13 Marzo 2026

Assegno straordinario di solidarietà: cos’è, come funziona e come si calcola

L’assegno straordinario di solidarietà è una prestazione economica erogata dai Fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 148/2015. Questa misura viene generalmente utilizzata nell’ambito dei processi di riorganizzazione aziendale e di gestione degli esuberi e ha lo scopo di accompagnare il lavoratore verso la pensione, garantendogli un sostegno economico nel periodo che precede il pensionamento. L’assegno viene pagato dall’INPS per conto del Fondo di solidarietà di riferimento e consente al lavoratore di percepire un reddito sostitutivo fino al momento in cui maturerà il diritto alla pensione.

La prestazione è riconosciuta ai lavoratori che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, raggiungeranno i requisiti pensionistici entro un determinato periodo di tempo, generalmente pari a cinque anni. Il lavoratore deve quindi trovarsi in una situazione in cui la pensione sia relativamente vicina, cioè quando il raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni di età) oppure della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) avverrà entro il periodo massimo previsto. In alcuni settori, come quello del credito ordinario e cooperativo, la normativa ha previsto in passato un’estensione della durata fino a sette anni, misura introdotta inizialmente tra il 2016 e il 2019 e successivamente rinnovata nel 2022 per il solo fondo del credito ordinario, come indicato nei messaggi INPS n. 5100/2016, n. 3267/2017 e n. 3401/2022.

L’assegno straordinario rappresenta quindi una forma di accompagnamento alla pensione, che consente al lavoratore di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro continuando però a ricevere una prestazione economica fino al momento della decorrenza della pensione vera e propria.

Come viene calcolato l’assegno straordinario

L’importo dell’assegno straordinario viene determinato utilizzando gli stessi criteri di calcolo della pensione. Per stabilire l’importo della prestazione si prende in considerazione la contribuzione maturata dal lavoratore alla data di accesso al fondo, gli anni di servizio già raggiunti e la contribuzione che manca per arrivare al primo requisito pensionistico utile. Questa contribuzione aggiuntiva prende il nome di contribuzione correlata, ed è quella che il Fondo continuerà a versare durante il periodo di permanenza nel sistema di accompagnamento alla pensione.

In sostanza l’assegno straordinario corrisponde all’importo netto della pensione che il lavoratore percepirebbe se maturasse immediatamente i contributi necessari per il primo trattamento pensionistico disponibile, cioè la pensione anticipata oppure la pensione di vecchiaia. Nel calcolo viene quindi simulata la pensione futura considerando sia i contributi già versati sia quelli che saranno accreditati durante il periodo di permanenza nel fondo.

Nel caso in cui il lavoratore possa raggiungere prima la pensione anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo anche della quota di pensione calcolata sulla contribuzione mancante per arrivare al requisito della pensione anticipata, oltre all’importo delle ritenute fiscali previste sull’assegno straordinario. Se invece il lavoratore consegue prima la pensione di vecchiaia, l’importo dell’assegno è determinato con lo stesso criterio, ma prendendo come riferimento la pensione teorica maturata al momento del raggiungimento dell’età pensionabile.

Per determinare l’importo netto della pensione teorica viene applicato il regime fiscale vigente al momento dell’accesso al Fondo, utilizzando gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF previste dalla normativa. Tuttavia nel calcolo non vengono considerate le deduzioni dal reddito imponibile né le detrazioni fiscali, che normalmente sono applicate nel trattamento pensionistico ordinario.

Il ruolo dei coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo

Quando la pensione è liquidata con il sistema contributivo o misto, occorre stabilire quale coefficiente di trasformazione applicare alla quota contributiva della pensione. La normativa prevede criteri diversi a seconda del sistema di calcolo utilizzato.

Nel caso di pensione calcolata con sistema misto, viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno straordinario. Questo criterio risulta generalmente meno vantaggioso per il lavoratore, poiché utilizza un’età più bassa rispetto a quella che avrebbe al momento della pensione effettiva.

Nel caso di pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, invece, viene applicato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla scadenza dell’assegno straordinario, cioè al momento in cui maturerà la pensione. Questo criterio risulta generalmente più favorevole, perché considera un’età più elevata e quindi un coefficiente di trasformazione maggiore.

Per i lavoratori che possedevano almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, salvo diverse disposizioni previste dagli accordi aziendali, la misura dell’assegno straordinario può subire una riduzione pari all’8% oppure all’11%, a seconda del reddito annuo lordo percepito dal lavoratore.

