioni, riscatti, regole e tassazione

La previdenza complementare è uno strumento utile ad integrare la pensione pubblica e garantire una maggiore tutela del reddito futuro. Nell’ambito dei fondi pensione, particolare attenzione va riservata alle anticipazioni e ai riscatti, che consentono all’aderente di utilizzare, in determinate situazioni, il capitale accumulato prima del pensionamento. Si tratta di facoltà disciplinate in modo puntuale dalla normativa, esercitabili solo al ricorrere di specifiche condizioni e con regole diverse in base alla motivazione della richiesta. Un ulteriore elemento centrale è la tassazione, che varia a seconda dei casi e incide direttamente sull’importo netto percepito. Questo contributo fornisce una sintesi chiara delle principali regole, limiti e profili fiscali relativi ad anticipazioni e riscatti dei fondi pensione, per supportare scelte consapevoli nell’ambito della pianificazione previdenziale.

I fondi pensione sono strumenti di previdenza complementare che consentono di accumulare risorse da aggiungere alla pensione pubblica, con vantaggi contributivi e fiscali. Oltre alla funzione principale di integrazione del reddito pensionistico, la normativa prevede anche la possibilità di richiedere anticipazioni o di riscattare la posizione accumulata in presenza di specifiche necessità o eventi che ne giustificano l’uso prima del pensionamento.

La tassazione delle somme percepite – sia in forma di anticipazione, sia come prestazione finale – segue regole proprie e può essere decisiva nella scelta di ricorrere a una misura piuttosto che a un’altra. Le aliquote applicabili non sono fisse: ad esempio, le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per esigenze diverse dalle spese sanitarie sono soggette a un’aliquota del 23%, mentre le anticipazioni per spese sanitarie rientrano nella tassazione più favorevole collegata alla prestazione pensionistica (aliquota base del 15%), con riduzioni di 0,30 punti per ogni anno di iscrizione oltre il quindicesimo, fino a una aliquota minima del 9% dopo 35 anni di partecipazione al fondo.

Di seguito vediamo la tassazione applicata in base al motivo per il quale vengono richieste le somme, distinguendo tra anticipazioni, riscatti e prestazioni, poiché a ciascuna fattispecie corrisponde un diverso regime fiscale, con aliquote che possono variare dal 23% fino a un minimo del 9%, in funzione della causale e dell’anzianità di partecipazione alla previdenza complementare.

Motivo e Tipologia di prestazione
Quota massima richiedibile
Aliquota fiscale applicabile
Note rilevanti

Riscatto parziale per disoccupazione (12–48 mesi) o cassa integrazione a zero ore

50% della posizione maturata

15%, riducibile fino al 9%

Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%

Riscatto totale per disoccupazione oltre 48 mesi o invalidità permanente (> 2/3)

100% della posizione maturata

15%, riducibile fino al 9%

Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%

Riscatto totale non agevolato (perdita requisiti, es. cambio lavoro senza diritto a prestazione)

100% della posizione maturata

23%

Regime ordinario, disciplinato dai singoli fondi

Anticipazione per spese sanitarie (gravissime condizioni)

Fino al 75%

15%, riducibile fino al 9%

Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%. Spese certificate da strutture pubbliche o convenzionate SSN

Anticipazione per acquisto o ristrutturazione prima casa (per sé o figli)

Fino al 75%

23%

Richiesti almeno 8 anni di adesione

Anticipazione per ulteriori esigenze

Fino al 30% della posizione maturata

23%

Richiesti almeno 8 anni di adesione e possibilità disciplinata dai singoli fondi

Prestazione pensionistica finale – capitale / rendita

Capitale max 60% del montante

15%, riducibile fino al 9%

Per contribuzione dal 01.01.2007. Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%.

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

Fino al 100% della posizione maturata

15%, riducibile fino al 9%

Tassazione agevolata su tutto il montante, anche ante 2007.

Rendita a durata definita (Novità L. 199/2025)

Rendita non vitalizia, erogata per un numero di anni pari alla speranza di vita residua (tabelle ISTAT). Importo ricalcolato periodicamente.

15%, riducibile fino al 9%

Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%.

Prelievi liberamente determinabili (“liquidità a chiamata”) (Novità L. 199/2025)

Il fondo resta in gestione; l’aderente effettua prelievi entro il limite delle rate teoriche maturate della rendita a durata definita.

15%, riducibile fino al 9%

Riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9%.

Erogazione frazionata del montante (Novità L. 199/2025)

Restituzione dell’intero montante in forma rateizzata, simile alla RITA ma senza cessazione anticipata obbligatoria.

20%, riducibile fino al 15%

Riduzione dello 0,25% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 15%.

Quanto puoi prelevare dal fondo pensione?

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41% del montante accumulato al fondo
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Avvertenza: contenuto a carattere generale e informativo. Non costituisce consulenza né genera obblighi o responsabilità. Prima di presentare istanze, verifica sempre il regolamento e la documentazione del tuo fondo pensione.

La pensione non deve spaventarti
deve essere comprensibile

La prestazione erogabile quando raggiungi il diritto a pensione

La prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 60% del montante maturato (fino al 31.12.2025 era il 50%); il restante 40% viene erogato mediante rendita mensile.

Qualora la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere erogata integralmente in capitale.

I vecchi iscritti (aderenti prima del 29.04.1993) mantengono comunque la possibilità di percepire l’intera prestazione in capitale con l’applicazione del regime fiscale in vigore al 31.12.2006, con un’aliquota interna determinata con la medesima logica utile per il TFR.

Fondi pensione

Rendite e RITA: guida rapida ai principali strumenti di uscita

Tipologie di rendita (novità e opzioni 2026)

Le modalità di erogazione della prestazione complementare possono includere rendite tradizionali e nuove soluzioni come la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili (“liquidità a chiamata”).

Vedi le tipologie di rendita

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La RITA consente di ottenere un’erogazione temporanea del montante del fondo pensione, in presenza di requisiti specifici (es. cessazione dell’attività lavorativa e finestra verso la pensione).

Approfondisci la RITA

Suggerimento operativo: prima di scegliere tra rendita, RITA o altre modalità di uscita, valuta tempi, requisiti e fiscalità.