Con la Legge di Bilancio 2026, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2025 dalla Camera dei deputati, il Governo introduce una nuova stretta sui pensionamenti anticipati. Vanno definitivamente in archivio Quota 103 e Opzione Donna, mentre l’impatto dell’adeguamento alla speranza di vita viene solo parzialmente attenuato dalla diluizione su due anni dei tre mesi di incremento dei requisiti, che scatteranno tra il 2027 (+ 1 mese) e il 2028 (+ 2 mesi).
APE sociale
La manovra dispone la proroga dell’APE sociale per tutto il 2026, confermandone l’accesso alle medesime condizioni previste per il 2025. In particolare, il beneficio resta riconosciuto in presenza di:
Anno | Contributi* | Età | Condizioni |
2026 | 30, 32 o 36 anni in base alla categoria di appartenenza | 63 anni + 5 mesi | Caregivers; Aver terminato fruizione disoccupazione NASpI da almeno 3 mesi; Possedere un’invalidità di almeno il 74%; Svolgere un lavoro gravoso o usurante. |
La prestazione Ape sociale consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato dall’Inps per 12 mesi all’anno il cui valore non potrà superare i 1.500,00 € lordi al mese. Dal momento in qui si raggiunge il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia si percepirà la pensione calcolata senza più il limite massimo.
Incumulabilità
Il beneficio dell’ape sociale non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui e fino all’età per la pensione di vecchiaia.
Stop a Opzione Donna e Quota 103
È confermata la cessazione di Opzione Donna e della Pensione Anticipata Flessibile (Quota 103), strumenti che negli ultimi due anni erano già stati oggetto di significative restrizioni.
Resta fermo che i lavoratori e le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2025 (per quota 103) e entro il 31 dicembre 2024 (per opzione donna) possono continuare ad avvalersi delle relative misure anche in un momento successivo, secondo il principio della c.d. cristallizzazione del diritto.
Incentivo al posticipo del pensionamento
È prevista la proroga dell’incentivo al posticipo del pensionamento, riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026.
Tali soggetti potranno optare per la rinuncia all’accredito contributivo a proprio carico, scegliendo di ricevere direttamente in busta paga, in esenzione fiscale, la quota di contribuzione previdenziale normalmente versata all’INPS (pari, in via ordinaria, al 9,19% della retribuzione), a fronte del differimento dell’accesso alla pensione.
Rivalutazione pensioni per l’anno 2026
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 277/2025 del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2025 da parte del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero del Lavoro, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2026 le pensioni aumenteranno dell’1,4%. La rivalutazione avviene in base a delle fasce così come previsto dall’art. 1, comma 478 della Legge n. 160/2019.
La pensione non deve
spaventarti
deve essere
comprensibile
Un’analisi chiara dei tuoi contributi, una strategia concreta e indicazioni precise su quando e come muoverti.
Pensione di vecchiaia
Per i lavoratori in possesso di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi* |
2026 | 67 anni | 20 anni |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni |
*Deroghe ai 20 anni
Possono accedere alla pensione di vecchiaia con solo 15 anni di contributi i lavoratori che:
- hanno maturato 15 anni di contributi entro il 31/12/1992;
- risultano autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 26/12/1992;
- hanno 25 anni di anzianità assicurativa e almeno 10 anni lavorati per periodi inferiori alle 52 settimane (non sono considerati gli anni lavorati interamente in cui risultano meno di 52 contributi settimanali, a causa del fatto che il part-time non arrivi a coprire tutte le 52 settimane per retribuzione inferiore al minimale).
Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione di vecchiaia potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 67 anni | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: € 546,24 lordi mensili. |
2027 | 67 anni + 1 mese | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
2028 | 67 anni + 3 mesi | 20 anni | Importo pari ad almeno l’assegno sociale: importo da definire. |
Inoltre, sempre coloro che hanno contributi solo post 1995, in mancanza dei requisiti di cui sopra, potranno accedere alla pensione con i seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Importo soglia |
2026 | 71 anni | 5 anni | Non previsto |
2027 | 71 anni + 1 mese | 5 anni | Non previsto |
2028 | 71 anni + 3 mesi | 5 anni | Non previsto |
Pensione di vecchiaia in totalizzazione
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione di vecchiaia in totalizzazione potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra |
2026 | 66 anni | 20 anni | 18 mesi |
2027 | 66 anni + 1 mese | 20 anni | 18 mesi |
2028 | 66 anni + 3 mesi | 20 anni | 18 mesi |
Pensione anticipata ordinaria
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione anticipata ordinaria potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno |
| Uomini | Donne |
2026 | Contributi | 42 anni + 10 mesi | 41 anni + 10 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2027 | Contributi | 42 anni + 11 mesi | 41 anni + 11 mesi |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi | |
2028 | Contributi | 43 anni + 1 mese | 42 anni + 1 mese |
Finestra* | 3 mesi | 3 mesi |
*Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Pensione anticipata contributiva
Per i lavoratori in possesso di contribuzione esclusivamente successiva al 31 dicembre 1995, l’accesso alla pensione anticipata contributiva potrà avvenire potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra | Importo soglia |
2026 | 64 anni | 20 anni | 3 mesi | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) |
2027 | 64 anni + 1 mese | 20 anni + 1 mese | 3 mesi | |
2028 | 64 anni + 3 mesi | 20 anni + 3 mesi | 3 mesi |
Importo massimo mensile
Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
Pensione anticipata contributiva: Stop al cumulo con la previdenza complementare
La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina della pensione contributiva, eliminando una novità introdotta nel 2025 ma mai divenuta operativa per la mancata emanazione del decreto attuativo.
Viene infatti abrogata la possibilità, su richiesta dell’interessato, di computare una o più rendite di previdenza complementare (fondi pensione) al fine di raggiungere l’importo soglia necessario per l’accesso alla pensione anticipata contributiva o alla pensione di vecchiaia contributiva.
Come conseguenza diretta della soppressione del cumulo tra previdenza pubblica e previdenza complementare, viene abrogato anche l’innalzamento del requisito contributivo previsto per chi si fosse avvalso di tale facoltà. Non trovano quindi applicazione:
- l’aumento da 20 a 25 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2025;
- né il successivo innalzamento da 25 a 30 anni a decorrere dal 2030.
Pensione di anzianità in totalizzazione
Per i lavoratori che presentano contribuzione sia entro il 31 dicembre 1995 sia successiva, l’accesso alla pensione di anzianità in totalizzazione potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Contributi | Finestra |
2026 | 41 anni | 21 mesi |
2027 | 41 anni + 1 mese | 21 mesi |
2028 | 41 anni + 3 mesi | 21 mesi |
Pensione anticipata precoci
Per i lavoratori in possesso di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, l’accesso alla pensione anticipata precoci potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Contributi* | Finestra** | Condizioni |
2026 | 41 anni | 3 mesi | Caregivers; Aver terminato fruizione disoccupazione NASpI da almeno 3 mesi; Possedere un’invalidità di almeno il 74%; Svolgere un lavoro gravoso o usurante. |
2027 | 41 anni + 1 mese | 3 mesi | |
2028 | 41 anni + 3 mesi | 3 mesi |
* Per i lavoratori in possesso di una invalidità civile pari o superiore al 74%, è prevista l’esenzione dall’adeguamento del requisito contributivo che rimane fermo a 41 anni.
**Nuove finestre per i dipendenti pubblici
Per i lavoratori la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e la pensione anticipata precoci (41 anni di contributi per donne e uomini) la finestra sarà pari a
- 4 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati nel corso del 2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 2028 in poi.
Attenzione
L’allungamento della finestra non riguarda il personale che accede alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione anticipata precoci con il cumulo dei periodi assicurativi.
Pensione anticipata computo gestione separata Inps
Per i lavoratori in possesso di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996 e con almeno 1 mese in gestione separata Inps, l’accesso alla pensione anticipata in computo DM 282/1996 art. 3, potrà avvenire al raggiungimento dei seguenti requisiti:
Anno | Età | Contributi | Finestra | Gestione separata | Importo soglia |
2026 | 64 anni | 20 anni | 3 mesi | Possedere almeno 1 mese presso la gestione separata Inps | Pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (pari a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale nei confronti delle donne con un figlio e 2,6 volte il valore dell’assegno sociale per le donne con almeno due figli) |
2027 | 64 anni + 1 mese | 20 anni + 1 mese | 3 mesi | ||
2028 | 64 anni + 3 mesi | 20 anni + 3 mesi | 3 mesi |
Importo massimo mensile
Il trattamento di pensione è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo di pensione (massimo 3.059,25 € mensili) e fino a quando il soggetto non ha compiuto l’età minima per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni).
Termini di pagamento del TFS/TFR: dipendenti pubblici
A decorrere dal 1° gennaio 2027, per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio per raggiungimento del limite di età (attualmente fissato a 67 anni), i termini di pagamento del TFS/TFR vengono ridotti da 12 a 9 mesi.