Un aspetto importante da considerare è che l’importo dell’assegno straordinario rimane invariato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo. Questo perché non si tratta di una prestazione pensionistica in senso stretto e quindi non beneficia del meccanismo di rivalutazione annuale previsto per le pensioni, noto come perequazione automatica.

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La contribuzione correlata durante il periodo nel Fondo

Durante il periodo in cui il lavoratore percepisce l’assegno straordinario, il Fondo di solidarietà continua a versare all’INPS la cosiddetta contribuzione correlata, cioè una contribuzione figurativa calcolata sulla base dell’ultima retribuzione percepita dal lavoratore.

Questo meccanismo ha lo scopo di garantire che il periodo di permanenza nel fondo sia pienamente valido ai fini pensionistici, sia per il diritto sia per la misura della pensione futura. In altre parole, anche se il lavoratore non presta più attività lavorativa, il periodo viene comunque coperto da contribuzione.

La contribuzione correlata è calcolata considerando solo le voci retributive continuative e ricorrenti, generalmente quelle utili ai fini del TFR, con esclusione delle componenti variabili della retribuzione. In alcuni accordi aziendali di esodo è prevista anche una maggiorazione della base contributiva, ad esempio includendo l’ultimo premio aziendale percepito, al fine di migliorare l’importo della pensione futura.

Per i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 o per coloro che optano per il sistema contributivo, la contribuzione correlata viene versata entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

Il trattamento fiscale dell’assegno straordinario

Dal punto di vista fiscale, l’assegno straordinario è soggetto al regime della tassazione separata, lo stesso regime previsto per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Questo significa che l’imposta viene calcolata applicando un’aliquota determinata sulla base dei redditi percepiti negli anni precedenti e non utilizzando la normale tassazione IRPEF progressiva annuale.

La natura di reddito soggetto a tassazione separata comporta alcune conseguenze importanti. Se l’assegno straordinario rappresenta l’unico reddito percepito dal lavoratore, il beneficiario non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, a meno che non possieda altri redditi per i quali sia previsto l’obbligo dichiarativo.

Tuttavia, proprio perché l’assegno è assoggettato a tassazione separata, non è possibile utilizzare direttamente le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute, come ad esempio spese sanitarie o interessi sui mutui. Questo significa che, se il lavoratore non possiede altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria, tali detrazioni non potranno essere utilizzate.

Se il lavoratore non possiede altri redditi superiori al limite previsto dalla normativa fiscale per essere considerato fiscalmente a carico, cioè 2.840,51 euro annui, potrà essere inserito tra i familiari fiscalmente a carico del coniuge o di un altro familiare. In questo caso sarà il familiare che lo ha a carico a poter usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla normativa.

Un ulteriore aspetto rilevante è che il regime della tassazione separata non prevede l’applicazione delle addizionali IRPEF regionali e comunali, che quindi non vengono trattenute sull’assegno straordinario.

Durata dell’assegno straordinario

L’assegno straordinario viene erogato fino alla prima decorrenza utile della pensione, cioè fino al momento in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione anticipata oppure alla pensione di vecchiaia. Durante questo periodo il Fondo continua a versare la contribuzione correlata fino alla maturazione del requisito pensionistico.

È importante sottolineare che la contribuzione correlata viene versata solo fino alla maturazione del diritto alla pensione, mentre non copre l’eventuale finestra mobile prevista per la pensione anticipata, che attualmente è pari a tre mesi.

Sugli assegni straordinari possono essere applicate alcune trattenute, come ad esempio quelle relative ai contributi sindacali, al cumulo con redditi da lavoro, ai pignoramenti o a eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Possono inoltre essere effettuati recuperi di somme eventualmente percepite in eccesso. Non possono invece essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri come riscatti contributivi, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui, che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

Decorrenza e pagamento dell’assegno

L’assegno straordinario viene corrisposto in tredici mensilità e decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, compatibilmente con i tempi tecnici necessari all’INPS per la lavorazione della prestazione.

Il pagamento prosegue fino al mese precedente alla decorrenza della pensione. Una volta terminato il periodo di erogazione dell’assegno straordinario, il lavoratore deve presentare domanda di pensione all’INPS per ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico spettante.

Reversibilità della prestazione

Gli assegni straordinari di solidarietà sono considerati prestazioni dirette, ma non sono assimilabili alle prestazioni pensionistiche vere e proprie. Questo significa che non sono reversibili ai superstiti.

Nel caso in cui il beneficiario dell’assegno deceda prima della maturazione della pensione, ai familiari superstiti viene liquidata la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata durante il periodo di permanenza