Il caso del minatore: dalla Cecoslovacchia alla divisione tra Repubblica Ceca e Slovacchia
La vicenda riguarda un ex minatore del sottosuolo che aveva svolto la propria attività dal 1976 al 1995. Sotto la disciplina cecoslovacca, tale lavoro rientrava nella categoria I, quella delle attività più rischiose, e dava diritto alla pensione anticipata già a 55 anni di età, a condizione di aver maturato venticinque anni di lavoro, di cui quindici nel sottosuolo. Con lo scioglimento della Repubblica federale cecoslovacca nel 1992, il sistema di classificazione veniva soppresso: la Repubblica Ceca applicava immediatamente l’abolizione, mentre la Slovacchia ne differiva gli effetti fino al 1999.
Il rigetto della domanda in Slovacchia e il rinvio alla Corte UE
Nel 2013 il lavoratore presentava domanda di pensione in Slovacchia, ma la richiesta veniva respinta. Secondo l’amministrazione slovacca, al momento della soppressione della classificazione l’interessato non aveva raggiunto il requisito dei quindici anni nel sottosuolo, e i periodi maturati in quella che oggi è la Repubblica Ceca tra il 1993 e il 1995 non potevano essere valorizzati. Investita della questione, la Corte suprema amministrativa slovacca ha interpellato la Corte di giustizia sull’interpretazione del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e più precisamente sulla norma relativa alla totalizzazione dei periodi di attività maturati in diversi Stati membri per il calcolo della pensione di vecchiaia. Il riferimento normativo centrale è l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.
La finalità della norma sulla totalizzazione
La ratio della disposizione è chiara. La norma mira a garantire che le persone che hanno svolto un’attività che dà loro diritto a prestazioni specifiche non perdano il beneficio di tali prestazioni per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione proseguendo tale attività in un altro Stato membro. La libertà di circolazione dei lavoratori, in altre parole, non deve tradursi in una perdita di diritti previdenziali già in corso di maturazione.
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La decisione: la totalizzazione vale anche senza un regime speciale formalmente distinto
Il passaggio più rilevante della pronuncia riguarda l’ambito di applicazione della totalizzazione. La Corte ha stabilito che il meccanismo di totalizzazione si applica anche quando i vantaggi pensionistici sono inseriti all’interno del regime generale dello Stato membro e non risultano da un regime speciale autonomo. Questa lettura impedisce che la mera qualificazione formale della normativa nazionale comporti la perdita dei benefici: se la normativa nazionale attribuisce un trattamento agevolato per specifiche attività, quei periodi devono essere valorizzati ai fini del calcolo dei requisiti pensionistici nel Paese competente.
L’applicazione al caso concreto
Calando il principio sulla vicenda, la Corte rileva che la normativa slovacca prevedeva, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 agosto 1995, norme in materia di pensioni di vecchiaia specifiche per l’attività di minatore di miniere sotterranee. Di conseguenza, poiché i periodi maturati dall’interessato nella Repubblica Ceca lo sono stati nell’ambito di tale attività, tali periodi devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della sua pensione di vecchiaia in Slovacchia, salve le verifiche di competenza del giudice nazionale. In concreto, il periodo 1993-1995 lavorato come minatore sotterraneo nella Repubblica Ceca può concorrere al raggiungimento del requisito dei quindici anni richiesto dalla disciplina slovacca.
Le possibili ricadute in Italia: lavori usuranti ed esposizione all’amianto
Per l’ordinamento italiano, la pronuncia potrebbe avere riflessi significativi sulle attività cosiddette “usuranti”, individuate dal decreto legislativo 67/2011, che consentono l’accesso al pensionamento con requisiti più favorevoli rispetto a quelli ordinari, nonché sulle agevolazioni riconosciute per l’esposizione all’amianto. Attualmente l’INPS non riconosce questi benefici per i periodi prestati in altri Stati, inclusi quelli dell’Unione, pur in presenza di certificazione da parte delle istituzioni previdenziali estere. Con il messaggio INPS 6878/2013 era stato chiarito, in accordo con il Ministero del Lavoro, che tali benefici non possono essere estesi ai periodi esteri, trattandosi di legislazioni speciali con presupposti eccezionali e oneri coperti da budget specifici non incrementabili. A sostegno, l’Istituto richiamava la decisione H6 del 16 dicembre 2010 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, secondo cui gli Stati membri restano competenti a determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in un’ottica di sostenibilità.





