L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 25 del 28 maggio 2026 con la quale comunica la rivalutazione degli importi delle rendite, degli assegni e delle altre prestazioni economiche di propria competenza. Le nuove misure decorrono dal 1° luglio 2026 e si applicano a tutti i beneficiari delle prestazioni assicurative erogate dall’Istituto a titolo di indennizzo per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Il quadro normativo di riferimento
L’aggiornamento annuale degli importi delle rendite e delle prestazioni economiche INAIL si inserisce nel meccanismo di rivalutazione periodica previsto dalla normativa vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico). Tale meccanismo garantisce che le prestazioni mantengano nel tempo un adeguato potere d’acquisto in relazione all’andamento del costo della vita.
Le prestazioni interessate
La circolare riguarda le principali voci di spesa erogate dall’INAIL ai lavoratori danneggiati da eventi infortunistici o da patologie di origine professionale. Rientrano nell’aggiornamento:
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Scopri tutte le guide- Rendite dirette, corrisposte ai lavoratori con postumi permanenti da infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- Rendite a superstiti, a favore dei familiari di lavoratori deceduti a causa di infortuni sul lavoro o malattie professionali;
- Assegni e altre prestazioni economiche collegate all’assicurazione obbligatoria INAIL.
Decorrenza e applicazione
Le nuove misure degli importi trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Le sedi territoriali dell’Istituto sono tenute ad adeguare d’ufficio i trattamenti in erogazione, senza necessità di alcuna domanda da parte dei beneficiari. Gli importi aggiornati sono indicati negli allegati tecnici che corredano la circolare.
Come consultare la documentazione ufficiale
Il testo integrale della circolare e i relativi allegati sono disponibili sul portale istituzionale dell’INAIL, nella sezione dedicata alle circolari. Si raccomanda di fare sempre riferimento alla documentazione ufficiale per la verifica degli importi spettanti nelle singole fattispecie.
Fonte: INAIL, Circolare n. 25 del 28 maggio 2026 ↗





