17 Marzo 2026

Pensioni 2027-2028: nuovi requisiti dopo l’adeguamento alla speranza di vita (e chi resta escluso)

Con la circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 sono state fornite le istruzioni operative relative all’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.

L’incremento: quanto e quando

Il decreto direttoriale MEF del 19 dicembre 2025 aveva fissato un incremento di 3 mesi sui requisiti di accesso alla pensione. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha però modulato l’applicazione:

  • Anno 2027: incremento di 1 mese
  • Anno 2028: incremento pieno di 3 mesi

Con la Circolare INPS n. 28/2026 viene chiarito che:

  • dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia ordinaria si matura con 67 anni + 1 mese (oltre a 20 anni di contributi); dal 1° gennaio 2028 67 anni + 3 mesi;
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata ordinaria si matura con 42 anni + 11 mesi di contributi43 anni + 1 mese dal 1° gennaio 2028 per gli uomini (41 anni + 11 mesi nel 2027 per le donne e 42 anni + 1 mese dal 2028). Finestra di 3 mesi.
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata precoci (disoccupati, invalidi, caregiver, lavori gravosi o usuranti), si matura con 41 anni + 1 mese di contributi e con 41 anni + 3 mesi dal 1° gennaio 2028. Finestra di 3 mesi.
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata contributiva si matura con 64 anni + 1 mese e con almeno 20 anni + 1 mese di contributi da lavoro effettivo. Dal 1° gennaio 2028 con 64 anni + 3 mesi e con almeno a 20 anni + 3 mesi di contributi. Finestra di 3 mesi.
  • dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia contributiva si matura con 71 anni + 1 mese e con almeno 5 anni di contributi da lavoro effettivo. Dal 1° gennaio 2028 con 71 anni + 3 mesi.
Attenzione alla finestra per i dipendenti pubblici

Per i lavoratori del settore pubblico iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) che accedono alla pensione anticipata, la finestra per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria o anticipata precoci è pari a:

  • 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
  • 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
  • 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi

Rimane ferma la finestra di 3 mesi in caso il cui il lavoratore acceda con la pensione anticipata ordinaria o anticipata precoci in regime di cumulo dei periodi assicurativi.

Chi è escluso dall’aumento dei requisiti pensionistici dal 2027?

L’adeguamento non si applica ai lavoratori che rientrano in una di queste condizioni:

Lavori usuranti o notturni

I lavoratori che accedono alla pensione con la pensione per lavori usuranti non sono soggetti all’aumento dei requisiti pensionistici se sono:

  1. lavoratori dipendenti che, al momento del pensionamento, svolgono da almeno 7 anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, le professioni indicate nell’allegato B alla legge n. 205 del 2017 – per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo – e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività gravose);
  2. lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’asportazione dell’amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti; Lavoratori notturni; Lavoratori addetti alla linea di catena; Conducenti di veicoli) di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, e che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero per almeno la metà della vita lavorativa le mansioni di (e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti).
In questi casi la pensione di anzianità si matura con:
Requisiti addetti ad attività usuranti e turni notturni per almeno 78 notti all’anno

 

Età anagrafica

Contributi

Quota*

Solo contributi da dipendente

61 anni + 7 mesi di età

35 anni di contributi

Quota 97,6

Contributi da dipendente e autonomo

62 anni + 7 mesi di età

35 anni di contributi

Quota 98,6

Requisiti turni notturni da 72 a 77 notti all’anno

 

Età anagrafica

Contributi

Quota*

Solo contributi da dipendente

62 anni + 7 mesi di età

35 anni di contributi

Quota 98,6

Contributi da dipendente e autonomo

63 anni + 7 mesi di età

35 anni di contributi

Quota 99,6

Requisiti turni notturni da 64 a 71 notti all’anno

 

Età anagrafica

Contributi

Quota*

Solo contributi da dipendente

63 anni + 7 mesi di età

35 anni di contributi

Quota 99,6

Contributi da dipendente e autonomo

64 anni + 7 mesi di età

35 anni di contributi

Quota 100,6

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Il mancato adeguamento di applica anche a queste tipologie di pensione:
  • pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 30 anni di contributi che abbiano svolto per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa una delle 15 mansioni gravose come definite nel Decreto del Ministero del Lavoro 5 febbraio 2018 oppure risultino addetti a mansioni usuranti o notturne ai sensi del Dlgs 67/2011 (Circolare Inps 126/2018). Questi lavoratori potranno continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi e con almeno 30 anni di contribuzione se maturato entro il 31 dicembre 2028;

 

Anzianità contributiva

Periodo svolgimento attività

Requisito anagrafico

a) lavoratori addetti ad attività gravose

30 anni

7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa

66 anni e 7 mesi fino al 2028

6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa

67 anni (+ 1 mese nel 2027) e 67 anni e 3 mesi nel 2028

b) lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti

30 anni

7 anni di attività faticosa e pesante negli ultimi 10 di attività lavorativa

66 anni e 7 mesi fino al 2028

attività faticosa e pesante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva

 

  • pensione anticipata ordinaria per i lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate nell’ allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e peri lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a)b)c ) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Per questi lavoratori i requisiti rimarranno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) se maturati entro il 31 dicembre 2028. Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti con finestre diverse per dipendenti pubblici ex casse del tesoro.

 

 

Periodo svolgimento attività

Requisito contributivo

a) lavoratori addetti ad attività gravose

7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di attività lavorativa

42 anni e 10 mesi fino al 2028 (uomini)

 

 

 

41 anni e 10 mesi fino al 2028 (donne)

6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di attività lavorativa

b) lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti

7 anni di attività faticosa e pesante negli ultimi 10 di attività lavorativa

attività faticosa e pesante per almeno la metà della vita lavorativa complessiva

 

  • pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi se maturati entro il 31 dicembre 2028. In particolare, rientrano in tale categoria i lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’Allegato E annesso alla legge n. 232 del 2016 (integrato con Allegato B della legge n. 205/2017 con mansioni specificate da DM 05/02/2018), che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (lavoratori addetti ad attività gravose), nonché i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti). Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti con finestre diverse per dipendenti pubblici ex casse del tesoro.

Il requisito contributivo dei 30 anni di contributi

Il requisito contributivo dei 30 anni è perfezionato tenendo conto di tutta la contribuzione delle gestioni interessate al cumulo.

Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

La legge n. 199/2025 ha previsto un ulteriore adeguamento pari a:

  • un mese dal 1° gennaio 2027;
  • tre mesi dal 1° gennaio 2028.

E quindi i requisiti per la pensione di anzianità salgono a:

  • 41 anni + 1 mese di anzianità contributiva (a prescindere dall’età anagrafica) dal 1° gennaio 2027; 41 anni + 4 mesi dal 1° gennaio 2028. Prevista finestra mobile di 15 mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • 58 anni + 1 mese di età anagrafica unitamente ad almeno 35 anni di contributi dal 1° gennaio 202758 anni + 4 mesi di età anagrafica unitamente ad almeno 35 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2028. revista finestra mobile di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti;

La legge n. 199/2025 prevede, tuttavia, la possibilità che, con apposito DPCM, adottato di concerto con i Ministeri della Difesa, dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, siano individuate specifiche professionalità per le quali l’adeguamento aggiuntivo previsto per il triennio 2028-2030 possa non trovare applicazione oppure essere applicato solo parzialmente.