L’INPS ha emanato la Circolare n. 62 del 27 maggio 2026 con le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 72078 del 27 febbraio 2026. Il documento individua le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi previdenziali dovuti a saldo per l’anno d’imposta 2025 e in acconto per il 2026.
Chi è interessato
La circolare si rivolge a tre categorie di contribuenti:
- Iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale;
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (liberi professionisti);
- Lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione Separata, in attuazione del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
In base all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i soggetti tenuti all’iscrizione INPS — con esclusione dei coltivatori diretti — devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti direttamente nell’ambito della dichiarazione dei redditi.
Struttura del Quadro RR
Il Quadro RR si articola nelle seguenti sezioni:
- Sezione I – Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti;
- Sezione II – Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione Separata;
- Sezione III – Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione Separata;
- Sezione IV – Contributi in Gestione Separata.
La base imponibile previdenziale per artigiani e commercianti è costituita dalla somma dei redditi d’impresa dichiarati nei quadri RF, RG e RH, con le rettifiche previste per le perdite pregresse.
Concordato preventivo biennale e impatto contributivo
La circolare dedica specifica attenzione al concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024. Il D.Lgs. n. 81/2025 ha abrogato l’istituto per i contribuenti in regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitandone l’applicazione al solo periodo d’imposta 2024: per i forfettari, dunque, la base imponibile previdenziale 2025 è sempre il reddito effettivamente prodotto. Per tutti gli altri aderenti al CPB, la base concordata rileva ai fini contributivi, ferma restando la facoltà di optare per il reddito effettivo ove superiore, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 13/2024.
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Scopri tutte le guideScadenze e modalità di versamento
I versamenti a saldo e in acconto devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997. Il calendario operativo è il seguente:
- 30 giugno 2026: termine ordinario per il versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026;
- 30 luglio 2026: termine per chi si avvale della possibilità di differire il versamento, con applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 63/2002;
- 16 dicembre 2026: scadenza ultima per chi rateizza il saldo 2025.
L’interesse corrispettivo dello 0,40% va versato separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo sul modello F24:
- “API” per gli artigiani (con la medesima codeline del contributo principale);
- “CPI” per i commercianti (con la medesima codeline del contributo principale);
- “DPPI” per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.
Rateizzazione: regole differenziate
Le modalità di rateizzazione differiscono in base alla gestione di appartenenza:
- Artigiani e commercianti: la rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile (saldo 2025 e primo acconto 2026). Sono categoricamente esclusi dalla dilazione i contributi dovuti sul minimale edittale, anche se non ancora versati al momento della dichiarazione.
- Liberi professionisti e lavoratori sportivi (Gestione Separata): la rateizzazione può riguardare sia il saldo 2025 sia il primo acconto 2026.
Massimali reddituali e sospensione per malattia o infortunio
L’INPS ricorda che il massimale reddituale annuo per il calcolo dei contributi è fissato a 120.607 euro per il 2025 e a 122.295 euro per il 2026. Viene inoltre confermata la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave di durata superiore a sessanta giorni, ai sensi dell’art. 14 della L. 22 maggio 2017, n. 81 (cfr. Circolare INPS n. 69 del 11 maggio 2018). In tali casi, il codice di sospensione (1, 2 o 3) e il relativo importo devono essere indicati alle colonne 17 e 18 del rigo RR5, entro il limite del contributo dovuto.
Per ulteriori dettagli si rinvia al testo integrale della Circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026, disponibile sul portale ufficiale dell’Istituto.
Fonte: INPS, Circolare n. 62 del 27 maggio 2026 ↗





