26 Maggio 2026

Contributi agricoltura 2026: le aliquote INPS per i datori di lavoro

Con la Circolare n. 43 del 7 aprile 2026, l'INPS comunica le aliquote contributive che i datori di lavoro agricoli sono tenuti a versare nel corso del 2026 per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché per i rapporti di lavoro occasionale in agricoltura. Il documento recepisce anche le variazioni derivanti dalla revisione dei contributi INAIL in agricoltura, autorizzata dalla normativa vigente con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

L’INPS, con la Circolare n. 43 del 7 aprile 2026, aggiorna le istruzioni in materia di contribuzione previdenziale nel settore agricolo, comunicando le aliquote applicabili per l’anno 2026 ai datori di lavoro che impiegano operai agricoli, siano essi a tempo determinato (OTD) o a tempo indeterminato (OTI), nonché le aliquote da applicare ai rapporti di lavoro occasionale in agricoltura a tempo determinato (LOAgri).

Aliquote FPLD per la generalità dei datori di lavoro agricoli

Il calcolo delle aliquote contributive dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) avviene in base a quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Per la generalità dei datori di lavoro agricoli, l’aliquota contributiva complessiva per il 2026 è fissata nella misura del 30,50%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Aliquote per datori di lavoro con processi produttivi di tipo industriale

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli, zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aliquota contributiva — che aveva raggiunto il 32% ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, con l’aggiunta di 0,30 punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 769, della L. n. 296/2006 — resta confermata anche per il 2026 nella misura complessiva del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

Minimali e massimali contributivi

Ai fini del versamento della contribuzione, la circolare richiama le disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali di legge. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione il criterio del minimale ai fini contributivi di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, nonché il minimale di retribuzione oraria per il part-time di cui all’art. 11 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

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Riduzioni per zone tariffarie e lavoro occasionale (LOAgri)

Il documento illustra altresì:

  • Le riduzioni di aliquota applicabili in ragione delle specifiche zone tariffarie del settore agricolo per il 2026;
  • Le aliquote contributive per i prestatori occasionali a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), strumento introdotto per regolarizzare l’impiego di manodopera stagionale.

Revisione dei contributi INAIL in agricoltura

La circolare recepisce la revisione delle aliquote per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura, di cui al Titolo II del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. La revisione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL con delibera n. 147 del 21 luglio 2025 e successivamente autorizzata dall’art. 1, comma 2, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. L’adozione della nuova aliquota è avvenuta mediante decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta dell’INAIL, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del medesimo D.L. n. 159/2025.

Nota sulle rettifiche

L’INPS ha successivamente apportato rettifiche ai dati contenuti nella circolare, consultabili nella sezione dedicata sul portale istituzionale.

Fonte ufficiale: INPS, Circolare n. 43 del 7 aprile 2026

Fonte: INPS, Circolare n. 43 del 7 aprile 2026

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